Archivio mensile: Gennaio 2018

ENTRATE – Convocazione OO.SS. delle aree professionali

Le organizzazioni sindacali delle aree professionali sono convocate venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 14.00, presso la Direzione Centrale del Personale, in Via Giorgione,  159 – piano 8° – stanza 814, sul seguente ordine del giorno:

  • Criteri di ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2015;
  • Stabilizzazione posizioni di distacco

Vi terremo, come sempre, aggiornati sull’esito dell’incontro

Agenzia delle Entrate – Linee di pianificazione 2018 – 2020 – Le risorse, umane e finanziarie, continuano a diminuire.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Linee di pianificazione 2018 – 2020
Le risorse, umane e finanziarie, continuano a diminuire.

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Direzione del Personale, la riunione sulle linee di Pianificazione 2018 – 2020, alla presenza del Direttore dell’Agenzia avv. Ruffini, del dott. Polito e del dott. Telesca.

Il documento “Linee di Pianificazione 2018-2020” sarà pubblicato sul nostro sito “coordinamento.salfi.it” appena sarà definitivo, in relazione ad alcune richieste di integrazione fatte dalle OO.SS. al tavolo.

Correlate all’Atto di Indirizzo triennale del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le linee di pianificazione “declinano” la politica fiscale del nostro Paese che secondo l’Autorità politica deve continuare a modificare l’equilibrio del rapporto tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, rafforzando, in particolare, l’azione di dialogo preventivo e finalizzando la complessiva azione della “macchina fiscale” alla cooperazione, attraverso la trasparenza e la fiducia reciproca. Tutto ciò anche rispetto alle raccomandazioni di OCSE e FMI sulla prevenzione dei rischi di evasione ed elusione fiscale, nonché sulla riduzione del contenzioso.

Le aree di intervento sono i Servizi, con una accentuazione dell’azione di miglioramento, e la Prevenzione ed il Contrasto, con un riequilibrio che punta l’attenzione soprattutto all’azione preventiva. Particolare attenzione ai rimborsi, attraverso uno sforzo di lavorazione sul magazzino e sui tempi.

Fermo restando che, a parere dell’Agenzia, non si osservano maggiori carichi di lavoro rispetto al passato, il Coordinamento UNSA-SALFI ha evidenziato con forza la criticità in materia di risorse umane, in relazione all’accentuazione del trend di riduzione delle risorse stesse, vista la previsione di uscita di n. 3.300 unità nel triennio, oltretutto, diretta conseguenza dell’elevata età media del personale in servizio, soprattutto nelle regioni meridionali.

A data attuale, i limiti vigenti sul turn over, per effetto degli interventi di “spending review”, nonostante le autorizzazioni già rilasciate con i DPCM 1.12.2016 e 10.10.2017, che permetteranno l’assunzione di circa 677 unità, attraverso la programmata attività di reclutamento concorsuale, nella misura di 140 funzionari per il 2018 e 510 per il 2019, oltre alla rimanente quota legata al ricollocamento per legge del personale proveniente dagli Enti coinvolti nella ristrutturazione, a parere dell’UNSA, incidono, in generale, negativamente sul piano del rapporto tra obiettivi assegnati e correlate risorse umane impegnate.

Come già espresso in altre occasioni, l’azione di “spending review”, si è innestata su strutture come quella dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver innalzato i livelli di efficienza, efficacia e di economicità della propria azione, oggi si trovano in una delicata situazione operativa che richiede interventi “derogatori”, sia in termini di risorse umane sia in termini finanziari.

In questo contesto, l’UNSA ha, ulteriormente, ribadito la non condivisione dell’esito degli interventi legislativi di fine anno in merito alla perdita dello specifico comparto di contrattazione (tra l’altro, l’intervenuta abolizione del comparto è ritenuta una criticità dalla stessa Agenzia), mentre appare critica, dal punto di vista della rappresentanza dei lavoratori, la soluzione adottata sulle figure pre-dirigenziali ovvero il riconoscimento alle Agenzie Fiscali della possibilità di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità, di elevata professionalità e particolare specializzazione attraverso il Regolamento di Agenzia.

Una soluzione che ha “scorporato” questa importante tematica dal più ampio “pacchetto fisco”, oggetto nel tempo di un confronto con le OO.SS che non si è tradotto in un coerente intervento normativo di sistema, nonché relativa declinazione contrattuale.

Sul tema delle figure di responsabilità (che richiama le Posizioni Organizzative contrattuali), l’UNSA ha chiesto un confronto ampio, anche in relazione alla riorganizzazione territoriale dell’Agenzia, nell’ambito di un tavolo permanente.

“Obiettivi” e “Piani” richiamano, necessariamente ed inevitabilmente, la costante riduzione delle risorse economiche a supporto del salario accessorio dei colleghi, ormai scollegato dalle prestazioni, sia per qualità che per quantità delle medesime, nonché il notevole ritardo dei tempi di riscossione, che aggrava il deterioramento del rapporto prestazioni-controprestazioni. Interventi di sistema, normativi e non, si rendono sempre più urgenti.

