Archivio mensile: Febbraio 2018

DOGANE – NOTA CONGIUNTA

Segreterie Nazionali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Giovanni Kessler

Dott.ssa Marina Cantilena
Direttore del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ROMA

Le scriventi OO.SS., facendo seguito a quanto già rappresentato nel corso dell’incontro tenutosi lo scorso 19 febbraio e tenuto conto che il processo di innovazione e razionalizzazione delle strutture della Agenzia, come illustrato in detto incontro, ha inevitabili ricadute sui rapporti di lavoro e più in generale sul personale, sono a reiterare la richiesta che venga attivato da subito il “Comitato paritetico per l’innovazione” istituito con l’art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Centrali. A tal fine le scriventi si rendono disponibili fin da subito.

In attesa di riscontro porgono distinti saluti

Roma 23 febbraio 2018

 

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri

AGENZIA DEL DEMANIO – Prosegue il percorso per il rinnovo del CCNL

 

AGENZIA DEL DEMANIO

Prosegue il percorso per il rinnovo del CCNL

 

Continuano i contatti tra le OO.SS e la Direzione del Personale dell’Agenzia del Demanio per rinnovare il CCNL-Epe.

Nel corso degli ultimi incontri sono stati affrontati diversi temi, dal diritto allo studio alla tutela dei portatori di handicap, dai congedi dei genitori alla costituzione del rapporto di lavoro, dal welfare aziendale all’orario di lavoro.

Naturalmente per la CONFSAL – UNSA la linea di indirizzo negoziale è la piattaforma a suo tempo presentata, ed in ragione di ciò sarà il testo complessivo che uscirà dal percorso a tappe a determinare il giudizio politico – sindacale sul nuovo quadro di regole contrattuali, positivo o negativo che sia (o meglio che sarà).

In questa fase è fondamentale ed opportuno affrontare tutti i temi d’interesse, operare tutti gli approfondimenti necessari, individuare tutti i vincoli normativi “ricadenti” sulle  regole, valutare i diversi gradi di condivisione delle proposte datoriali e sindacali, al fine di stabilizzare un testo di riferimento che permetta, nella parte normativa ed in quella economica, alle parti negoziali di esprimere compiutamente opinioni e valutazioni.

In ragione di ciò appare sostanzialmente inopportuno uscire con testi e con valutazioni di merito che potrebbero essere parziali ed anche “distorsive” rispetto a quanto sopra evidenziato, in ragione del fatto, e non potrebbe essere diversamente, che solo a conclusione del percorso potrà farsi, appunto, una valutazione complessiva dei risultati raggiunti, pur sempre un punto di mediazione tra le parti (altrimenti che contratto sarebbe?).

Per quanto sopra, la CONFSAL –UNSA manterrà l’opportuno livello di riservatezza circa l’esito dei singoli incontri, ma da subito ribadisce, se fosse necessario, che il percorso tracciato si esplica nelle linee individuate dalla piattaforma presentata. Posizioni differenziate saranno probabilmente “limate”, da ambo le parti, nel proseguo del percorso di avvicinamento.

Riteniamo comunque fondamentale che il testo contrattuale faccia un significativo passo in avanti rispetto al precedente, che tenga conto di un contesto nuovo e dinamico, di storiche e nuove “mission” e delle relative competenze professionali necessarie all’espletamento dei compiti assegnati dall’Autorità governativa all’Agenzia del Demanio, il tutto nell’ambito di un significativo processo di crescita economica e professionale per tutti i colleghi in servizio.

Una sorta di riconoscimento formale e sostanziale di quanto espresso anche ultimamente, dalla Politica e dai vertici dell’Amministrazione, sui brillanti risultati raggiunti (e su quelli che si attendono) da una struttura che ha letteralmente cambiato “pelle”.

 Un compito non certo semplice, a cui la CONFSAL – UNSA intende contribuire con correttezza e trasparenza, con rigore ma anche con il necessario (e non potrebbe essere diversamente) realismo.

Non rincorriamo altri, anche perché in qualche caso non sembrano esserci comportamenti “congruenti” rispetto agli obiettivi sindacali delineati.

 

Il Coordinatore Nazionale

         (Valentino Sempreboni)

Elezioni RSU 2018 del 17 – 19 aprile 2018. Considerazioni e richiesta di intervento

Si pubblica la nota inviata al Direttore del Personale dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Aldo Polito:

Al Direttore del Personale
dell’Agenzia delle Entrate
Dott. Aldo Polito

e, p.c. Al Segretario Generale
della Federazione CONFSAL – UNSA
dott. Massimo Battaglia

Oggetto: Elezioni RSU 2018 del 17 – 19 aprile 2018. Considerazioni e richiesta di intervento.

Egregio Direttore,
in relazione all’oggetto lo scrivente Coordinamento Nazionale rileva che la Direzione Centrale del Personale – Ufficio Relazioni Sindacali ha inviato alle Direzioni Regionali ed al Centro Operativo di Pescara delle “istruzioni” riepilogative ed operative in merito agli adempimenti previsti per le elezioni RSU del prossimo 17-19 aprile 2018.
In tale documento, non inviato alle OO.SS., sembrerebbe esserci l’esclusione dall’elettorato attivo dei titolari di posizioni organizzative temporanee e speciali, attraverso una “parificazione” degli stessi colleghi al personale con qualifica dirigenziale. Il tutto giustificato con la specificità organizzativa dell’Agenzia delle Entrate.
A tale riguardo si rammenta che l’unico documento di riferimento, riepilogativo a parere di chi lo scrive (con qualche eccezione, si veda oltre), delle norme e delle prassi riguardanti le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, è la Circolare n. 1/2018 dell’ARAN che, al riguardo, ha fornito dettagliate indicazioni in merito, nella consapevolezza che in base all’elettorato attivo si individuano, con specificità e articolazione, il numero dei componenti RSU da eleggere nelle singole sedi, nonché le preferenze da esprimere.
In relazione a ciò, NULLA SI DICE NELLA CIRCOLARE ARAN IN MERITO ALL’ESCLUSIONE DALL’ELETTORATO ATTIVO DEI COLLEGHI CUI SI FA RIFERIMENTO E NULLA, A PARERE DELLO SCRIVENTE, POTREBBE ESSERE INDICATO, IN QUANTO I COLLEGHI MEDESIMI NON SONO TITOLARI DI POSIZIONI DIRIGENZIALI.
Pertanto l’esclusione dall’elettorato attivo è, a parere del Coordinamento, in contrasto con il vigente quadro normativo e regolamentare.
Si ribadisce, nulla viene detto al riguardo da qualsivoglia disposizione normativa e regolamentare e pertanto nella interpretazione delle disposizioni, in mancanza di esplicito divieto, non può in alcun modo individuarsi una esclusione per analogia (che oltretutto non è possibile avendo lo stesso legislatore individuato nelle posizioni citate delle figure di “quadri” ovvero figure non dirigenziali).
Sempre in relazione alle elezioni, l’Agenzia delle Entrate cita la Circolare ARAN circa la disciplina dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo per i colleghi in posizione di distacco temporaneo all’interno di una amministrazione che si articola in una pluralità di uffici.
A tale riguardo, e di questo si da specifica evidenza alla nostra Federazione che legge la presente per conoscenza, la citata determinazione è priva anch’essa, per lo scrivente, di fondamento normativo e regolamentare.
Nel passato, ed anche oggi, l’ARAN ha evidenziato, correttamente, come in presenza di comando o distacco temporaneo di personale TRA LE AMMINISTRAZIONI, trovasse base “logica” e “normativa-regolamentare” la determinazione secondo la quale il personale in questa posizione esercita l’elettorato attivo e l’elettorato passivo secondo una specifica e particolare modalità.
Ma appare altrettanto evidente che una interpretazione analogica per amministrazioni articolate in sedi diverse, è un “salto”, a parere dello scrivente, privo di qualunque “paracadute”.
L’ARAN, interessata dalle OO.SS. all’elaborazione di un documento “riepilogativo” di norme e prassi, per una volta, a parere dello scrivente, è andata al di là del mandato ricevuto.
Infine, ma non certo meno importante, la citata istruzione operativa dell’Agenzia nulla dice in merito a particolare situazioni territoriali e funzionali che, invece, sono meritevoli della massima attenzione.
Pur avendo lo scrivente Coordinamento firmato, e non poteva essere diversamente, la “mappatura” degli uffici per le elezioni RSU, si “rammenta” che già in sede di tavolo negoziale, si erano evidenziate alcune specifiche situazioni di difficoltà: una per tutta la sede delocalizzata a Reggio Calabria del COP di Pescara, ma non solo (si vedano i colleghi di Audit, Antifrode e Ucifi).
Premesso che il Coordinamento Regionale Agenzie Fiscali della Calabria della Federazione Confsal-UNSA ha inviato alla S.V. una specifica nota, in questa sede giova solo evidenziare le concrete difficoltà di esercizio delle funzioni RSU in sedi non dirigenziali, ma di consistenza numerosa, dipendenti “funzionalmente” da una sede dirigenziale lontana centinaia e centinaia di chilometri di distanza.
Nel concreto, a parere dello scrivente, ai numerosi colleghi in servizio in queste sedi viene reso difficile, se non impossibile, l’esercizio della strategica e tutoria funzione sindacale, a meno di non assumere specifiche decisioni al riguardo, anche con riferimento alla fondamentale problematica della sicurezza dei luoghi di lavoro, solo per citarne una. Nulla di ciò si rileva al riguardo.
Sicuri dell’interessamento, si porgono cordiali saluti.

