“APPUNTO DI SINTESI”
RIFORMA FISCALE
In questa settimana viene presentato nel Consiglio dei Ministri lo schema di Legge Delega della Riforma Fiscale. Seguirà l’iter parlamentare per la sua approvazione e successivamente l’adozione, entro 24 mesi, dei relativi Decreti Delegati.
Nei principi generali (di cui agli articoli 2 e 3) la delega acclara i principi nazionali di:
- stimolare la crescita attraverso una migliore efficienza della struttura delle imposte ed una riduzione del carico fiscale;
- nuove misure per contrastare l’evasione fiscale e l’elusione fiscale;
- razionalizzare il sistema tributario attraverso una maggiore qualità della legislazione tributaria (testi unici e codificazione), interscambio tra banche dati, eliminazione dei micro-tributi;
- semplificazione degli adempimenti dichiarativi.
Vengono acclarati i principi internazionali di:
- migliore adeguamento del sistema tributario nazionale a quello “unionale” ed internazionale;
- revisione della disciplina della residenza fiscale delle personae fisiche e giuridiche;
- incentivi per nuovi investimenti con capitali esteri.
Tutto quanto sopra con l’obiettivo di una maggiore certezza del diritto.
L’articolo 4 si occupa dello Statuto dei Diritti del Contribuente con l’obiettivo di rendere il medesimo Legge Generale Tributaria. Nella delega si interviene tra l’altro su:
- rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi;
- valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
- razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli interpelli;
- previsione di una disciplina generale della invalidità degli atti impositivi e della riscossione;
- potenziamento dell’esercizio dell’istituto dell’autotutela.
Nella Parte II dei Tributi, l’articolo 5 parla dell’IRPEF – L’equità orizzontale.
Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell’Irpef mira a semplificare il sistema ed a garantire l’equità orizzontale, tra l’altro, attraverso:
- riduzione della pressione fiscale, nel breve periodo, con la transizione a tre scaglioni ed aliquote più basse, e come obiettivo di Legislatura, la “flat tax” per tutti;
- revisione delle “tax expenditures”, oggi più di 600 voci e 165 miliardi di euro di spesa pubblica, con ipotesi di “forfetizzazione per scaglioni di reddito (inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive),
- equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati;
- estensione della “flat tax” incrementale anche ai lavoratori dipendenti.
Gli interventi riguarderanno tutte le categorie di reddito Irpef, REDDITI AGRARI – REDDITI DEI FABBRICATI – REDDITI DI NATURA FINANZIARI – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO – REDDITI D’IMPRESA – REDDITI DIVERSI, con la finalità di razionalizzare e semplificare l’intero sistema.
PER I REDDITI AGRARI
- estensione del regime di imposizione su base catastale alle attività di coltivazione innovative (ad esempio, le “vertical farm”, micropropagazione);
- aggiornamento annuale, con modalità facilitata e strumenti digitali, delle qualità e delle classi di colture.
PER I REDDITI DEI FABBRICATI
possibile estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non abitativi.
PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA
- raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in una unica categoria reddituale, soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione;
- imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell’anno solare con la possibilità di riportare a nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli positivi;
- eliminazione della tassazione sul maturato e mantenimento di tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari autorizzati (tassazione sul realizzato);
- aliquota agevolata sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari;
- imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza.
PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme ed i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai “fringe benefit”.
PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
- eliminare la disparità di trattamento tra acquisti in proprietà e in leasing degli immobili strumentali;
- riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore autonomo sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
- riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
PER I REDDITI D’IMPRESA
- regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a quella dell’IRES prevedendo, al momento del prelievo o alla distribuzione dell’utile, l’assoggettamento ad IRPEF al netto di detta tassazione;
- incentivi fiscali per le spese relative agli investimenti qualificati, alla ricerca e sviluppo e all’incremento della base occupazionale.
PER I REDDITI DIVERSI
- stabilizzazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili;
- disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.
L’articolo 6 si occupa di IRES – La nuova imposta a due aliquote.
Dal 1.01.2024 entrerà in vigore la GOBAL MINIMUM TAX, ovvero l’imposta globale minima per le multinazionali pari al 15% da cui l’esigenza di introdurre una nuova IRES in linea con il contesto internazionale ed idonea a rendere il nostro sistema fiscale maggiormente attrattivo.
Aliquota impositiva ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, ad investimenti qualificati e/o nuova occupazione (chi più assume ed investe meno paga). L’obiettivo è quello di:
- favorire la capitalizzazione delle imprese stabili in Italia;
- premiare, con la riduzione dell’imposta, chi investe in nuova occupazione e beni strumentali innovativi e/o qualificati in un breve arco di tempo.
Coerente razionalizzazione/eliminazione dei crediti d’imposta vigenti.