Con i più cordiali saluti

DOGANE – NOTA CONGIUNTA

Al Direttore del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Roma

Segreterie Nazionali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

AI LAVORATORI DOGANALI

Come noto la Direttiva UE 2016/681 detta i principi ed i criteri rispetto ai quali -attraverso l’utilizzo dei dati del codice di prenotazione (PNR passenger name record)dei passeggeri dei voli aerei – adottare una valida prevenzione dei reati di terrorismoe di altri reati gravi.
Peraltro l’elenco dei reati gravi è riportato nell’allegato II dellaDirettiva (UE) 2016/681 e prevede, tra l’altro, il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il riciclaggio, il traffico illecito delle specie di flora e fauna protette, il traffico illecito dei beni culturali, la contraffazione, il traffico illecitodi materie nucleari e radioattive, il traffico di veicoli rubati.
Tutte queste violazioni costituiscono parte preponderante delle attività extratributarie delegate dalle norme europee all’azione di prevenzione e contrasto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In tal senso ci è parsa davvero inaccettabile la eventualità che nel provvedimento normativo di recepimento della direttiva venga prevista la esclusione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra le Autorità nazionali che hanno accesso sistema di prenotazione dei vettori aerei,sterilizzando in sostanza l’attività dei colleghi che quotidianamente si impegnano nella lotta agli illeciti perpetrati dalla criminalità che sposta merci e capitali attraversando le frontiere.
E’ appena il caso di ricordare che i dipendenti delle Dogane e dei Monopoli rivestono la qualifica di Ufficiali, oltre che di Polizia Tributaria, anche di Polizia Giudiziaria, con poteri specifici nell’ambito degli spazi doganali che sono punti di entrata e di uscita dal territorio dell’Unione Europea.
Una norma così scritta priverebbe, di fatto, i Lavoratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di uno strumento fondamentale di lavoro, un lavoro che non può essere disgiunto dall’azione di intelligence e analisi dei rischi legati, nella fattispecie, proprio all’utilizzo dei dati sugli spostamenti e sulla tipologia dei viaggiatori.
Inoltre la norma si porrebbe in netto contrasto con il riconoscimento UE dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale “autorità doganale” deputata all’effettuazione dei controlli necessari sulla movimentazione transfrontaliera di merci, persone e capitali con riferimento anche alle altre norme collegate. La missione dell’Agenzia resta pertanto strettamente connessa alle attività tributarie ed extratributarie che invece rimarrebbero menomate per le attività di riferimento in caso di esclusione dall’accesso dei dati del PNR, visto che molti dei traffici di confine sono legati ai vettori aerei.
I Lavoratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono pronti a contrastare con tutti i mezzi e con tutte le modalità previste una decisione miope del legislatore che andasse a privare di un fondamentale strumento di analisi tutti i colleghi impegnati giornalmente nella lotta ai reati gravi e al terrorismo, con grave nocumento per il Paese che si vedrebbe sottratte dal campo professionalità altamente specializzate e di provata esperienza.
Da oggi abbiamo così deciso di proclamare unitariamente lo stato di agitazione del personale, riservandoci, nei prossimi giorni, di indire iniziative di lotta anche attraverso il blocco del lavoro straordinario in tutte le sedi di confine.
Roma 30 gennaio 2018

 

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri

DENTRO IL NUOVO CONTRATTO: Approfondimento n. 1

Le nuove Relazioni sindacali: “in più” con i dipendenti

 

Avviamo con questo primo lavoro gli approfondimenti sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro partendo dal tema “Relazioni sindacali”, il tema dal quale si avvia il livello di partecipazione e di condivisione delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso e per il tramite dei soggetti sindacali, le RSU e le organizzazioni sindacali.

Partecipazione fino a ieri messa in dubbio dall’ampia legislazione che ha provato a ridurre gli spazi di libertà democratica della rappresentanza e che oggi con il nuovo CCNL riprende slancio riaffidando alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di essere soggetti attivi nelle scelte che riguardano le loro prospettive professionali e economiche.

Per cogliere appieno gli aspetti positivi e individuare cosa le nuove Relazioni sindacali consentono “in più” rispetto a prima, è doveroso ricordare che il “prima” era fatto di incursioni legislative che già dal 2008, perpetrate fino in tempi recenti, avevano operato svuotando di significato e di senso pratico la normativa contrattuale sulla materia delle relazioni sindacali, riducendo gli spazi di libertà sindacale e attribuendo al datore di lavoro / dirigenti un potere di gestione esclusivo sul rapporto di lavoro dei dipendenti.

Solo per memoria ricordiamo, fra i tanti interventi, il Dlgs 150/2009 e le modifiche al Dlgs 165/2001 che ne avevano stravolto lo spirito originario facendolo diventare solo una raccolta di “obblighi e doveri”, fino a giungere alla sequela di leggi che hanno impedito il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dal 2010 fino a ieri, prima dell’Accordo firmato il 23 dicembre 2017.

Evento che si sarebbe protratto ulteriormente se la Confsal UNSA non avesse avviato il contenzioso sui rinnovi contrattuali fino a giungere alla Corte Costituzionale; la quale, con la sentenza 178/2015, non solo ha dato ragione alle nostre tesi sulla illegittimità del blocco contrattuale, ma soprattutto ci ha consentito di raggiungere un ulteriore grande obiettivo affermando il principio del ruolo fondamentale del sindacato nel processo negoziale e della necessità di ripartire dalle relazioni sindacali.

Questo il grande abbrivio, ma la partenza è avvenuta nella desertificazione delle regole; con il nuovo CCNL si riacquistano spazi e materie di partecipazione e, novità assoluta, consente anche a gruppi di lavoratori di essere promotori di programmi e progetti per la contrattazione integrativa di amministrazione.

Nelle nuove relazioni sindacali si parte con un riconoscimento pieno e reciproco dei ruoli fra Amministrazione e Soggetti sindacali, costringendo positivamente entrambi ad un sistema di partecipazione codificato e a un dialogo costruttivo e trasparente.

Un modello relazionale che si basa quindi:

–    sulla partecipazione;

–    sulla contrattazione integrativa;

dove, sia per il primo che per il secondo aspetto, nel nuovo CCNL si coglie “in più”, rispetto a prima, una codificazione degli obblighi dell’Amministrazione a “informare” con puntualità, e preventivamente, i soggetti sindacali fornendo loro dati ed elementi conoscitivi, con tempi, modi e contenuti tali affinché possano effettuare una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure che l’Amministrazione intende adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

 

Alla Contrattazione Integrativa il compito di definire:

 

✓ i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
✓ i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
✓ criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
✓ i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
✓ i criteri per l’attribuzione delle indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità;
✓ i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
✓ i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
✓ l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall’art. 19, comma 5;
✓ l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 19, comma 4, in merito ai turni effettuabili;
✓ l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 20, comma 6;
✓ le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
✓ l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20, comma 5 per i turni di reperibilità;
✓ l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 57, comma 7;
✓ il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 27, comma 2;
✓ i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
✓ l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22;
✓ l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 17, comma 2;
✓ l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 54, comma 1;
✓ per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1 (diritto allo studio);
✓ integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro;
✓ elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25, comma 3;
✓ riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi.

Un ulteriore risultato, “in più”, ottenuto anche attraverso questa nuova codificazione delle materie oggetto della contrattazione integrativa, è il depotenziamento della norma che consente all’Amministrazione l’adozione di atti unilaterali, e un controllo, “in più”, dei casi in cui vengono adottati tali atti tramite un nuovo Comitato paritetico Aran/Organizzazioni sindacali.

Alla “partecipazione”, intesa come forma costruttiva di dialogo, fra Amministrazione e Soggetti sindacali, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni:
➢ in materia di organizzazione;
➢ o aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
un compito non meno importante della contrattazione integrativa, poiché attraverso la sua articolazione in:
➢ informazione;
➢ confronto;
➢ organismi paritetici;
si definisce “cosa”, “come” e “quando” si attua in ogni Amministrazione.