IL COORDINATORE NAZIONALE CONFSAL-UNSA
PER LE AGENZIE FISCALI
Valentino Sempreboni

DENTRO IL NUOVO CONTRATTO: Approfondimento n. 3

Approfondimento n. 3: il Trattamento economico 

Questo contratto quanto mi porta nelle tasche? È la domanda più frequente, alla quale segue: “dopo sette anni di blocco contrattuale, questo è il risultato?”.
Domande legittime alle quali è doveroso fornire risposte e motivazioni; quando vengono da chi in tutti questi anni è stato presente e ci ha supportato nelle nostre iniziative che ci hanno condotti al
rinnovo del CCNL e, considerato che si tratta di un Contratto per tutti, anche a coloro che hanno scelto di essere silenti e di stare nell’ombra.
È doverosa, prima di entrare nel merito dell’approfondimento, una significativa cronistoria:
– Ultimo CCNL rinnovato: 2008/2009;
– Primo blocco contrattuale, per legge, periodo 2010-2013;
– Proroga blocco contrattuale, per legge, a decorrere dal 2014;
– Documenti di economia e finanza, atti governativi approvati dal Parlamento: previsione proroga blocco contrattuale fino al 2021;
– Nel 2012 la Confsal UNSA presenta il primo ricorso contro il “blocco contrattuale” chiedendo il rinvio alla Corte Costituzionale per la pronuncia di legittimità costituzionale della legge che
blocca i rinnovi contrattuali nel lavoro pubblico;
– Nel 2014 il giudice del lavoro di Ravenna, sul ricorso presentato dalla Confsal UNSA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedevano il blocco dei
CCNL;
– Il 24 giugno 2015: la Corte Costituzionale si pronuncia e dichiara l’illegittimità costituzionale delle leggi che bloccano i rinnovi contrattuali; dalla sentenza un ulteriore forte segnale a
sugello del ruolo del Sindacato: “La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici.” e “La libertà sindacale è tutelata dall’art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva,
e ha il suo necessario complemento nell’autonomia negoziale.” ;
– 300 milioni di euro il primo stanziamento del Governo per il rinnovo dei Contratti per 3,3 milioni di dipendenti pubblici; salito a 900 milioni di euro l’anno successivo (equivalenti a un
incremento medio di 30 euro mensili);
– Scioperi, manifestazioni, sit-in davanti al Parlamento per avere più risorse per i rinnovi contrattuali;
– Novembre 2016, manifestazione Confsal UNSA e Confsal Fials a piazza Montecitorio per i rinnovi contrattuali e annuncio dell’inizio dello sciopero della fame di Massimo Battaglia, Segretario Generale Confsal UNSA, con presidio davanti alla sede della Ministra Madia;
– 15 novembre 2016: convocazione a Palazzo Vidoni della Confsal UNSA dove si è registrato un impegno del Governo “a massimizzare il più possibile le risorse da destinare ai rinnovi
contrattuali e al tempo stesso ad intervenire anche legislativamente per modificare la normativa vigente relativa al pubblico impiego: non solo sulla legge Brunetta ma anche sul sistema delle relazioni sindacali.”
– Novembre/dicembre 2016: Accordo Governo-Sindacati per il rinnovo dei CCNL per 3,3 milioni di dipendenti pubblici con incrementi medi procapite di 85 euro mensili e impegno a
stanziare le risorse necessarie con la successiva legge di bilancio;
– Legge di bilancio 2017: il Governo stanzia le risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali, 2,7 miliardi di euro per i dipendenti statali.
Dalla cronologia parrebbe un percorso facile; si è trattato di un percorso molto accidentato e con risultati per niente scontati, così come non erano scontati i contenuti del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in via definitiva il 12 febbraio 2018.
Impegno, determinazione, perseveranza e convinzione che i lavoratori pubblici, senza distinzione di comparti e categorie, non meritassero quel trattamento derisorio e denigratorio e che, al pari di
quanto avveniva nei settori privati, avessero diritto al rinnovo contrattuale, sono stati la molla, la spinta per la Confsal UNSA a identificarsi nei lavoratori pubblici; e avviare consapevolmente un
percorso giurisdizionale che, alla fine, ci ha portati ad affermare le nostre ragioni, le ragioni di tutto il lavoro pubblico, e cioè il diritto a rinnovare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
85 euro medi sono pochi, sono tanti? ma alla fine sono solo 85 euro?
Proseguendo nel nostro lavoro di approfondimento vediamo il “Trattamento economico” del CCNL 2016-2018.

Destinatari

Il ccnl comprende il periodo 2016 – 2018 e si applica, fra i settori numericamente più rilevanti, ai dipendenti di:
Ministeri, Agenzie Fiscali (Entrate / Dogane e monopoli), EPNE (Inps – Inail – ACI, ecc), ENAC, CNEL, AGID.
In allegato un elenco completo delle Amministrazioni destinatarie del CCNL.

