AGENZIA DELLE ENTRATE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – EMOLUMENTI LEGATI AD
OBIETTIVI – TASSAZIONE SEPARATA
Con Risposta n. 223/2021 – Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente rispetto alla pregressa Risoluzione 151/E del 13 dicembre 2017 in merito alla modalità di tassazione dei compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell’anno successivo a quello di competenza, risoluzione che escludeva la tassazione separata, estendendo il concetto di ritardo fisiologico alle annualità non immediatamente successive quelle di erogazione, qualora ciò avvenga con una tempistica costante.
In merito alla citata risoluzione n. 151/E – 2017 la nostra Organizzazione, con nota del 23 gennaio 2018, aveva espresso dubbi sulla interpretazione medesima, in ragione della non condivisione dell’estensione del concetto di ritardo fisiologico. (Si allega la nota in questione).
La citata nota non ricevette risposta (anche se venne fatta segnalazione alla competente Direzione), ma a distanza di tre anni e mezzo, l’Agenzia re-interviene con la Risposta n. 223/2021 con la quale stabilisce che “è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.”.
Quindi, l’Agenzia è dell’avviso che qualora l’erogazione dei compensi incentivanti la produttività avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della contrattazione decentrata si applica la tassazione separata.
Come CONFSAL – UNSA – Coordinamento Agenzie Fiscali eravamo e siamo interessati (astrattamente e concretamente) ad una questione delicata anche in ragione dei meccanismi di distribuzione del salario accessorio e della platea degli interessati.
Prendiamo atto, con soddisfazione, che i nostri dubbi non erano “campati in aria” e che il nuovo chiarimento interpretativo è in linea con le aspettative (ed i diritti) di tutti i colleghi dipendenti, qualunque sia l’amministrazione di appartenenza (in allegato la citata Risoluzione).
Con i più cordiali saluti.
IL COORDINATORE GENERALE
Valentino Sempreboni
Interpello-Risposta_223_29.03.2021-tass-separata-su-salario-accessorio.pdf