Una “informazione”, sempre e comunque preventiva, puntuale e completa di dati e contenuti affinché si abbia tempo e modo di valutare e approfondire le intenzioni dell’Amministrazione.

Un “confronto”, un “in più” nel nuovo modello di relazioni sindacali, supportato dall’obbligo della amministrazione a informare i soggetti sindacali, che consente ad essi di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare.

Nel “confronto” si regolano:

  • l’articolazionedelletipologiedell’orariodi lavoro;
  • i criteri generali diprioritàperlamobilitàtrasedi di lavoro dell’amministrazione;
  • i criterigeneralidei sistemi di valutazionedella performance;
  • l’individuazionedei profili professionali;
  • i criteriperil conferimento elarevocadegli incarichi di posizioneorganizzativa;
  • icriteriperlagraduazionedelleposizioniorganizzative,aifinidell’attribuzionedella relativaindennità;
  • il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001.

Infine altro punto, “in più”, che consente una maggiore partecipazione dei soggetti sindacali si concretizza con l’istituzione, in ogni Amministrazione, dell’Organismo paritetico per l’innovazione dove si attua una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione.
È la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out – al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
L’Organismo paritetico per l’innovazione si riunisce, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione.
A tale organismo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito del Comitato, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale.
Nel complesso, molti “in più” rispetto a oltre sette anni di vuoto contrattuale.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

 

Link all’articolo integrale sul sito della Federazione Unsa

ENTRATE – Convocazione OO.SS. della dirigenza e delle aree professionali

Si comunica che le organizzazioni sindacali della dirigenza e delle aree professionali sono convocate lunedì 29 gennaio 2018, alle ore 17.00, presso la Direzione Centrale del Personale, in Via Giorgione, 159 – piano 8° – stanza 814, sul seguente ordine del giorno:

  • Linee di Pianificazione 2018-2020

Vi terremo ,come sempre, aggiornati sull’esito dell’incontro.

ENTRATE – Salario accessorio anni pregressi

SALARIO ACCESSORIO ANNI PREGRESSI

TASSAZIONE REDDITI

PARERE E RICHIESTA DI INTERVENTO

 

Al Direttore del Personale dell’ Agenzia delle Entrate
dott. Aldo Polito
SEDE

 

Oggetto: Salario accessorio anni pregressi – Tassazione redditi. Parere e richiesta di intervento.

Egregio Direttore,

Fermo restando la consapevolezza che il sistema di relazioni sindacali non attribuisce competenza alcuna in merito alla questione di cui all’oggetto, trattandosi di materia tributaria di competenza degli Organi legittimamente preposti, pur tuttavia lo Scrivente Coordinamento ritiene di poter esprimere almeno delle semplici considerazioni, in ragione del fatto che un diverso orientamento applicabile al salario accessorio dei colleghi in servizio nell’Agenzia delle Entrate, che come è noto è percepito con oltre due anni di ritardo (le competenze del salario accessorio 2015 devono essere a tutt’oggi ancora “saldate”, quindi con ritardo che sarà probabilmente di 30 mesi, mentre per il 2016 non sarà inferiore ai 20 mesi, entrambi i dati sono stimati), “inciderebbe” in maniera fortemente negativa sul piano economico, determinando un “ingiusto” danno a tutto il personale in servizio, funzionari e dirigenti.

Quanto sopra fa riferimento alla Risoluzione n. 151/2017 dell’Agenzia delle Entrate, in materia di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente.

La questione, in concreto, verte sul concetto di fisiologia del “ritardo” (ma è concepibile un “ritardo fisiologico”, oppure il ritardo è da considerarsi sempre patologico?).

La Risoluzione, in verità, non fornisce una risposta chiara ed univoca: infatti, nell’ultimo capoverso, nell’affermare che sicuramente la corresponsione nel 2017 di emolumenti riferiti agli anni 2013 e 2014 (quindi erogati almeno il terzo anno successivo a quello di spettanza) è soggetta a tassazione separata, lascia aperta la possibilità della tassazione ordinaria per emolumenti del 2015 (quindi due anni), quando indica che “occorre valutare se ricorrono le condizioni per l’applicazione di detta tassazione [separata], fermo restando che la circostanza che l’erogazione avvenga oltre l’anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo”.

Quindi dalle considerazioni di cui sopra, si evince, invece, che una corresponsione di emolumenti nell’anno successivo a quello di spettanza possa comunque non essere affatto interpretata come corresponsione con un “ritardo fisiologico” e, quindi, concludere che tale corresponsione possa ben essere soggetta a tassazione separata.

Lo svolgimento del parere merita la sottolineatura di alcuni punti, tutti suscettibili di approfondimento e non certo costituenti “dogmi” o “certezze assolute”.

Ad esempio, parlando della ratio della tassazione separata, qual è il significato da attribuire al fatto che le somme vengano pagate con ritardo “per cause indipendenti” dalla volontà delle parti?. In altri termini, se le procedure amministrative o burocratiche in genere creano quel ritardo, di sicuro ci troviamo in una situazione “non dipendente dalla volontà delle parti”.

Per l’applicazione della tassazione separata, oltre all’aspetto temporale, è necessaria anche la presenza di cause giuridiche o “oggettive situazioni di fatto”. Quest’ultima condizione, però, necessita a sua volta di una indagine delle circostanze che le hanno determinate, per valutare se siamo in presenza di una fisiologia o meno del ritardo (ammesso che ciò sia possibile).

Sul punto viene citata la Risoluzione n. 377/2008, che rimanda ad una fisiologia dello stesso ritardo quando siamo in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, ritenendolo tale quando ci sia conformità a quelli relativi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta.

Al riguardo si potrebbe obiettare che non è la conformità ad analoghe procedure a dare un “sigillo” di fisiologia del ritardo, perché la questione attiene alle procedure in sé, che spesso dipendono sia dall’organizzazione dell’ente che eroga, sia dalla interdipendenza dell’ente stesso con altri enti collegati (soprattutto se superiori o dotati del potere di certificazione delle somme da erogare), a loro volta soggetti a problematiche afferenti l’organizzazione interna degli stessi.

A ciò si aggiunga la complessità delle successive procedure di contrattazione su tali emolumenti, soprattutto legate a pareri, svincoli, assensi da parte di altri enti ancora (vedi ARAN, Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti, MEF).

Orbene, in un coacervo simile di enti, procedure e soggetti di vario tipo, il contribuente finale lavoratore dipendente non può certo scontare una tassazione maggiore, quale soggetto definitivamente inciso dalla tassazione, e pertanto il ritardo dovuto a tutto quanto sopra descritto potrebbe sicuramente rientrare nelle precitate oggettive situazioni di fatto non dipendenti dalla volontà delle parti.