Durata e decorrenza

Il CCNL vale per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 e i suoi effetti, salvo diversa prescrizione del contratto, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, ovvero dal 13
febbraio 2018.
Gli istitutio a contenuto economico (e normativo) con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione.
È il caso, con le seguenti decorrenze, di:
– 1° gennaio 2016: primo incremento stipendiale tabellare;
– 1° gennaio 2017: secondo incremento stipendiale tabellare;
– 1° gennaio 2018: incremento risorse destinate alla contrattazione integrativa (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non Economici, AGID, Enac, CNEL);
– 1° marzo 2018: terzo incremento stipendiale tabellare;
– 1° marzo 2018 / 31 dicembre 2018: inizio e termine erogazione del “Elemento perequativo”;
– 1° aprile 2018: consolidamento nello stipendio tabellare della Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC).
Relativamente al conglobamento nello stipendio tabellare della IVC è utile ricordare che di norma, e in passato così è stato per effetto di accordi e legge, gli incrementi contrattuali
includevano/assorbivano gli importi erogati a titolo di IVC considerandosi questo trattamento come anticipazione.
Diversamente dalle previsioni, con questo Contratto l’IVC si aggiunge agli incrementi stipendiali e pertanto si può affermare che ci troviamo di fronte ad un rinnovo contrattuale di 85 più 13 euro
(valore medio IVC).

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, con le decorrenze sopra citate, hanno effetto:
– Sulla 13^ mensilità;
– Sui compensi per lavoro straordinario (con nuovi valori della tariffa oraria per lavoro straordinario anche per gli anni 2016 e 2017);
– Sul trattamento di quiescenza (pensione);
– Sui Trattamenti di Fine Servizio (Indennità di buonuscita – IBU, Indennità di anzianità – IA, Trattamento di Fine Rapporto – TFR);
– Sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio;
– Sulla indennità in caso di decesso (art. 2122 Codice civile);
– Sulla indennità sostitutiva del preavviso.

Continua sul sito della Federazione UNSA

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

 

 

 

Nuovo CCNL Funzioni Centrali – FACCIAMO CHIAREZZA SULLE VISITE SPECIALISTICHE – “infondati i comunicati di FLP e USB“

 

Nuovo CCNL Funzioni Centrali,
FACCIAMO CHIAREZZA SULLE VISITE SPECIALISTICHE
“infondati i comunicati di FLP e USB“

FLP e USB forse pensano che un tema così delicato e sentito quale quello della salute potrebbe funzionare nella psicologia dei lavoratori per prendere qualche voto in più alle RSU.
Cerchiamo ora di ricostruire l’evoluzione della normativa, facendo un po’ di chiarezza.
Nel 2011 fu introdotto dal legislatore il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) che ordinava: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” Quindi il dipendente per la prestazione per le visite specialistiche poteva continuare a utilizzare sia i permessi brevi, sia permessi retribuiti, sia permessi per malattia (ad es. artt. 20, 21 e 18 del CCNL Ministeri), nei casi ci fossero i presupposti.  Con la legge n. 125 del 30 ottobre del 2013, venne nuovamente modificato come segue il comma 5-ter: ”Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e’ giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Nel 2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio, interpretando la legge n.125 del 2013, impartii disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni fornendo i seguenti chiarimenti “a seguito dell’entrata in vigore della novella, (legge n.125 del 2013) per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, (ovvero le 18 ore previste dall’art18 del CCNL 2002/ 2005) secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi
(come i permessi brevi o la banca delle ore)” . Il TAR del Lazio, con sentenza n. 5714/2015, ha annullato la circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica, dichiarandola illegittima, “in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti “. Quindi era obbligatorio per legge regolamentare contrattualmente tale istituto per evitare ulteriori interventi restrittivi da parte del legislatore.
Il nuovo art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle 18 ore previste dal precedente CCNL, ne introduce ulteriori 18 “ per l’espletamento di visite e terapie”, che utilizzate a ore non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia.
Infatti il comma 15 del nuovo CCNL recita “Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.”

Per ulteriore chiarezza ricordiamo che è sempre possibile utilizzare “l’assenza per malattia per  ‘espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, come disposto dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001, nei casi previsti dall’art 35 del CCNL:

comma 11, nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del                   dipendente conseguente ad una patologia in atto

comma 12 nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie;

          – comma 14, nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro.
In sintesi il nuovo CCNL prevede più tutele rispetto al precedente CCNL e armonizza le modifiche legislative intervenute durante i 9 anni di blocco contrattuale.

Questi sono i fatti !

Le argomentazioni dei sindacati non firmatari (al momento) del CCNL Funzioni Centrali sono invece solo populismo e allarmismo creato ad arte per alimentare malcontento e racimolare qualche voto alle prossime RSU !

Roma, 18 febbraio 2018

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

 

Testo integrale comunicato Massimo Battaglia

 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – INCONTRO DEL 19/02/2018

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

UNA RIORGANIZZAZIONE EPOCALE ATTENDENDO RISPOSTE DALLA POLITICA…

Dopo diversi anni dall’accorpamento dell’AMMS da parte dell’Agenzia delle Dogane, che nei fatti aveva perpetuato una gestione separata dei due mondi, sarà portata al prossimo comitato di gestione dell’Agenzia, previsto per il 26 febbraio, la proposta di riorganizzazione che ieri il direttore Kessler ha presentato alle organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo contratto del comparto funzioni centrali.

Durante una ampia e dettagliata esposizione il direttore dell’Agenzia ha delineato le linee guida che hanno ispirato il processo riorganizzativo entrando poi nel merito delle nuove strutture che governeranno i diversi livelli (centrale-regionale-locale).

Ma andiamo con ordine.

Innanzi tutto sarà rivisto lo Statuto dell’Agenzia al fine di rendere lo stesso più chiaro e comprensibile, anche all’esterno, in ordine alle  diverse missioni affidate ad ADM che, in linea di massima, sono volte a:

– Assicurare la raccolta dei tributi relativi ai dazi doganali, alle accise, gli introiti dei giochi con l’esercizio di azione di contrasto alle relative frodi;

– favorire il sistema degli scambi commerciali contribuendo alla crescita economica del Paese;

– garantire la sicurezza delle merci sotto i diversi profili della safety and security;

– garantire, tramite un costante presidio sul territorio, il settore dei giochi e il mercato dei tabacchi al fine di tutelarne la legalità e l’uso regolare.

Si mira, pertanto, ad una maggiore visibilità dei servizi resi dall’Agenzia sia in ambito nazionale che europeo al fine di accreditare sempre di più le relative funzioni oltre gli stretti ambiti degli operatori di settore, allargando la conoscenza dei servizi resi sempre a più vasti settori dell’opinione pubblica, con lo scopo ultimo, dichiarato, di far maturare all’interno delle autorità di governo una inversione di tendenza rispetto al trend di una amministrazione che, così procedendo soprattutto in termini di mancata immissione di nuove forze lavorative, sembra destinata ad un inevitabile declino.

Diventa funzionale allo scopo, pertanto, la riorganizzazione della struttura che, al momento, si presenta come l’unico importante strumento di intervento gestionale, tra l’altro, parzialmente rinviato da anni.

 

NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CENTRALE

Il principio ispiratore, come detto, è quello della unificazione delle due ex aree dogane e monopoli.

