Al Direttore Centrale del Personale
dell’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dott. Aldo Polito
OGGETTO: Tipologia di attività trasmessa a mezzo Modello Unificato Verifiche alla luce della Direttiva n. prot. 284672 del 6/12/2017 della DCA.
In merito alla corretta rendicontazione dell’attività istruttoria esterna tramite la procedura M.U.V., la Direttiva in oggetto ha rappresentato che per “ attività istruttoria esterna” riferita ad accessi, ispezioni e verifiche “con riferimento all’applicativo MUV, si è sempre intesa quella direttamente espletata presso i locali destinati all’esercizio dell’impresa e professioni o presso altri locali indicati nei commi 1 e 2 dell’ art 52 del D.P.R. 633/1972 a sua volta richiamato dall’ art 33 del D.P.R. 600 del 1973”.
Rileviamo in questa sede che i chiarimenti forniti dalla nota, divergono con la prassi e la consuetudine diffusa negli uffici dell’Agenzia. Tra le disposizioni in essere, a mero titolo di esempio, citiamo la nota n. 0137321-I del 20-11-2014 emessa dalla Direzione Regionale del Lazio in cui si specifica che “Le ore di verifica, svolte all’interno dell’ufficio, saranno naturalmente computate a MUV, al pari di quelle svolte all’esterno”.
L’attività di verifica, come noto, può essere svolta presso la sede del contribuente o, su richiesta di quest’ultimo, nell’ufficio dei verificatori a mente dell’ art 12, comma 3 della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ove dispone che: “ Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta”.
A nostro parere l’attività di verifica, sia esterna che interna all’ufficio, è stata pacificamente consuntivata a MUV ed ha dato diritto a specifica indennità, in quanto riconosce disagevole un servizio svolto sempre:
- A diretto contatto con il contribuente che continua ad interfacciarsi con i verificatori anche all’interno dell’ufficio dove partecipa a contraddittori e produce documentazione varia;
- In tempi contingentati ed in cui i verificatori sono protagonisti pressoché esclusivi del rapporto con il contribuente, sottoscrivendo gli atti finali in prima persona a differenza di quanto avviene nelle attività interne.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che dette ore svolte all’interno dell’ Ufficio siano da qualificare ore di verifica a tutti gli effetti e
chiede
che possano confluire, così come le ore di verifica “esterna”, nelle ore totali di verifica riportate nel MUV.
Inoltre si ricorda che le ore riportate nell’applicativo M.U.V. sono prese dall’Amministrazione a base di calcolo per l’attribuzione nel cluster previsto per questo servizio (es. verifiche nei confronti di soggetti di grandi dimensioni, nei confronti di soggetti di medie dimensioni ecc.) dai diversi accordi nazionali per la ripartizione dei fondi di produzione. Laddove nell’applicativo dovessero conteggiarsi le sole ore di servizio esterno presso la sede del contribuente, i funzionari non si vedrebbero attribuito correttamente la tipologia di servizio verifiche ai fini del calcolo del cluster delle attività svolte.
Pertanto, in ordine alla “materiale” e corretta consuntivazione delle ore da inserire al M.U.V. Lo scrivente Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali CONFSAL-UNSA (Salfi)
chiede con la necessaria urgenza
un tavolo di confronto nazionale per affrontare la delicata questione che, alla luce della citata direttiva, inciderebbe pesantemente sul trattamento accessorio dei colleghi coinvolti nelle attività in parola.
Con i più cordiali saluti.
Roma, 12 gennaio 2018
Il Coordinatore Nazionale per le Agenzie Fiscali
CONFSAL – UNSA (SALFI)
Valentino Sempreboni