Sul punto è da registrare l’interessante sentenza della Corte Costituzionale, la n. 142 del 2014, che analizza la questione riguardante il trattamento tributario degli arretrati spettanti ai giudici tributari.

Al di là dell’ aspetto soggettivo della questione, il Giudice delle Leggi, richiamando la regola generale di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, ex art. 51 TUIR, e per la quale vige il “principio di cassa”, con l’unica eccezione riguardante il principio di cassa “allargata” (entro il 12 gennaio dell’anno successivo), riprende l’ordinanza di rimessione, che ha rappresentato come per gli emolumenti in questione, la norma di cui all’art. 39, co. 5, DL 98/2011 abbia assoggettato a tassazione ordinaria gli emolumenti arretrati in questione se pagati entro l’anno d’imposta successivo a quello di competenza.

Il giudice rimettente ha intravisto la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, e soprattutto verrebbe ampliato il principio di cassa allargata da 12 giorni all’intero anno successivo.

La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente fondata la questione relativa a tale allargamento per la suddetta categoria di lavoratori. A parere dello scrivente, gli stessi concetti possono essere mutuati per le altre categorie di lavoratori (pubblici) che necessitano di tempi tecnici per poter erogare i compensi spettanti, consistendo – il ritardo – in una “conseguenza fisiologica”.

Sul punto, quindi, si rimanda a quanto esaurientemente ha spiegato la Corte nella sentenza in questione; in particolare, si possono richiamare i seguenti passaggi (par. 4.1 della sentenza):

  • Nel sottrarre in misura così anomala al regime della tassazione separata il ritardo degli apparati dedicati alla quantificazione e alla liquidazione delle competenze (…), di fatto la norma impugnata ha vanificato l’effetto mitigatore e correttivo del regime della tassazione per cassa (…).
  • La finalità di limitare in qualche modo gli effetti delle modalità temporali di liquidazione (…) viene nella sostanza neutralizzata dall’introduzione di una disposizione idonea a rendere ininfluenti, a danno del contribuente, anche tempi tecnici anomali come quelli che raggiungono la durata di un anno.
  • In proposito, questa Corte ha affermato che “le finalità sottese alla previsione dello speciale sistema della tassazione separata vanno ricercate nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del “principio di cassa” nei riguardi di redditi formatisi nel corso di periodi di imposta precedenti quello di percezione delle somme […] dunque la ratio dell’istituto in esame é quella di evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività IRPEF (cfr. sent. 287/1996).
  • L’istituto della tassazione separata, quindi, si giustifica proprio nella misura in cui costituisce per il contribuente un rimedio per evitare un’applicazione ingiustificatamente gravosa del principio di cassa. Non è invece possibile che dalla stessa possano derivare anche effetti sfavorevoli (…) anche perché la sua applicazione è concepita [addirittura] come una facoltà del contribuente [imprenditore] che ben potrebbe rinunciarvi laddove (…) dovesse risultare svantaggiosa [optando per quella ordinaria].- Lo stesso principio di favor (…) è espresso (…) in tema di iscrizione a ruolo delle maggiori imposte per emolumenti arretrati da lavoro dipendente [ex art. 17, co. 3, TUIR] (…) facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti se ciò risulta più favorevole al contribuente. Inoltre, al par. 4.3, soggiunge:- Dunque, la particolarità della loro erogazione, concentrata in un unico (e successivo) periodo di imposta, a fronte di una maturazione derivante dalla sommatoria di un certo numero di periodo precedenti [necessari per le incombenze previste], esige l’applicazione del suddetto criterio, appunto al fine (…) di evitare gli eccessi distorti dell’applicazione del criterio della progressività dell’IRPEF.

Continuando, la sentenza si sofferma sul fatto che, in realtà, la norma censurata (e a maggior ragione la Risoluzione oggetto del presente lavoro) ha come fine quello di incrementare il gettito d’imposta. Addirittura, ciò è contenuto nella relazione della Camera dei Deputati di accompagnamento alla norma, a dimostrazione del fatto che si era ben consci degli effetti (distorsivi) della stessa.

Vi è da dire, inoltre, che la Risoluzione n. 151/2017 riprende la citata Risoluzione n. 377/2008, ed anche se ambedue invocano la Circolare n. 23/1997, la citata Corte Costituzionale non pare fare sconti ad alcuno.

In estrema sintesi, parrebbe potersi concludere che la Corte Costituzionale ha affermato che anche il pagamento entro l’anno successivo deve essere assoggettato a tassazione separata, in quanto il ritardo è soltanto quello ammesso dalla deroga di cui al principio di cassa allargata, unica deroga ammessa all’unico principio di tassazione dei redditi in questione, ossia quello di cassa.

Egregio Direttore,

La ringraziamo per l’attenzione che porrà alla presente considerazione/nota, alla luce delle evidenti “ricadute” negative che subirebbe tutto il personale in servizio nell’Agenzia che, oltre a subire “l’enorme” ritardo nella corresponsione del proprio salario accessorio, si vedrebbe “beffato” ed “ingiustamente” penalizzato nella sua “capacità contributiva”, per effetto della possibile applicazione (nei termini di cui sopra) di una Risoluzione, che sembra fare riferimento ad una aliquota di tassazione (ordinaria) che cumula redditi prodotti uno, anche due o addirittura tre anni precedenti, in ragione di un presunto fisiologico ritardo.

A parere dello scrivente, quanto sopra evidenziato è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia, soprattutto perché il ritardo nella corresponsione del salario accessorio di tutti i colleghi in servizio nell’Agenzia delle Entrate, funzionari e dirigenti, non può in alcun modo qualificarsi come “fisiologico” e quindi, qualunque sia l’intervallo temporale della sua riscossione, non può che essere soggetto a tassazione “separata”.

Con riserva di intervento in tutte le opportune sedi.

Con i più cordiali saluti.

IL COORDINATORE NAZIONALE CONFSAL – UNSA
PER LE AGENZIE FISCALI
Valentino Sempreboni

DOGANE – Integrazione della precedente richiesta di incontro

Al Direttore del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Roma

Oggetto: Integrazione della precedente richiesta di incontro.