In linea di massima e salvo lievi aggiustamenti ancora azionabili prima del previsto comitato di gestione, si prevedono:

un solo vice direttore dell’Agenzia che avrà esclusivamente compiti delegati dal direttore sostituendolo in caso di assenza;

– cinque uffici di staff del direttore, di cui tre di prima fascia (Ispettivo, Relazioni internazionali e istituzionali, Strategia) e due di seconda fascia (segreteria e comunicazione);

– SAISA, alle dirette dipendenze del direttore dell’Agenzia (II fascia);

– nove direzioni centrali di prima fascia di cui quattro con funzioni per materia ( dogane, accise, tabacchi, giochi) e cinque con funzioni trasversali (antifrode, tecnologie- che assorbirà anche la componente centrale dei  laboratori chimici- , legislativo (che avrà anche competenza sul contenzioso tranne quello sul lavoro), amministrazione e personale.

Le direzioni saranno articolate all’interno su uno o più uffici dirigenziali di seconda fascia. Gli Uffici potranno, a loro volta, essere articolati in sezioni.

 

NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE DIREZIONI REGIONALI

Il nuovo modello prevede due versioni. Una, ad organizzazione più ampia, per le direzioni di prima fascia ed una light per le direzioni di seconda fascia.

Direzioni di prima fascia:

Il direttore regionale avrà alle sue dipendenze una Sezione di Staff (che si articolerà al suo interno e che curerà anche il servizio ispettivo), ed una sezione Laboratori, da cui dipenderà/dipenderanno il/i laboratori chimici sul territorio. Le sezioni saranno affidate a funzionari titolari delle nuove posizioni previste dalla legge di stabilità 2018 (POER) di cui tratteremo in seguito. Al direttore regionale faranno capo cinque uffici dirigenziali di seconda fascia con competenza per materia:

– Ufficio risorse (umane e materiali) che di fatto assorbirà i compiti oggi svolti dall’area del personale   e dal distretto;

– Ufficio antifrode;

– Ufficio procedure dogane e accise;

– Ufficio procedure tabacchi e giochi;

– Ufficio legale.

Gli Uffici dirigenziali delle Dr saranno articolati all’interno in sezioni, la cui responsabilità sarà affidata a funzionari titolari di posizioni organizzative o incarichi di responsabilità.

Si prevede che avranno una struttura così come sopra delineata le seguenti regioni:

Campania, Emilia Romagna e Marche, Lazio e Abruzzo, Lombardia, Puglia e Molise, Toscana e Umbria, Veneto e Friuli V.G. Una decisione finale sarà presa sulla Liguria ed il Piemonte anche se, ad oggi, la soluzione maggiormente accreditata dall’Agenzia è quella della creazione della dr Liguria e di quella del Piemonte e Valle d’Aosta.

La struttura organizzativa delle direzioni regionali di seconda fascia vedrà, a grandi linee, il direttore regionale affiancato da una sezione di staff e due strutture dirigenziali di seconda fascia (Ufficio risorse e Ufficio procedure e controlli).

Le direzioni regionali così organizzate saranno: Trento e Bolzano, Calabria, Basilicata e la Sardegna.

 

NUOVA ORGANIZZAZIONE UFFICI DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Su questo punto l’informativa è stata meno dettagliata in quanto, si è ancora in attesa delle definitive determinazioni. Punti fermi saranno, comunque, l’unificazione delle attività doganali e dei monopoli sul territorio di competenza, una struttura organizzativa interna maggiormente flessibile rispetto all’attuale in quanto il numero e le attribuzioni delle sezioni interne agli uffici dovranno tenere conto delle loro diverse dimensioni, sia territoriali, sia di competenze, che di carichi di lavoro. Le Sezioni interne, a seconda dei detti presupposti, potranno essere affidate a funzionari titolare di POER, di posizioni organizzative o altra tipologia di incarico contrattualmente definita (contrattazione integrativa).

Alla luce di queste linee guida potranno, pertanto, essere accorpati Uffici esistenti, creati uffici nuovi, o nuove sezioni (oggi sot).

In linea generale, il direttore Kessler ha rappresentato che tutta la nuova organizzazione, relativamente alle strutture dirigenziali di prima e seconda fascia, sarà inserita nel nuovo regolamento di amministrazione che sarà anch’esso sottoposto al comitato di gestione del prossimo 26 febbraio, mentre l’organizzazione di dettaglio (sezioni) sarà via, via, delineata in diversi atti gestionali per renderla maggiormente dinamica.

Al fine di rendere azionabile la riorganizzazione, come detto, l’Agenzia prevede di utilizzare il dispositivo dato dalla legge di stabilità 2018 di soppressione di posizioni dirigenziali e di creazione delle posizioni organizzative di alta professionalità e responsabilità (POER) in un rapporto che, in linea di massima si attesta in uno a quattro per ogni posto dirigenziale di seconda fascia e su uno ad otto per i posti dirigenziali di prima fascia.  Il numero di POER che l’Agenzia intenderebbe creare va da 160 a 180.

Tenuto conto della attuale dotazione organica dirigenziale, si può calcolare che  questo comporterebbe il taglio di circa il 10% dei posti di prima fascia e del 20% di quelli di seconda.

In ordine, infine alla tempistica, l’Agenzia prevede che, dopo l’approvazione dell’autorità di governo, ci sarà una fase di approccio graduale, con relativa adozione di atti gestionali ed interpelli, per una partenza a regime dall’inizio del 2019. Non si esclude una anticipazione al 2018 di qualche parte del programma.

Tutte le organizzazioni presenti al tavolo hanno proposto osservazioni sull’informazione resa.

La delegazione Confal- UNSA ha mirato il proprio intervento sui seguenti punti.

In ordine agli annunciati tagli delle posizioni dirigenziali, ha rappresentato l’opportunità di contenerli all’interno di un numero che non metta a rischio quelle che sono scelte avviate (concorso a 69 posti più gli idonei) più altri posti da mettere a concorso per fare fronte alle prospettive ed alla volontà di crescita professionale dei colleghi. Il taglio, infatti, sarebbe irreversibile e tenuto anche conto del fatto che l’Agenzia assorbe anche i vincitori delle procedure presso la SNA, le prospettive di molti potrebbero essere messe in crisi. In ordine poi, alle nuove POER, la delegazione ha rammentato che in effetti la legge ha preso a bordo pezzi di un progetto di riforma più ampio delle Agenzie fiscali sul quale il nostro sindacato non intende rinunciare al confronto. Pertanto in tema di POER e di tutto il processo riorganizzativo è stato chiesto all’Agenzia di azionare l’art 6 del nuovo contratto del comparto delle funzioni centrali nel punto in cui si prevede il confronto con le OO.SS. In particolare si è chiesto che sui criteri di attribuzione delle POER il regolamento di amministrazione, in fase di emanazione, contenga soltanto i principi generali mentre si rimandi al confronto con il sindacato l’intero processo di dettaglio. In ordine alle nuove Direzioni Regionali è stato chiesto quali sono criteri a monte della decisione di accorpare – dividere alcune realtà territoriali. Tali  criteri potrebbero ad esempio risiedere nel numero di uffici delle Dogane e dei Monopoli amministrati. Su questi punti il Direttore Kessler ha assicurato che rispetterà con le sigle firmatarie del nuovo contratto il relativo percorso previsto, esprimendo, comunque l’esigenza che lo stesso sia celere e fortemente finalizzato, mentre sul taglio delle posizioni dirigenziali, pur non esprimendosi in termini assoluti sui numeri, ha assicurato che lo stesso sarà contenuto al minimo possibile al fine di rendere azionabile la riorganizzazione con l’utilizzo delle POER.

