Coordinamenti Nazionali Agenzia Entrate
MODALITA’ OPERATIVE STATO DI AGITAZIONE
DEL PERSONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
A Tutti le lavoratrici ed i lavoratori
e, p.c. Alla D.C. R.U.O.
Ufficio Relazioni Sindacali e normativa del lavoro
A Tutte le strutture territoriali di
FPCGIL – CISL FP – UIL PA
CONFSAL UNSA – FLP
A Tutte le RR.SS.UU.
All.: 1
Oggetto: Stato di agitazione indetto dalle OO.SS., Coordinamenti Agenzia Entrate FP CGIL – CISL FP – UIL PA – CONFSAL UNSA – FLP, Modalità di svolgimento e comunicazione di adesione dei lavoratori nei giorni 8, 12 e 14 ottobre pp.vv. mediante temporanea sospensione dell’uso degli strumenti informatici di proprietà dei lavoratori.
Al fine di agevolare l’adesione allo stato di agitazione, le scriventi OO.SS. forniscono indicazioni generali affinché le lavoratrici ed i lavoratori possano agevolmente comunicare la loro adesione.
Preliminarmente, è da evidenziare che le modalità con cui sarà articolato lo stato di agitazione nei giorni dell’ 8, 12 e 14 ottobre pp.vv., sebbene appaia “nuova”, in realtà non lo è; la sospensione dal mettere a disposizione gli strumenti informatici di proprietà degli stessi e le utenze personali (quali PC – hardware – connessioni internet – utenze elettriche – telefono, ecc.) ricalca la legittima prassi ormai consolidata della c.d. “astensione dall’uso del mezzo proprio” frequentemente adottata in passato dai lavoratori che effettuano attività esterne.
L’adesione volontaria alla/alle giornate oggetto della specifica modalità di agitazione è opportunamente consigliata che avvenga preventivamente con comunicazione al proprio responsabile d’ufficio garantendo di restare a disposizione per ogni sua indicazione sulla sostituzione dei beni informatici personali con quelli dell’agenzia e/o altra indicazione organizzativa e/o o, in subordine, che il lavoratore continuerà a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile sebbene svolgendo quelle attività che non richiedano necessariamente la connessione o i suddetti beni informatici di proprietà.
L’effettivo giustificativo di presenza “in lavoro agile”, ove non fosse chiesto il rientro in ufficio, potrà essere inserito nell’applicativo presenze/assenze il giorno successivo oppure secondo le idonee indicazioni del proprio responsabile d’ufficio.
Al fine di chiarire ogni possibile dubbio sulla legittimità della modalità di svolgimento dello stato di adesione, infine, non è ostativo alla sospensione della disponibilità dall’uso degli strumenti informatici di proprietà neanche nel caso in cui, non correttamente, il proprio datore di lavoro abbia preteso o continui a pretendere possibili obblighi derivanti dalla sottoscrizione degli accordi individuale sullo smart working
Infatti, quantomeno fino al 31 dicembre 2020, è normativamente previsto (art. 263, l. 77/2020) che per effettuare la prestazione lavorativa in smart working si prescinda dagli accordi individuali. Pertanto, ove ci fossero illegittimità, nel caso in specie, è proprio il datore di lavoro che le compie chiedendo un obbligo non previsto dalla vigente normativa e, chiaramente, il “non configurabile” accordo individuale non può determinare alcun “vincolo di destinazione” dei beni di proprietà del lavoratore.
Roma, 5 Ottobre 2020
FP CGIL |
CISL FP | UIL PA | CONFSAL/UNSA |
FLP |
Gamberini | Silveri | Cavallaro | Sempreboni |
Patricelli |