Egregio Direttore,
le scriventi OO.SS., facendo seguito alla richiesta di incontro del 10 gennaio 2018 e in base alla ricognizione sul telelavoro in stato di effettuazione da parte dell’Amministrazione, richiedono anche un confronto sulla direttiva prot. n.136014/RU del 7 dicembre 2017.
In attesa di riscontro porgono distinti saluti.
Roma, 18 gennaio 2018

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri

 

Link alla precedente richiesta

IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE FUNZIONI CENTRALI: Alcune fondamentali considerazioni

IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE FUNZIONI CENTRALI

Alcune fondamentali considerazioni

Premessa

Il rinnovo del C.C.N.L., porta sempre con se un carico, spesso esasperato, di aspettative, obiettivi, riconoscimenti e rivendicazioni che, oggettivamente, risultano ancora più importanti se legati ad oltre otto anni di blocco contrattuale (dal 1.01.2010 ad oggi).

Solo questa considerazione, di per se stessa, porterebbe a guardare al contratto sottoscritto sotto una lente di ingrandimento per la quale sembrerebbero prevalere i mancati obiettivi piuttosto che gli aspetti positivi acquisiti.

Invece, come è noto, solo grazie all’incisiva azione della nostra Federazione CONFSAL-UNSA si è potuto raggiungere il primario obiettivo di un nuovo contratto di lavoro, partendo dall’assunto che si è dovuto ricorrere alla Corte Costituzionale (con una Sentenza del 2015) per rimuovere l’ipotesi di reitero del blocco dei rinnovi contrattuali che, secondo l’opzione più accreditata, si sarebbe realizzata fino al 2021.

Quindi, il rinnovo, è innanzitutto frutto di una battaglia giudiziaria nelle aule dei Tribunali, sfociata presso il Giudice delle Leggi, condotta dalla nostra Federazione, che ha determinato sul piano politico l’accordo tra Governo e Confederazioni del 30 novembre – 1 dicembre 2016, con il quale sono state “gettate” le basi per l’avvio del percorso negoziale che ha prodotto la sottoscrizione del nuovo contratto delle funzioni centrali.

Avremmo voluto di più sul piano economico?  Certamente si, così come avremmo voluto portare a casa significativi miglioramenti normativi, soprattutto un nostro specifico contratto di comparto, per tutti quegli aspetti ordinamentali, e non solo, che caratterizzano la nostra attività lavorativa.

Ma le condizioni esterne, normative, economiche e politico-sindacali lo hanno impedito, in particolare le somme destinate agli aumenti contrattuali dei dipendenti pubblici sono “solo” quelle “appostate” in ben tre Leggi di Stabilità (2016-2017-2018), con tutte le note difficoltà del bilancio statale, anche in termini di saldi deficit di spesa che continua a crescere, nonché per i diversi orientamenti politici.

A tale riguardo una modesta considerazione:

la maggioranza politica che ha governato il Paese negli ultimi anni ha dovuto evidenziare formalmente (con esplicite dichiarazioni dei più importanti esponenti) che non ha avuto il consenso ovvero ha perso il consenso della gran parte dei dipendenti pubblici, quanto sopra frutto, evidentemente, di tutto quello che non è stato fatto o è stato fatto male sul piano politico, per riportare il lavoro pubblico nella sua giusta dimensione economica e sociale.

In questa ottica, poco è stato fatto, anche sul versante normativo, per correggere le più “inique” ed “ingiuste” disposizioni che hanno fortemente inciso in questi anni sul rapporto di lavoro, frutto di nuove “spending review” e vecchi “tagli lineari”, per non parlare di un preciso attacco alla funzione dei dipendenti pubblici, condotta da vasti settori della politica e della opinione pubblica, il tutto tradottosi, in concreto, nel principio di ri-pubblicizzazione del rapporto d’impiego ossia quello di una prevalenza della legge rispetto alle regole contrattuali, naturalmente nel suo aspetto peggiore quale l’affievolimento dei diritti, l’abbattimento delle aspettative dei lavoratori e, soprattutto, la pesante contrazione del sistema delle relazioni sindacali.

Per tutto questo, da un lato, toccherà al nuovo Parlamento affrontare con un approccio nuovo ed in termini significativi, l’intera problematica del Lavoro Pubblico, affinché l’Amministrazione Pubblica, e quindi i lavoratori,  vengano messi nelle condizioni di rappresentare il reale valore aggiunto del Sistema Paese, mentre dall’altro lato, il rinnovo del CCNL rappresenta solo, ma veramente solo l’avvio di una nuova fase che, nel medio termine, dovrà riportare il lavoratore al centro del rapporto d’impiego, rafforzandone diritti e alimentandone aspettative, in termini di percorsi di carriera e corretta correlazione tra incremento della produttività individuale e collettiva e relativi miglioramenti retributivi, nel rispetto dei principi costituzionali già scritti (compreso la partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli decisionali nel “sistema lavoro” e nel “sistema produttivo”) e secondo i migliori assetti evidenziati nei Paesi più avanzati (non è un caso che dove i lavoratori sono al centro del sistema economico, i risultati economico-sociali sono di gran lunga significativamente positivi rispetto a chi, come purtroppo per il nostro Paese, ha inteso rincorrere verso il basso qualità di impiego ed entità dei redditi da lavoro).

Noi, come Federazione autonoma maggiormente rappresentativa, ci saremo senza se e senza ma, lasciando ad altri strumentalizzazioni e demagogie, comprese le tecniche (???) per le quali prima non si condivide il contenuto dell’intesa e poi la si sottoscrive (alla “chetichella”) per non essere esclusi dal sistema relazionale, la “forza” della coerenza (???), ovverossia la cosiddetta efficacia “erga omnes” (gli altri firmano per i benefici ai lavoratori e qualcuno “attacca” i firmatari facendo credere che avrebbe fatto meglio).

 

IL SINDACATO, QUELLO VERO, E’ UN’ALTRA COSA.

 

Il Contratto in termini generali

Il nuovo CCNL stabilisce un aumento lineare del 4,5% dello stipendio “tabellare”, ovvero aumenti effettivi tra i 45 ed i 60 € netti al mese, a seconda della posizione economica di ogni dipendente, attestandosi intorno ai 50 € per i livelli di inquadramento dove si concentra la maggioranza del personale; un bonus temporaneo da 21 – 25 € per dieci mesi, pensato con l’obiettivo di sterilizzare l’effetto degli aumenti sul bonus da 80 €; un elenco di materie lasciate alla contrattazione integrativa.

Sono questi i tre risultati pratici dell’accordo sul Contratto nazionale, con l’obiettivo principale di recuperare, almeno in parte, il tempo perduto negli otto anni di blocco, rimandando al futuro le sfide più complicate a partire dalle problematiche ordinamentali.