In termini generali, poi, nel sottolineare la positività della finalizzazione del processo di unificazione dogane-monopoli, la delegazione UNSA ha rimarcato la necessità che si arrivi preparati alle date programmate, mettendo in campo i necessari percorsi formativi per il personale eventualmente interessato da cambio di funzioni, con un confronto serrato e sempre collaborativo con il sindacato, sia al centro che in periferia con i relativi direttori, privilegiando le scelte volontaristiche. Tutto ciò tenuto conto, soprattutto, del fatto che negli ultimi 12/15 anni questo è il terzo processo riorganizzativo che interesserà l’Agenzia, il cui personale ha dato sempre ampie risposte in termini di “voglia di mettersi in gioco” e riprofessionalizzarsi senza, per altro, ricevere, soprattutto dall’esterno e cioè dall’autorità di governo, segnali di una inversione di rotta in termini di nuove assunzioni e di riconoscimento degli importanti risultati raggiunti. Con una età media del personale che avanza a ritmi preoccupanti e senza turn over, ha ribadito la nostra delegazione, il sindacato avrà sempre maggiori difficoltà a spiegare ai colleghi i pur positivi segnali e le nuove prospettive dati da questa nuova riorganizzazione. E a dire il vero, se i segnali della politica sono quelli venuti, o meglio non pervenuti fino ad oggi, come ad esempio sulla questione del PNR, non può che esprimersi forte preoccupazione.

Su questa parte dell’intervento UNSA, il Direttore Kessler ha ribadito che proprio la riorganizzazione può essere un segnale di positività dato all’esterno che potrebbe/dovrebbe far registrare una inversione di tendenza   nelle risposte date dalla politica, invitando le OO.SS. a dare il proprio contributo in tal senso, nuovamente assicurando l’attivazione degli istituti previsti dal nuovo contratto delle funzioni centrali, sia al centro che sui territori.

  La delegazione UNSA

(Sempreboni – Fici – Veltri – Fiorentino)

IL COORDINATORE NAZIONALE

Valentino Sempreboni

 

AGENZIA DEL DEMANIO 2017 – RISULTATI RAGGIUNTI E NUOVI TRAGUARDI

AGENZIA DEL DEMANIO

2017 – RISULTATI RAGGIUNTI E NUOVI TRAGUARDI

 

Nella mattinata di ieri, 19.02.2017, presso la Direzione Generale, sono stati presentati dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, ing. Reggi, i risultati raggiunti nel 2017 dalla struttura da lui diretta ed i nuovi traguardi per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Hanno partecipato all’incontro il Presidente del Consiglio dei Ministri on Gentiloni ed il Sottosegretario al Mef on. Baretta.

Su invito, ha rappresentato la Federazione Confsal – Unsa il Coordinatore Nazionale Sempreboni.

Il Comunicato stampa ed il documento illustrativo dei risultati e dei nuovi obiettivi sono visionabili nel nostro sito “coordinamento.salfi.it”, nel link “Demanio”.

Il Direttore del Demanio ha evidenziato il “monte” delle risorse finanziarie, oltre 3 miliardi di euro, che lo Stato investirà per la riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare (1,5 Miliardi) nei prossimi dieci anni, nonché l’importante obiettivo di razionalizzazione dell’uso degli spazi occupati dalla Pubblica Amministrazione ed i 38 Federal building (1,7 Miliardi).

Nel 2017, anno dei cantieri, la capacità di spesa per i lavori di manutenzione ed adeguamento è aumentata del 181%.

Trattasi di progetti di medio e lungo termini che una volta completati porteranno ad un grosso abbattimento della complessiva spesa energetica, ad un sostanziale abbattimento delle locazioni passive nonché alla messa in sicurezza di una quota rilevante del patrimonio immobiliare.

Unitamente ad altri progetti come “Valore Paese Fari”, “Valore Paese Cammini e Percorsi”, nonché ai risultati sul  “Federalismo Demaniale”, all’utilizzo di Fondi Immobiliari, nazionali e territoriali, l’Agenzia del Demanio ha messo in campo una strategia di ampio respiro votata a trasformare i costi in ricavi, riqualificando, anche con risorse private, immobili pubblici, rigenerando porzioni di aree urbane e rendendo nuovamente fruibili immobili degradati.

Quanto sopra, grazie al lavoro di 1.052 giovani, altamente qualificati che, unitamente a nuovi ingressi, dovranno affrontare le qualificate sfide future.

Proprio in ragione di ciò, a parere del Coordinatore Nazionale Confsal – Unsa, il percorso negoziale avviato per il rinnovo del CCNL Epe Demanio deve fornire significative e positive risposte sul piano delle regole contrattuali e sui processi di crescita economica e professionale dei colleghi in servizio.

 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/agenzia/obiettivirisultati/

http://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/comunicatistampa/Comunicato-stampa-risultati-2017-e-nuovi-traguardi.pdf

Comunicato – Incontro Nazionale Dogane/ex Aams dell’ 08/02/2018

 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

Incontro dell’ 8 febbraio 2018

Ieri si è svolto l’incontro, già programmato, con la Dott.ssa Cantilena su alcuni punti già all’ordine del giorno della precedente riunione di giorno 5 febbraio 2018.
Nello specifico, si è giunti alla firma dell’accordo FPSRUP 2016 “risorse disponibili” che permetterà di erogare a tutto il Personale dell’Agenzia il c.d. premio di performance e produttività di ufficio. La cifra media che verrà erogata al Personale tutto (dogane/monopoli), non prima del mese di maggio/giugno 2018, sarà di circa 2300/2400 euro lordi pro-capite. Saranno pagate anche le indennità inerenti agli incarichi di responsabilità e le indennità previste per legge. Si specifica che l’accordo FPSRUP per l’anno 2016 risulta unico per Dogane e Monopoli.
Riguardo, invece, agli incarichi valutabili nell’ambito delle procedure degli sviluppi economici con decorrenza 2016, si è proceduto ad un approfondito confronto su diverse e possibili situazioni riscontrabili nell’effettuazione della procedura. Si ricorda che gli allegati alle preintese sulle procedure Dogane e Monopoli del 23 giugno 2017 prevedevano una situazione, suddivisa in quattro cluster, in cui i primi due presentavano una individuazione tassativa dei “particolari incarichi” nell’ambito dell’esperienza professionale. Il confronto si è svolto, quindi, sulle situazioni descritte negli ultimi due cluster e riguardanti l’individuazione di particolari attività. Sulla tematica la Direzione del Personale si è riservata di approntare , quanto prima, una circolare esplicativa a tutte le Direzioni regionali/interregionali, che in diverse hanno già presentato dei quesiti in merito a specifiche situazioni da chiarire ai fini delle graduatorie definitive dei passaggi economici 2016. Si sottolinea che la Delegazione Confsal-Unsa ha posto anche il problema, nell’ambito dei particolari incarichi, di un possibile riconoscimento delle attività svolte dai cosiddetti “reggenti”: l’Amministrazione ha continuato, incomprensibilmente, a far riferimento ad una nota del 15 settembre 2010, indirizzata alle Direzioni regionali/interregionali, benché le situazioni siano poi mutate.
Altro punto all’ordine del giorno, tra le varie ed eventuali, ha riguardato l’apertura di un tavolo di confronto sulla mobilità regionale tra uffici delle doganali e dei monopoli e viceversa: in merito l’Amministrazione ha comunicato che sono pervenute in Agenzia, all’attualità, circa 89 istanze. Si evidenzia, pertanto, una problematica che richiede un eventuale accordo sulla “mobilità regionale”.
Per quanto riguarda la vexata quaestio delle festività infrasettimanali lavorate dai turnisti e non riconosciute ai fini del recupero, l’Agenzia ha comunicato che è proprio intendimento procedere ad una possibile soluzione mediante la “programmazione dei turni”.
Circa, poi, lo stato di agitazione del Personale doganale riguardante l’accesso ai dati PNR dei viaggiatori di voli aerei, già indetto dalle OO. SS. nazionali UNSA /CGIL/CISL/UIL, continua a rimanere in atto in quanto la vertenza non è ancora risolta nonostante l’impegno che queste sigle nazionali e il vertice dell’Agenzia continuano a profondere presso l’Autorità politica.

