AGENZIE FISCALI – RSU 2025 – A proposito di buono pasto e lavoro agile

12 Febbraio 2025

RSU 2025

Al primo posto chiarezza e correttezza, come sempre nel “DNA” della CONFSAL–UNSA

A proposito di buono pasto e lavoro agile

LE “CHIACCHIERE STANNO A ZERO”: SPETTA IL BUONO PASTO DAL 28 GENNAIO U.S.

La “spaccatura” del movimento sindacale e le elezioni RSU 2025 stanno mettendo il “turbo” alla veicolazione di false notizie e di fuorvianti indicazioni, da più parti ed a tutti i livelli.

A proposito di lavoro agile e buono pasto, vista la vigenza dal 28 gennaio u.s. del nuovo CCNL – Funzioni Centrali 2022/2024, (a proposito era da tanto tempo che non si chiudeva un Contratto Nazionale quasi in corso, la firma definitiva a maggioranza ha “sforato” solo di 27 giorni rispetto al triennio di riferimento), possiamo evidenziare qualche elemento di chiarezza e di correttezza.

Innanzitutto, l’articolo 13 (Accesso al lavoro agile) e l’articolo 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) prevedono commi (rispettivamente il comma 4 ed il comma 7) che disapplicano e sostituiscono gli artt. 37 e 39 del precedente CCNL del 9 maggio 2022.

Quanto sopra ri-espande il sistema relazionale in materia ovverossia l’articolo 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6 lettera ae) “criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto” statuisce il diritto delle “parti” a negoziare i termini del rapporto, mentre l’articolo 14, comma 3 bis rileva che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Quindi è cambiato lo “scenario” regolamentare di riferimento, unitamente al venir meno del principio della “prevalenza” del lavoro in presenza. Pertanto i firmatari del CCNL ben possono, diremmo devono chiedere l’apertura di un tavolo, soprattutto presso l’Agenzia delle Entrate dove la trattazione del tema negli anni scorsi non ha portato ad una concertazione con esito positivo, bensi’ ad una disciplina unilaterale.

Naturalmente ci rendiamo conto che un accordo richiede, come sempre, la volontà di entrambe le parti (diremmo anche la “predisposizione”) considerato, altresì, che la proroga varata dalla stessa Entrate a fine gennaio ha assolto essenzialmente ad una esigenza di continuità della vigenza dei contratti e ad evitare l’interruzione della fruizione dell’istituto conciliativo.

Sebbene debbano maturare i tempi della negoziazione sui nuovi criteri di attribuzione del lavoro agile, CONFSAL – UNSA E’ IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE, al contempo ricordiamo che in materia di fruizione dei buoni pasto la norma è “cogente” ovvero questi VANNO IMMEDIATAMENTE RICONOSCIUTI A TUTTI COLORO CHE USUFRUISCONO DELL’ISTITUTO, A FAR DATA DAL 28 GENNAIO 2025.

Non serve un particolare esercizio interpretativo per cogliere, appunto, sia la reale volontà delle parti in riferimento al diritto alla fruizione del buono pasto per le prestazioni rese in modalità di lavoro agile, sia il riconoscimento del diritto dal 28 gennaio u.s. (al di là dei tempi di adeguamento tecnico-amministrativo per la determinazione dei “plafond” e per il materiale “rilascio” dei buoni).

Quindi, grazie alla sottoscrizione del CCNL 2022-2024, uno degli elementi critici che avevano “ammorbato” le relazioni datore – sindacato (soprattutto in epoca “covid”) è stato risolto positivamente a favore delle colleghe e dei colleghi delle “Funzioni Centrali”, nei termini sopra esplicitati e da sempre “auspicati” e “perorati” da CONFSAL – UNSA.

Il resto lasciatecelo dire è … solo NOIA

ovvero demagogia e false rappresentazioni della realtà.

Cordiali saluti.

Roma, 12 febbraio 2025

IL COORDINATORE NAZIONALE
Valentino Sempreboni

 

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