L’aumento del 4,5%, a dire il vero, non si spiega con l’inflazione del periodo contrattuale.

Nel periodo 2016 – 2018 l’indice cumulato dei prezzi al consumo (l’indicatore IPCA al netto degli energetici – il parametro di riferimento attuale per i contratti) si ferma al 2,5% e, quindi, il rinnovo tenta, nei fatti, di sanare almeno un pezzo del pregresso, antecedente alla Sentenza n. 178/2015 della Consulta.

Gli 85 € previsti come “prezzo politico” dell’intesa Confederazioni – Governo cercano, quindi, di recuperare parzialmente anche altre annualità.

Apprezzabile anche il tentativo di evitare che gli aumenti contrattuali facciano perdere agli interessati una parte del cosiddetto “bonus Renzi”, quale elemento perequativo della retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Infine, sono riconosciuti gli arretrati contrattuali per il biennio 2016 – 2017 che saranno liquidati a febbraio p.v..

L’intesa siglata interviene, inoltre, sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi, congedi, orario di lavoro, banca delle ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibili).

Si sono dovute riscrivere alcune parti del contratto precedente perché superate dalle norme di legge vigenti (!!!) ed in parte non attuali.

Ulteriormente, si è armonizzato in un unico quadro di regole, le discipline di contratti dei diversi comparti di provenienza.

In materia di relazioni sindacali, il nuovo CCNL definisce nuove regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei ruoli di parte datoriale e parte sindacale.

Sono state riviste ed aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarire contenuto e portata. E’ previsto un nuovo Organismo Paritetico, con il compito di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con le OO.SS..

Sul piano normativo, è stata elaborata una disciplina comune degli istituti del rapporto di lavoro quali l’orario, le ferie, i permessi, in particolare quelli nuovi previsti per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici.

Di particolare importanza l’istituto delle ferie solidali che consente ai dipendenti di poter assistere i figli minori con gravi problemi di salute attraverso le ferie cedute da altri lavoratori.

Meritevole di attenzione la tutela per le donne vittime di violenza che, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa (ulteriore previsione quella del trasferimento ad altra sede con procedura agevolata e tempi rapidi).

Sono state ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita (ad esempio chemio e emodialisi): le condizioni prima previste solo per i giorni di assenza dovute alle terapie si estendono anche ai periodi successivi, per i quali è impossibile tornare al lavoro  per gli effetti invalidanti delle stesse terapie.

Il contratto recepisce le nuove disposizioni sulle Unioni civili, con l’estensione delle regole riferite al matrimonio anche a ciascuna delle parti dell’unione.

Aggiornate le tipologie di rapporto di lavoro flessibile, in particolare i contratti a tempo determinato, seguendo gli acclarati principi, anche a livello europeo, di non discriminazione, nonché le recenti modifiche normative.

Estesi ai contratti a tempo determinato alcune tutele in materia di ferie e diritto allo studio.

Previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibili.

In attuazione della Riforma Madia (!!!) il contratto ha rivisto il codice disciplinare, prevedendo apposite sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità delle festività o per assenze collettive.

Alla luce delle ultime modifiche normative è stato individuato un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di riconoscere “premi aggiuntivi” a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.

Infine, il contratto ha creato le basi per promuovere un modello di “welfare contrattuale”, che consente di sostenere e diffondere sistemi analoghi a quelli già presenti nel privato.

E’ prevista la possibilità di riconoscere ai dipendenti prestazioni integrative quali aiuti economici e sussidi alle famiglie più bisognose, supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli (come le borse di studio), contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai normali canali del credito, che devono affrontare spese non differibili, polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Questo, in estrema sintesi, il nuovo CCNL per il Personale del Comparto delle Funzioni Centrali, con i suoi punti di forza e di debolezza, rimandando a tutti gli opportuni approfondimenti della nostra Federazione.

Come evidenziato in premessa, un punto di ripartenza (il prossimo rinnovo decorre dall’1.01.2019, l’anno prossimo!) affinché, soprattutto con il necessario supporto del nuovo Legislatore, ed in espressione di una diversa attenzione al mondo del lavoro in generale, ed al lavoro pubblico in particolare, si possa riprendere un cammino nel quale il lavoratore sia effettivamente al centro del sistema economico e sociale.

I principi sono già statuiti nella nostra Carta Costituzionale, ma gli stessi vanno opportunamente declinati, in un nuovo coerente quadro di regole moderne e nella ottica della massima valorizzazione del fattore lavoro.

Per fare questo e seguendo gli orientamenti delle più moderne democrazie del pianeta, deve essere rafforzato il tasso di coesione dei lavoratori e deve, quindi, elevarsi la capacità delle rappresentanze di tutela dei lavoratori stessi.

La stagione dalla quale si esce e che ci auguriamo sia finalmente alle spalle, ha visto sconfitto il lavoro ed i lavoratori, rispetto alla finanza ed al capitale in generale.

Proprio questa sconfitta, o questo “sbilancio” che dir si voglia, ha determinato la più grave crisi economica di tutti i tempi e tutti i suoi nefasti effetti.

Oggi, tocca a noi essere padroni del nostro destino.

Andare in ordine “sparso” ed abbandonare i sistemi di rappresentanza degli interessi sono l’anticamera della fine della democrazia e portano il Paese verso un irreversibile declino, emarginando per i prossimi decenni tutti quanti noi, con i nostri sogni e le nostre aspettative.

Contrasteremo con forza tutto ciò, non essendo il frutto di condizioni naturali bensì specifica volontà di “pezzi” importanti ma assolutamente minoritari della nostra società.

Affettuosi saluti

 

IL COORDINATORE NAZIONALE

PER LE AGENZIE FISCALI

CONFSAL-UNSA

Valentino Sempreboni

 

SOLO PER RIEPILOGO

  • Volevamo un nostro specifico contratto, ma così non è stato, per colpa della politica e di ampi settori sindacali (che ora negano anzi si richiamano alla specificità);
  • Volevamo maggiori incrementi retributivi, ma gli stanziamenti sono stati fortemente limitati per effetto della crisi economica e dei pessimi conti statali. Questo ha impedito un “concreto” salto economico;
  • Siamo riusciti a “smussare” gli aspetti negativi più pesanti delle previgenti disposizioni normative, in particolare il penalizzante meccanismo “per griglie” del salario accessorio che prevedeva, addirittura, la mancata attribuzione per una quota significativa di colleghi;
  • Ulteriormente, il “focus” della valutazione passa sulla struttura piuttosto che nell’aspetto individuale, perché la valutazione non può che riguardare solo figure di coordinamento e direzione (dirigenziali e non dirigenziali);
  • Abbiamo corretto alcune “storture” su aspetti specifici, visite mediche e terapie salvavita tra l’altro, magari solo parzialmente ma, comunque, migliorative delle “regole” contrattuali (che hanno sempre un costo economico che deve essere considerato nella valutazione globale dell’operazione di rinnovo);
  • Il CCNL è ripartito con il triennio 2016-2018, quindi già con decorrenza 1.01.2019 si dovrà lavorare per un nuovo rinnovo.