Il Coordinamento Nazionale del settore Dogane/Monopoli

Veltri/Fiorentino

Accordo stralcio fondo 2016 dogane_ monopoli

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – “Posizioni organizzative temporanee” – Aggiornamento

Si riporta l’allegata nota pervenuta in data 05/02/2018 da parte del Direttore del Personale, dott.ssa Cantilena, in merito all’aggiornamento delle Posizioni Organizzative Temporanee.

Prot.14662RU del 5 febbraio 2018 – Posizioni organizzative temporanee – Aggiornamento

Prot. 14662RU del 5 febbraio 2018 – Allegato

Comunicato  incontro Nazionale Dogane/ex Aams

 

Cari colleghi/e,

Ieri si è svolto il previsto incontro  sindacale  nazionale con la Direzione del Personale delle dogane. Non  sono state  definite le tematiche preventivate all’ordine del  giorno  quindi, a causa di alcuni approfondimenti,  la riunione è stata rinviata ad altra data.  L’amministrazione ci ha reso  una informativa verbale  sulla graduatoria relativa alla  mobilità volontaria nazionale  (giunta al 2° scorrimento) e a fronte di 409 posizioni utili ne sono state utilizzate 129, ma  saranno previsti  ulteriori scorrimenti.  Si è aperta la discussione  anche di una possibile mobilità volontaria regionale dogane/monopoli  e viceversa, ma la tematica in questione  è stata rimandata da parte dell’Amministrazione, per un passaggio  con il Direttore Kessler, circa le diverse ipotesi sorte nella discussione proprio in attesa della paventata riforma dell’Agenzia.
È stata anche rimandata la firma del FPSRUP – risorse disponibili – 2016 per ulteriori approfondimenti. Infine, anche il confronto sui criteri degli  incarichi di responsabilità  nell’ambito delle progressioni economiche  è stato rimandato al  giorno 8 p.v.

 

Il Coordinamento Nazionale del settore Dogane/Monopoli

Veltri/Fiorentino

DENTRO IL NUOVO CONTRATTO: Approfondimento n. 2

“Rapporto di lavoro: permessi, assenze e congedi”

Questo secondo approfondimento, dopo quello sulle Relazioni sindacali, prende in esame gli eventi e le casistiche che nel corso del rapporto di lavoro portano ad assentarsi ed elenca ciò che è regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Centrali e ciò che invece è regolato dai diritti generali.

È nell’ambito di queste macrocategorie che si articolano le varie tipologie di assenze:
– Ferie e festività;
– Permessi;
– Assenze per malattia e/o visite;
– Congedi;
– Aspettative
che sono regolate dal CCNL, articoli da 28 a 49, dove per ognuna si riscontrano causale e durata, aventi diritto e modalità di fruizione.
Il nuovo CCNL nel regolamentare alcune di queste categorie ha previsto maggiori o nuove tutele, in particolare ricordiamo:
– l’estensione della copertura economica integrale anche ai giorni successivi alle terapie salvavita e all’esclusione di tali giornate dal computo delle assenze per malattia;
– la previsione di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici senza decurtazioni economiche;
– i congedi per le donne vittime di violenza;
– l’estensione di diritti ai casi di unioni civili;
– introduzione dell’istituto solidaristico delle “ferie e dei riposi solidali”.

FERIE e Festività

Ogni dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito
Il numero delle ferie è legato all’articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
– 28 giorni se l’articolazione settimanale è su cinque giorni;
– 32 giorni se l’articolazione settimanale è su sei giorni.
Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione e per i primi 3 anni di servizio, il numero delle ferie è:
– 26 giorni se l’articolazione settimanale è su cinque giorni;
– 30 giorni se l’articolazione settimanale è su sei giorni.
Le ferie di norma devono essere godute entro ciascun anno solare; le ferie residue al 31 dicembre possono essere fruite:
– entro il mese di aprile dell’anno successivo in caso di motivate esigenze personali,
– entro il mese di giugno dell’anno successivo nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell’anno.
Le ferie non possono essere fruite a ore e nell’anno di assunzione o di cessazione la durata è determinata in proporzione ai mesi (dodicesimi) di servizio prestati; la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.
Le ferie non sono monetizzabili, fa eccezione il caso di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio all’atto della cessazione dal servizio nei limiti.

Il numero delle giornate di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia e infortunio, fatta salva l’ipotesi di assenza per malattia non retribuita.
A tutti i dipendenti, indipendentemente dall’anzianità di servizio, spettano 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare (L. 937/1977); qualora non fruite nell’anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, sono forfettariamente compensate in ragione di € 4,39 giornalieri lorde.
Infine, sono da considerare festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio.

FERIE e RIPOSI SOLIDALI

Ogni dipendente, su base volontaria e a titolo gratuito, può cedere quota parte delle proprie ferie e le 4 giornate di riposo di cui alla legge 937/1977.
Le ferie cedibili sono quelle eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire, ovvero:
– 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni;
– 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale su sei giorni.
Di norma quindi il numero massimo delle ferie cedibili è di 8 giornate per i dipendenti con più di tre anni di servizio; diverso il caso dei dipendenti neoassunti e nei primi tre anni di servizio per i quali il numero di giornate di ferie cedibili è di 6 giornate.
Nel caso delle quattro giornate di riposo per le festività soppresse (L. 937/1977), queste sono cedibili per intero.
La cessione delle ferie e dei riposi è impersonale.
I beneficiari di tali ferie e riposi ceduti da altri lavoratori sono dipendenti della stessa amministrazione con esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti e per particolari condizioni di salute, previa presentazione di adeguata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Si può beneficiare di tali ferie e riposi ceduti da altri dipendenti a condizione che il richiedente abbia esaurito le proprie ferie, le quattro giornate di riposo di cui alla legge 937/77, i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari (art. 32 CCNL) e utilizzato i riposi compensativi eventualmente maturati.
La domanda per fruire delle giornate di ferie e di riposo cedute da altri dipendenti è reiterabile e per ogni domanda il numero massimo di giornate utilizzabili è di 30.
Nel caso in cui le giornate di ferie e di riposi ceduti siano superiore alla richiesta, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
Il soggetto che regolamenta offerta e domanda di tali giornate è l’Amministrazione.