Nella delega sono inoltre previste disposizioni, in linea con le previsioni comunitarie, volte a:
- semplificazione e revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie;
- riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali anche attraverso il recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE.
Gli articoli 7 e 8 si occupano dell’IVA e dell’IRAP
IVA
- razionalizzazione del numero e delle aliquote, nonché della disciplina delle operazioni esenti, secondo i criteri UE al fine di prevedere una maggiore omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni ed i servizi similari;
- revisione della disciplina della detrazione;
- semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi;
- razionalizzare e semplificare la disciplina del gruppo IVA
IRAP
graduale superamento, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti attraverso l’introduzione di una sovraimposta con base imponibile corrispondente a quella IRES (per garantire i livelli di finanziamento della spesa sanitaria).
L’articolo 9 della delega prevede ulteriori misure:
- revisione delle disposizioni fiscali della CRISI d’IMPRESA, con particolare riferimento all’estensione della irrilevanza delle sopravvenienze attive e della deducibilità delle perdite su crediti, nonché transazione fiscale (attualmente limitata ai soli giudiziali);
- superamento della disciplina delle società di comodo;
- ravvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (i.e., ammortamenti, opere, forniture e servizi ultrannuali, crediti in valuta, interessi di mora, ecc.);
- revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili (i.e., autovetture);
- revisione della fiscalità di vantaggio anche attraverso il coordinamento con la disciplina UE;
- semplificazione e razionalizzazione della fiscalità del Terzo Settore.
L’articolo 10 prevede misure di semplificazione e razionalizzazione delle altre imposte indirette attraverso:
- razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi mediante revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile,
- estensione dell’autoliquidazione anche per l’imposta di successione e per l’imposta di registro;
- semplificazione della disciplina dell’imposto di bollo e dei tributi speciali nell’ottica di una sempre più avanzata dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- sostituzione dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un TRIBUTO UNICO, eventualmente in misura fissa;
- riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi ed efficientamento dei sistemi di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.
Nell’articolo 11 – Disciplina Doganale sono previste misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina doganale:
- armonizzazione della disciplina doganale a quella UE;
- completamento del processo di telematizzazione delle procedure per migliorare l’offerta dei servizi alle imprese che effettuano operazioni di import ed export;
- potenziamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli” al fine di coordinare le diverse Amministrazioni che, a seconda dei casi, devono intervenire nella specifica operazione doganale;
- armonizzazione dell’istituto della controversia doganale con il procedimento di revisione dell’accertamento doganale.
L’articolo 12 – le Accise prevede:
- rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo l’utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili;
- revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica collegando il predetto valore ai quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati (anziché sullo storico);
- introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori sulla base della loro affidabilità e solvibilità finalizzata alla concessione di benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di esonero, parziale o totale, dall’obbligo della prestazione delle cauzioni a garanzia dell’accisa dovuta;
- revisione della disciplina dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti finalizzata alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.
Dei Tributi Regionali si occupa l’articolo 13
La delega prevede la definitiva attuazione del federalismo fiscale regionale attraverso:
- accelerazione del processo di autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario mediante la sostituzione dei trasferimenti statali con la compartecipazione al gettito IRPEF e l’attribuzione della compartecipazione al gettito IVA in base al luogo effettivo di consumo, ovvero il luogo in cui avviene la cessione dei beni (principio della territorialità);
- razionalizzazione dei tributi regionali mediante la trasformazione di alcuni tributi propri derivati (istituiti con legge dello Stato) in tributi propri regionali (istituiti con legge regionale) e semplificazione degli adempimenti tributari e la possibilità di introdurre con proprie leggi l’accertamento esecutivo e la definizione agevolata.
L’articolo 14 – Tributi Locali della delega prevede un nuovo sistema fiscale per i Comuni, Province e Citta Metropolitane attraverso:
- consolidamento dell’autonomia finanziaria e la possibilità di gestire in autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate;
- piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione territoriale;
- riordino dei tributi locali e semplificazione degli adempimenti, anche mediante compensazione;
- introduzione di forme di cooperazione che privilegino l’adempimento spontaneo degli obblighi tributar, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni;
- sistema sanzionatorio più proporzionale;
- attribuzione del gettito IMU dei fabbricati D ai Comuni riducendone i trasferimenti erariali.
Dei Giochi si occupa l’articolo 15 che prevede il riordino e l’aggiornamento delle disposizioni oggi vigenti.
In particolare:
- conferma del modello organizzativo di settore, regime concessorio e autorizzativo;
- misure volte a tutelare i soggetti più vulnerabili (i.e., contenimento degli importi di giocata e di vincita, formazione continua per gestori ed esercenti, certificazione per apparecchi di gioco, ecc.);
- adeguate forme di concertazione tra Stato, Regioni ed Enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco;
- riordino delle reti di raccolta del gioco (a distanza e fisico), per razionalizzare territorialmente e numericamente i luoghi fisici di offerta;
- disciplina sulla trasparenza dei soggetti che controllano le società concessionarie;
- regole per i titoli abilitativi, autorizzazioni e controlli, garantendo ai comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale.
La Parte Terza della delega fiscale si occupa dei Procedimenti e delle Sanzioni.
In particolare l’articolo 16 procedimenti dell’Amministrazione Finanziaria e adempimenti dei contribuenti rileva che per creare un nuovo rapporto tra Fisco e Contribuente è necessario partire da una revisione dei procedimenti dell’Amministrazione Finanziaria e da una semplificazione dell’intero sistema.
Nello specifico:
- esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di inadempimenti formali o di minore gravità:
- razionalizzazione degli obblighi dichiarativi riducendo i relativi adempimenti;
- maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, dichiarativi e di versamento con particolare attenzione per quelli in scadenza nel mese di agosto;
- semplificazione della modulistica e incentivazione dell’utilizzo delle dichiarazioni precompilate ampliandone la platea;
- previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dell’invio, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, delle comunicazioni e degli inviti, delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie;
- implementazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini.
L’articolo 17 (procedimenti accertativi) mira a rivoluzionare il procedimento accertativo incentrandolo sulla TAX COMPLIANCE VOLONTARIA, tenuto anche conto della quantità di dati (i.e., fatturazione elettronica, dichiarazioni, precompilate, ecc.) già a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
Gli interventi saranno volti a:
- prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
- concentrare l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale;
- perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo, anche con un maggior coinvolgimento dei professionisti, e l’implementazione delle seguenti misure:
- istituzione del concordato preventivo biennale;
- rafforzamento della cooperative compliance.
Per i soggetti di minore dimensione il concordato preventivo biennale darà la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all’incrocio delle banche dati, dall’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti più grandi la cooperative compliance sarà rafforzata attraverso la riduzione delle soglie per l’entrata nel regime, la certificazione del sistema di controllo dei rischi fiscali, i maggiori meccanismi premiali, anche ai fini sanzionatori e la riduzione dei tempi per l’accertamento.
La delega prevede una semplificazione del procedimento di riscossione (articolo 18), con particolare riguardo a:
- progressivo superamento del ruolo;
- accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate;
- estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell’azione di recupero;
- eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi.
Per i procedimenti del contenzioso (articolo 19) è prevista la revisione del contenzioso tributario:
- abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione;
- previsione di ulteriori meccanismi di deflazione del contenzioso nei vari gradi di giudizio;
- comunicazione delle decisioni al termine dell’udienza.
Per la revisione del processo telematico tributario:
- miglioramento del processo telematico;
- possibilità, anche per una solo delle parti, di richiedere la discussione da remoto.
Per le Sanzioni (articolo 20), in merito agli aspetti comuni delle sanzioni amministrative penali:
- realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali;
- revisione del rapporto tra processo penale e tributario:
- riduzione delle sanzioni in presenza dell’adozione di un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali.
Sanzioni Penali
revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati
Sanzioni Amministrative
- maggiore proporzionalità delle sanzioni rispetto alle condotte contestate, fermo restando la maggiore rilevanza in presenza di comportamenti fraudolenti;
- revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle continuazioni.
Per le Accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
- maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale;
- revisione dell’entità delle sanzioni (maggiore proporzionalità);
- introdurre il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accise sui tabacchi e le relative sanzioni;
- riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di tabacchi lavorati.
Per le Dogane
- adeguamento delle sanzioni ai principi UE di effettività e proporzionalità;
- revisione del sistema sanzionatorio in materia di contrabbando e di illeciti amministrativi.
Infine, l’articolo 21 della delega è dedicato alla redazione dei materiali e alla relativa codificazione ovvero all’elaborazione di Testi Unici (entro 12 mesi) ed alla codificazione del Diritto Tributario (entro 24 mesi).
Testi Unici
- razionalizzazione e raggruppamento per settori omogenei delle norme vigenti, con relativo coordinamento con la normativa UE;
- abrogazione delle disposizioni incompatibili e/o non più attuali;
Codificazione
Parte generale sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale:
- statuto dei diritti del contribuente e soggetti passivi;
- dichiarazione, accertamento e riscossione;
- sanzioni e contenzioso:
Parte speciale contenente la disciplina delle singole imposte.
Su materiale in bozza pubblicato su diversi siti specializzati, compreso lo schema di legge delega.
Quanto sopra suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito delle decisioni politiche assunte in sede deliberativa CdM.
Roma, 16 marz0 2023
Il Coordinatore Nazionale CONFSAL-UNSA AGENZIE FISCALI
Valentino Sempreboni