Non è poco, non è niente, ma è solo un inizio, con una specifica sottolineatura: nulla è più come prima, dobbiamo combattere per riconquistare e rafforzare il potere negoziale e per farlo nulla deve essere lasciato al caso, bensì deve essere il frutto di una attenta e puntuale azione tutoria, espressione della più ampia partecipazione possibile dei colleghi rappresentati.

BATTAGLIA: “PA, FUNZIONI CENTRALI: GLI ARRETRATI IN BUSTA PAGA DI FEBBRAIO”.

Comunicato stampa

18/01/18

BATTAGLIA: “PA, FUNZIONI CENTRALI: GLI ARRETRATI IN BUSTA PAGA DI FEBBRAIO”.

«Come comunicato dal Consigliere Luigi Ferrara, Capo Dipartimento del Ministero Economia e Finanze in una riunione nella serata di ieri con le OO.SS., i lavoratori pubblici delle funzioni centrali, grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL avvenuta il 23 dicembre scorso, troveranno nella busta paga di febbraio gli arretrati per gli anni 2016, 2017 e 1° bimestre 2018. Nella rata di marzo troveranno gli aumenti contrattuali a regime, fissi e continuativi»

Rende noto Massimo Battaglia, Segretario Generale della Federazione Confsal-UNSA, che prosegue

«Esprimiamo soddisfazione per la celerità della procedura di pagamento che torna a dare una dinamica ai salari dei lavoratori pubblici che per 8 anni sono stati bloccati in maniera assurda» dichiara Battaglia

«Una soddisfazione doppia aggiungo, se penso che per far avere aumenti contrattuali ai lavoratori c’è stato bisogno della vittoria dell’UNSA alla Corte Costituzionale contro il blocco degli stipendi e del nostro senso di responsabilità -sottoscrivendo il contratto- nel raggiungere risultati concreti contro ogni proclama demagogico»

Questione retrocessi/retrocedendi dalla Terza alla Seconda Area.

Al Direttore del Personale
dell’Agenzia delle Entrate
Dott. Aldo Polito
SEDE

Oggetto: Questione retrocessi/retrocedendi dalla Terza alla Seconda Area.

In riferimento all’oggetto e facendo seguito ai diversi interventi a suo tempo formalizzati, anche al tavolo negoziale nazionale, lo Scrivente Coordinamento segnala alla S.V. l’intera problematica riguardante la posizione dei colleghi che, a seguito dei “diversi” tipi di intervento della Magistratura, sono stati retrocessi dalla Terza alla Seconda Area ovvero dovrebbero essere retrocessi per effetto delle sentenze emanate.
A tal fine si segnala, altresì, anche la riformulazione delle graduatorie degli ultimi concorsi interni dalla Seconda alla Terza Area per le regioni Puglia e Campania, concorsi oramai risalenti ad oltre un quinquennio, e relativa recentissima sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali di lavoro.
La questione è meritevole di questa nuova segnalazione per le diverse problematiche in essere, sia in termini di decorrenza giuridica per i colleghi “immessi” nella Terza Area sia per i colleghi retrocessi perché non risultanti più vincitori delle procedure d’interesse, per effetto, appunto, della riformulazione delle graduatorie.
Anche questi ultimi citati colleghi, a suo tempo sottoscrittori di un contratto individuale di lavoro, hanno esercitato, legittimamente e per anni, le funzioni di Terza Area ed oggi si ritrovano in Seconda Area, con molteplici danni economici e di carriera.
Quanto sopra per evidenziare, complessivamente, il grave danno derivante sia dal nuovo status giuridico (per i retrocessi) sia per l’anzianità di servizio (per gli “immessi” in Terza Area), anche con riferimento alle “attivande” procedure per le progressioni di fascia economica.
Lo Scrivente segnala che, a suo parere, per tutte queste fattispecie è l’applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 208/2015, richiamata dalla disposizione contrattuale inserita, forse in maniera non proprio precisa e chiara, nella pre-intesa del CCNL – Funzioni Centrali sottoscritta a fine 2017, oggi al vaglio degli organi di controllo e di tutti i soggetti che saranno chiamati alla sottoscrizione definitiva.
In tutti i casi segnalati, si tratta di interpretare la norma di legge in termini di “sanatoria” per l’effettivo esercizio di funzioni svolte, legittimamente e per anni, in Terza Area, e questo a prescindere dall’esito finale delle graduatorie che, con riferimento alle graduatorie ultime riformulate, inevitabilmente verranno nuovamente impugnate in sede giudiziaria da coloro che, in questo momento, risultano “inopinatamente” e “temporaneamente” perdenti rispetto al contenzioso.
Sicuri dell’interessamento e disponibili anche a tutti gli opportuni e necessari approfondimenti, si formulano i più cordiali saluti.

IL COORDINATORE NAZIONALE CONFSAL-UNSA
PER LE AGENZIE FISCALI
Valentino Sempreboni