PERMESSI

In tale ambito troviamo:
Permessi retribuiti:
– 8 giorni all’anno per partecipare a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
– 3 giorni per ogni evento, fruibili entro sette gioni lavorativi dal decesso, in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado, per il convivente ai sensi degli articoli 36 e 50 della legge 76/2016 (legge sulle unioni civili);
– 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro 45 giorni dalla data del matrimonio.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari:
– 18 ore di permesso retribuito nell’anno, concesse a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio:
▪ Non sono fruibili per frazione di ora;
▪ Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente stabilita -grazie al nuovo contratto- in 6 ore, anche se la giornata lavorativa è superiore.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge:
– 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Possono essere utilizzati anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili:
“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, si ha diritto ai 3 giorni per assistere persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
– donatori di sangue e di emocomponenti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione;
– donatori di midollo osseo, hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’èquipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.
– la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
Permessi orari a recupero:
– Nel limite massimo di 36 ore annue a domanda e previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio in cui si presta servizio;
– Non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero;
– Il recupero delle ore non lavorate deve essere effettuato entro il mese successivo;
– In caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Permessi per il diritto allo studio.
In aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione, sono concessi permessi retribuiti:
– Nel limite massimo individuale di 150 ore per ciascun anno solare;
– Nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato;
– Sono concessi:
▪ per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di

studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
– I permessi sono fruiti anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.

ASSENZE

In tale fattispecie si annoverano le:
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici:
-Siamo di fronte ad una novità del CCNL 2016-2018 che, senza fare richiami e pertanto non ponendosi in concorrenza con le previsioni di cui all’articolo 55-septies, c. 5-ter, del Dlgs 165/2001, riconosce specifici permessi per l’espletamento di tali visite. Tali permessi:
▪ Sono quantificati nella misura di 18 ore annuali;
▪ Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria;
▪ Se fruiti ad ore, non si subisce la trattenuta economica prevista per le assenze per malattia;
▪ Nella ipotesi di fruizione giornaliera la loro incidenza sul monte ore (18) è calcolata con riferimento all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella medesima giornata;
▪ L’assenza per tali permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura dove è avvenuta la visita o la prestazione;
▪ In caso di visita medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione della presenza presso la struttura sanitaria.
– Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, ai fini giustificativi della assenza dal servizio è sufficiente anche una unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa secondo cicli o un calendario stabilito.
– La possibilità di utilizzo di tali permessi non preclude la possibilità per il dipendente di utilizzare, in alternativa, i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi familiari e personali, i riposi connessi alla banca delle ore e i riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Assenze per malattia:
– In caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del posto è pari a 18 mesi e in tale periodo il trattamento economico è il seguente:
▪ Primi 9 mesi di assenza: 100% della retribuzione mensile fissa e continuativa. Per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi – in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente; in tale periodo sono computati la giornata del sabato e i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso;
▪ Successivi 3 mesi di assenza: 90% della retribuzione mensile fissa e continuativa;
▪ Ulteriori 6 mesi di assenza: 50% della retribuzione mensile fissa e continuativa.
– Superati i 18 mesi di assenza, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, per questo periodo non è prevista retribuzione.
– I primi 18 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
– Ai fini del calcolo dei 18 mesi si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.
– Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio di appartenenza. Il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, nelle seguenti fasce di reperibilità:
– Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
– Dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita:
– In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie:
– sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto,
– in tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico.
– Rientrano in tale disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
Il CCNL ha notevolmente migliorato le tutele per i dipendenti che vivono questa difficile situazione
Infortuni sul lavoro:
– In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, si ha diritto:
▪ Alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica;
▪ Per tutto il periodo, spetta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento economico accessorio. CONGEDI
È questa la categoria che include:
Congedi per le donne vittime di violenza:
– La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e per motivi connessi a tali percorsi, ha diritto ad astenersi dal lavoro:
▪ Per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, fruibili nell’arco di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione;
▪ Il trattamento economico spettante durante tale periodo di congedo è il seguente:
• l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
▪ I congedi possono essere fruiti su base oraria o giornaliera.
– La lavoratrice, qualora lo richieda, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è nuovamente trasformato a tempo pieno a richiesta della lavoratrice.
– La lavoratrice vittima di violenza di genere può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Il

trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente è disposto entro quindici giorni, qualora vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.
Congedi dei genitori:
Uno dei capitoli che si intreccia particolarmente con il CCNL è quello relativo alle assenze per “Maternità e Congedi parentali” di cui al Dlgs 151/2001, dove troviamo:
– l’astensione obbligatoria per maternità (o congedo di maternità);
– l’astensione facoltativa (o congedo parentale) della lavoratrice e del lavoratore;
– il congedo di paternità;
– i permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante;
– i riposi giornalieri (o permessi per allattamento);
– i congedi per malattia del figlio;
dove sono indicate le tutele “minime” e, dalla legge, sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Infine abbiamo:
– i congedi sperimentali per il padre lavoratore (art. 4, c. 24, L.92/2012, per la proroga al 2018 art. 1, c. 354, L. 232/2016).
Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal paragrafo precedente.
Successivamente al congedo per maternità o di paternità, fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001 (Congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita (a differenza del settore privato), secondo le modalità di cui al paragrafo precedente. ASPETTATIVE
Non escludendo quanto previsto da normative generali, in tale ambito contrattuale sono previste:
aspettativa per motivi familiari e personali:
– per esigenze personali o di famiglia, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa:
▪ per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;
▪ senza retribuzione;
▪ senza decorrenza dell’anzianità;
▪ fruibile anche frazionatamente;
▪ ai fini del calcolo del triennio si considerano i tre anni precedenti la richiesta in corso;
▪ qualora tale aspettativa viene richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, pur non essendo retribuita e non essendo utile ai fini del calcolo dell’anzianità, è utile ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero:
– a tale fattispecie può ricorrere il dipendente il cui coniuge presta servizio all’estero;
– il periodo di aspettativa è senza assegni;

– l’aspettativa viene disposta qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistono i presupposti per un suo traserimento nella località in questione;
– l’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo in cui il coniuge presta servizio all’estero;
– l’aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
altre aspettative da disposizioni di legge:
Alle aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato, che restano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, si aggiungono:
– I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso – della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57 della legge n. 448/2001.
– Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 40, se utilizzata allo stesso titolo.
Le norme comuni sulle aspettative:
– L’intervallo temporale fra due aspettative, anche se richieste per motivi diversi, deve essere di almeno quattro mesi di servizio attivo;
– Tale limite temporale minimo non si applica nel caso di:
▪ Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
▪ Per cariche sindacali;
▪ Per volontariato;
▪ Nel caso di assenze di cui al Dlgs n. 151/2001;
▪ Nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente previsto da disposizioni legislative.
– Al termine dell’aspettativa il mancato rientro in servizio è causa di risoluzione del rapporto di lavoro;
– Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell’aspettativa, l’amministrazione, con un preavviso di dieci giorni, invita il dipendente a riprendere servizio; la mancata ripresa del servizio entro tale termine è causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
In generale, è utile ricordare che alle disposizioni contrattuali, qualora queste non siano esclusive o integrative di norme che demandano al CCNL la regolamentazione, si aggiungono le casistiche previste e regolamentate dalle leggi.
A questo lavoro, per il quale auspichiamo il Vostro gradimento, seguiranno altri, anticipandovi che il prossimo verterà sui trattamenti economici.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

 

Link all’articolo integrale sul sito della Federazione Unsa

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – accordi sottoscritti con le OO.SS. delle aree professionali il 2 febbraio scorso

 

Si pubblicano gli accordi sottoscritti con le OO.SS. delle aree professionali il 2 febbraio scorso, relativi a:

  • Stabilizzazione posizioni di distacco
  • Criteri di ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2015
  • Intesa programmatica 2018.

accordo_stabilizzazione_distacchi_2.2.2018

ipotesi_accordo_FPSRUP_2015_2.2.2018

verbale_intesa_programmatica_2018_2.2.2018

allegati_ipotesi_accordo_FPSRUP_2015_2.2.2018

AGENZIA DELLE ENTRATE – Firmato il FPSRUP 2015 e firmata la stabilizzazione per i distaccati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Firmato il FPSRUP 2015 e firmata la stabilizzazione per i distaccati

Nel tardo pomeriggio del 2 febbraio 2018 è stato firmato, presso la DC Personale, l’Accordo per la ripartizione del salario accessorio per l’anno 2015. L’importo complessivo delle somme è pari a € 155.695.438,00, in calo rispetto all’anno precedente di circa il 10% tenuto conto che una parte del monte è stato utilizzato per sovvenzionare i passaggi di fascia economica. Le voci che compongono il Fondo, per l’ultima volta conteggiate separatamente tra Entrate e Territorio, hanno visto un decremento della sottovoce relativa alla performance individuale ed un incremento della voce relativa alla performance organizzativa collegata al raggiungimento degli obiettivi. La delegazione UNSA-SALFI ha proposto alcune modifiche dell’accordo precedente, tra cui:
1) Stanziamento di somme per il processo Voluntary Disclosure;
2) Soluzione della problematica collegata all’inserimento a MUV delle attività di verifica svolte in ufficio;
3) Abolizione del comma che nega il riconoscimento del salario accessorio ai colleghi destinatari di una sanzione disciplinare pari o superiore a quella dell’art. 67 c. 2 CCNL.
Sul primo argomento si è condivisa la valorizzazione del lavoro svolto per le V. D., alle quali è stato attribuito un cluster pari a 1,7. Tenuto presente che questa valorizzazione corrisponde al punteggio attribuito alle ore impiegate nelle verifiche di medie dimensioni, che è il valore più alto riconosciuto nelle DP, abbiamo ritenuto soddisfacente il risultato raggiunto.
Sull’argomento MUV verifiche, sebbene sia stato sottolineato che la nota di dicembre 2017 non influisce sui conteggi degli anni precedenti, si è condivisa l’opportunità di determinare, in un tavolo che si terrà nei prossimi giorni, la giusta valorizzazione dell’attività di verifica. Entrambe le parti, infatti, hanno riconosciuto la forte specificità ed il connesso disagio di quel servizio, a prescindere che sia svolto in ufficio o all’esterno.
La maggiore contrapposizione si è manifestata sul terzo punto trattato. Abbiamo ribadito con forza all’Amministrazione che negare il salario accessorio ai lavoratori destinatari di sanzioni disciplinari, quali un semplice richiamo scritto, costituisce violazione di un principio di diritto per il quale non si può introdurre una sanzione non prevista positivamente dalle norme. Una siffatta disposizione non si rinviene in nessun contratto e non è adottata da nessuna Amministrazione. La stessa ARAN, nel rispondere ad un quesito posto da una P.A., ha affermato che introdurre una previsione di tal guisa equivale ad introdurre un’ ulteriore sanzione rispetto a quelle previste e ciò è vietato. La parte pubblica, all’esito della discussione, affermando (inspiegabilmente) che non condivideva di modificare l’accordo per gli anni pregressi, si è impegnata formalmente a modificare per gli anni dal 2018 in avanti tale previsione preservandola solo alle ipotesi sanzionatorie di maggiore gravità.
Infine si è ritenuto opportuno, d’accordo con la Parte Pubblica, equiparare i parametri utilizzati per la valorizzazione dei rimborsi IVA con quelli dei rimborsi IRAP/IRES.
Nella trattazione del secondo punto all’ordine del giorno si è concordato di procedere alla stabilizzazione dei distacchi con decorrenza iniziale antecedente al 1 febbraio 2015. Inoltre si è fissata la data del 31/01/2019, come termine massimo, per procedere ad un prossimo accordo di stabilizzazione.
Riteniamo che si siano fatti dei passi avanti nella direzione di un miglioramento dell’accordo sul Salario Accessorio, soprattutto per il prossimo futuro. Riteniamo che, al contempo, ulteriori passi avanti fossero alla portata del tavolo e non sono stati fatti. La firma dell’UNSA-SALFI all’accordo, alla fine di una lunga giornata di contrattazione, è giunta soprattutto per evitare a 40.000 dipendenti di non vedersi retribuite lavorazioni svolte oltre 26 mesi prima.

LA DELEGAZIONE CONFSAL-UNSA (SALFI) Gennaro Vitiello – Daniele Geria
IL COORDINATORE NAZIONALE Valentino Sempreboni

DOGANE – NOTA CONGIUNTA

Segreterie Nazionali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Sig. Ministro dell’Economia e delle finanze
Prof. Pier Carlo Padoan

Al Sig. Ministro degli Interni
On. Marco Minniti

Al Direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Giovanni Kessler

Interveniamo nuovamente sulla problematica già oggetto di comunicato, appena due giorni fa, in relazione al decreto PNR, in quanto non giungono notizie rassicuranti dal fronte governativo circa l’inserimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra le autorità competenti a conoscere e gestire i dati relativi ai viaggiatori.
Come già fatto presente, questa decisione depotenzierebbe notevolmente le attività di contrasto agli illeciti ed alla criminalità, anche terroristica, che da anni le dogane italiane portano avanti presidiando i varchi di entrata e di uscita aeroportuale.
Riteniamo questa eventualità non solo molto grave ma anche incomprensibile, tenuto conto dei brillanti risultati ottenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in questi anni, risultati che hanno contribuito a tenere alti i livelli di sicurezza del nostro Paese.
Queste OO.SS., come noto, hanno già dichiarato in proposito lo stato di agitazione di tutto il personale delle dogane ed è chiaro che, nel caso si dovesse addivenire nelle prossime ore ad una decisione nel senso non auspicato, sarebbe inevitabile chiamare il personale ad una forte mobilitazione.
Ciò comporterebbe inevitabilmente il blocco delle turnazioni non contrattate, delle attività prestate in straordinario e con l’azionamento delle altre misure legislativamente e contrattualmente previste.
Come è intuibile, sono a rischio le procedure di sdoganamento in tutti i porti, gli aeroporti ed i centri di sdoganamento merci.
Confidiamo, pertanto, in un ripensamento nel senso auspicato, delle linee di impostazione del documento governativo in itinere.

 

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri