ENTRATE – Direttiva Agenzia del 12 marzo 2020 – Unitario

12 Marzo 2020

Coordinamenti Nazionali Agenzie Fiscali

 

Al Direttore dell’Agenzia Avv. Ernesto Maria Ruffini

All’Unità di Crisi Nazionale Agenzia Entrate

 

Oggetto: Direttiva Agenzia delle Entrate protocollo n. 0128334 del 12 marzo 2020.

Egregio direttore,

abbiamo letto con molta attenzione la direttiva emanata in data odierna, che purtroppo non risolve le criticità che Le avevamo già fatto presente nei giorni scorsi per le vie brevi.

In particolare, la numerosità delle attività oggetto di esigenze indifferibili è certamente troppo estesa e, ci pare, contraria sia alla lettera che allo spirito del DPCM emanato ieri sera dal Governo e, soprattutto, della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione pubblicata in data odierna in applicazione del DPCM citato.

Inoltre, non è condivisibile in alcun modo lasciare alla libertà di ciascun datore di lavoro la scelta di individuare se alcuni lavori che la Sua Direttiva elenca al punto 2 debbano essere svolti in presenza o a distanza né tanto meno quella di lasciare che si possano individuare ulteriori lavorazioni indifferibili. Ciò per almeno due ordini di motivi: 1) in questa fase convulsa vi è più che mai bisogno di uniformità di comportamenti su tutto il territorio nazionale. Non è alcun modo possibile che un’attività sia lavorabile a distanza in un luogo e non in un altro, meno che mai è possibile che vi siano lavorazioni che sono indifferibili da una parte del Paese e differibili in un’altra parte; 2) purtroppo, abbiamo potuto constatare, in questi giorni, che molti dirigenti regionali e provinciali hanno fatto cattivo uso della libertà lasciata loro dal centro, in alcuni casi arrivando alla vera e propria arbitrarietà dei comportamenti, non sostenuta da alcuna giustificazione, mettendo a repentaglio la salute di cittadini e lavoratori.

Pertanto, Le proponiamo di modificare, nell’immediato, la Direttiva in questo senso:

  1. Elencare come indifferibili solo le attività contenute nel punto 1;
  2. Le attività di cui al punto 2 devono essere dichiarate lavorabili a distanza in tutto il territorio nazionale e ai lavoratori che le svolgono devono essere concesse, senza eccezione alcuna, di effettuare la prestazione lavorativa mediante smart working, al massimo con un rientro a settimana. Ciò permetterebbe sia di “svuotare” gli uffici e renderli quindi meno pericolosi per i lavoratori che di effettuare su quelle attività una rotazione del personale che contemperi le esigenze d’ufficio con la tutela della salute;
  3. Le attività non contenute dei punti 1 e 2, considerate quindi differibili, possono essere effettuate mediante smart working anche senza alcun rientro settimanale.
  4. Qualora, come sembra, dovesse essere emanato un Decreto Legge, o altro atto avente forza di legge, che spostasse i termini di alcune scadenze, le lavorazioni ad esse connesse dovrebbero immediatamente essere considerate differibili e quindi lavorabili in smart working anche senza rientri, ove possibile.

Le modifiche proposte sono più rispondenti al DPCM emanato in data 11 marzo 2020 che, ricordiamo, fissa come ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa lo smart working che, invece, nella Sua direttiva, diventa l’eccezione e non la regola scaricando anche sul personale le carenze organizzative ed informatiche di codesta Agenzia; aspetti che l’odierna direttiva della Funzione Pubblica non tollera più esistere nell’ambito della P.A..

Restiamo in attesa di un urgente e positivo riscontro in una fase delicata per il Paese, nella quale devono essere privilegiati la tutela della salute e il contenimento del contagio agli sterili adempimenti burocratici non necessari.

Roma 12 marzo 2020  

FP CGIL

CISL FP UIL PA CONFSAL-UNSA FLP

BOLDORINI

SILVERI CAVALLARO SEMPREBONI PATRICELLI