RSU 17 – 18 – 19 APRILE 2018 IL COORDINAMENTO AGENZIE FISCALI della FEDERAZIONE CONFSAL – UNSA alla sfida RSU

Colleghe e colleghi, come già evidenziato nelle scorse settimane, la nostra grande tradizione ultracinquantennale di sindacalismo autonomo prosegue nella casa comune della FEDERAZIONE CONFSAL – UNSA, ad esito dell’ultimo Congresso del dicembre scorso.
E’ altrettanto noto che tutte le cariche sindacali, centrali e periferiche, quali espressione del citato percorso congressuale, fanno parte del Coordinamento Agenzie Fiscali in seno alla stessa UNSA.
Ed è in tale veste che ci presentiamo alle prossime elezioni RSU, indette per il 17 – 18 – 19 Aprile 2018, con il logo della nostra Federazione CONFSAL – UNSA e con le nostre liste denominate appunto CONFSAL – UNSA, con i tanti candidati “salfisti”, vecchi e nuovi, che rappresenteranno al meglio le istanze della categoria in ogni posto di lavoro.
Nel contempo, è già stato attivato il nostro nuovo sito web, http://coordinamento.salfi.it, con una accattivante e moderna veste grafica, i cui contenuti, costantemente aggiornati, racconteranno la nostra vita sindacale quotidiana, con i comunicati, gli accordi, gli interventi, i documenti d’interesse e tutto quanto possa essere di ausilio sia allo svolgimento dell’attività, per i quadri sindacali, sia per fornire il massimo livello di informazione a tutti i colleghi “finanziari”.
A tale riguardo oltre ai tradizionali link abbiamo attivato un apposito link “RSU 2018”, nel quale sono già confluite la modulistica ed i diversi documenti d’ausilio all’operazione elettorale, link che sarà opportunamente implementato man mano che verranno prodotti da noi e dalla nostra Federazione, locandine, vademecum, manifesti, documenti e tutto quanto possa essere di supporto per lo svolgimento di assemblee e per indicare ai nostri “aficionados” i punti di forza della nostra azione sindacale.
Si tratta di una sfida fondamentale e strategica, affinché la nostra tradizione sindacale autonoma possa vedere rafforzata la sua rappresentatività nelle Agenzie Fiscali, all’interno del più grande “contenitore” delle Funzioni Centrali, quale espressione di libertà di opinioni e di azione sindacale, specifica e di categoria, consapevole che sia al centro che alla periferia sapremo fare quanto del nostro meglio per tutelare diritti e soddisfare le aspettative di tutte le donne e di tutti gli uomini in servizio nell’Agenzia delle Entrate e nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Coordinatore Nazionale
Valentino Sempreboni

ENTRATE – MUV – DIRETTIVA DCA

Al Direttore Centrale del Personale

dell’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dott. Aldo Polito

 

OGGETTO: Tipologia di attività trasmessa a mezzo Modello Unificato Verifiche alla luce della Direttiva n. prot. 284672 del 6/12/2017 della DCA.

In merito alla corretta rendicontazione dell’attività istruttoria esterna tramite la procedura M.U.V., la Direttiva in oggetto ha rappresentato che per “ attività istruttoria esterna” riferita ad accessi, ispezioni e verifiche  “con riferimento all’applicativo MUV, si è sempre intesa quella direttamente espletata presso i locali destinati all’esercizio dell’impresa e professioni o presso altri locali indicati nei commi 1 e 2 dell’ art 52 del D.P.R. 633/1972 a sua volta richiamato dall’ art 33 del D.P.R. 600 del 1973”.

Rileviamo in questa sede che i chiarimenti forniti dalla nota, divergono con la prassi e la consuetudine diffusa negli uffici dell’Agenzia. Tra le disposizioni in essere, a mero titolo di esempio, citiamo la nota n. 0137321-I del 20-11-2014 emessa dalla Direzione Regionale del Lazio in cui si specifica cheLe ore di verifica, svolte all’interno dell’ufficio, saranno naturalmente computate a MUV, al pari di quelle svolte all’esterno”.

L’attività di verifica, come noto, può essere svolta presso la sede del contribuente o, su richiesta di quest’ultimo, nell’ufficio dei verificatori a mente dell’ art 12, comma 3 della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ove dispone che: “ Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta”.

A nostro parere l’attività di verifica, sia esterna che interna all’ufficio, è stata pacificamente consuntivata a MUV ed ha dato diritto a specifica indennità, in quanto riconosce disagevole un servizio svolto sempre:

  • A diretto contatto con il contribuente che continua ad interfacciarsi con i verificatori anche all’interno dell’ufficio dove partecipa a contraddittori e produce documentazione varia;
  • In tempi contingentati ed in cui i verificatori sono protagonisti pressoché esclusivi del rapporto con il contribuente, sottoscrivendo gli atti finali in prima persona a differenza di quanto avviene nelle attività interne.

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che dette ore svolte all’interno dell’ Ufficio siano da qualificare ore di verifica a tutti gli effetti e

chiede

che possano confluire, così come le ore di verifica “esterna”, nelle ore totali di verifica riportate nel MUV.

Inoltre si ricorda che le ore riportate nell’applicativo M.U.V. sono prese dall’Amministrazione a base di calcolo per l’attribuzione nel cluster previsto per questo servizio (es. verifiche nei confronti di soggetti di grandi dimensioni, nei confronti di soggetti di medie dimensioni ecc.) dai diversi accordi nazionali per la ripartizione dei fondi di produzione. Laddove nell’applicativo dovessero conteggiarsi le sole ore di servizio esterno presso la sede del contribuente, i funzionari non si vedrebbero attribuito correttamente la tipologia di servizio verifiche ai fini del calcolo del cluster delle attività svolte.

Pertanto, in ordine alla “materiale” e corretta consuntivazione delle ore da inserire al M.U.V. Lo scrivente Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali CONFSAL-UNSA (Salfi)

chiede con la necessaria urgenza

un tavolo di confronto nazionale per affrontare la delicata questione che, alla luce della citata direttiva, inciderebbe pesantemente sul trattamento accessorio dei colleghi coinvolti nelle attività in parola.

Con i più cordiali saluti.

Roma, 12 gennaio 2018

 

Il Coordinatore Nazionale per le Agenzie Fiscali

CONFSAL – UNSA (SALFI)

Valentino Sempreboni

CALENDARIO RSU 2018

13 febbraio 2018 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018
  • messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
  • contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018 primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018 votazioni
20 aprile 2018 scrutinio
20-27 aprile 2018 affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile — 10 maggio 2018 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia

MODULISTICA CONFSAL-UNSA

Si riportano i collegamenti per scaricare la modulistica per le elezioni RSU 2018:

DOGANE – RICHIESTA DI INCONTRO UNITARIA

Al Direttore del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Roma

Oggetto: Richiesta di incontro.

Egregio Direttore,
le scriventi, facendo seguito alle intese intercorse a margine dell’incontro tenutosi lo scorso 15 dicembre 2017, sono a richiedere, vista anche la recente stipula della ipotesi di Contratto di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, la convocazione di un apposito confronto sulle seguenti problematiche:

  • Fondo 2016;
  • Criteri per la mobilità intra regionale;
  • Omogeneizzazione dei sistemi indennitari;
  • Criteri per la individuazione delle sedi destinatarie della indennità di confine.

Data l’importanza e l’urgenza degli argomenti, le scriventi si rendono disponibili sin da subito ad una convocazione.
In attesa di riscontro porgono distinti saluti

Roma 10 gennaio 2018

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri