ENTRATE – Direttiva Agenzia del 24 marzo 2020 – Unitario

26 Marzo 2020

Coordinamenti Nazionali Agenzie Entrate

 

Al Direttore dell’Agenzia Avv. Ernesto Maria Ruffini

Ai Direttori Regionali e Provinciali

 

Le scriventi OO.SS., nella tarda serata del 24 marzo u.s., sono state informate dall’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del lavoro dell’emanazione della “direttiva” (prot. n. 141696 del 24.3.2020) a Sua firma, peraltro già in diffusione ai lavoratori da parte di molti direttori regionali e provinciali, con cui codesto vertice autodetermina le “attività essenziali” dell’Agenzia delle Entrate.

Non si può non rilevare che la Sua direttiva, nella migliore delle ipotesi, è mal scritta, dal punto di vista del drafting amministrativo e alimenta confusioni interpretative le cui conseguenze stiamo già purtroppo fronteggiando a livello locale…ma temiamo, addirittura, che sia in più punti palesemente illegittima.

Il citato DPCM, infatti, consente di svolgere i servizi di pubblica utilità nonché i servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 146/90. Poiché l’Agenzia delle Entrate non ha servizi pubblici essenziali da garantire, se l’intento fosse stato quello di individuare generiche attività assimilabili a quelle di pubblica utilità solo a questa categoria di attività si sarebbe dovuto fare riferimento e non già a servizi/attività di cui alla legge n. 146/90.

Non può che essere di pacifica evidenza giuridica che i servizi pubblici essenziali, per la rilevanza strategica che il legislatore ha voluto loro assegnare (per il sistema Paese), sono normativamente e tassativamente previste dalla l. n. 146/90 e non può, quindi, un atto amministrativo interno tramutare le attività dell’Agenzia che “ieri” erano considerate da svolgere con modalità indifferibili e/o differibili, nella loro esecuzione, in “servizi essenziali”.

È esclusivamente il legislatore a poter definire e/o modificare i servizi essenziali proprio per i molteplici rilevanti riflessi nei confronti dei cittadini e dei lavoratori interessati!

Appare assai grave che, pur comprendendo le difficoltà contingenti legate al momento emergenziale da COVIP-!9, codesta Agenzia provi a sopperire alle evidenti incapacità organizzative recentemente dimostrate, assenza di chiare assunzioni di responsabilità dei pochi dirigenti rimasti sul territorio, con provvedimenti del vertice che appaiono, se letti letteralmente, assolutamente illegittimi e finalizzati, anche, ad inaccettabili forzature “istituzionali” tendenti a contrastare i provvedimenti di sospensione delle attività adottati da alcuni Presidenti di Regione (es.: Lombardia).

Ci si aspetta da un’Amministrazione che ha il dovere istituzionale di perseguire la legalità fiscale dei cittadini di essere essa stessa attenta a che la propria organizzazione sia basata sulla legalità.

Non è, infatti, in alcun modo, possibile:

  1. di poter derogare all’elenco tassativo dei servizi essenziali previsto per legge;
  2. di essere titolare, nella materia, di un potere di contrattazione sindacale finalizzato alla definizione di nuovi, peraltro innumerevoli, servizi essenziali diversamente non previsto in quanto la contrattazione è esclusivamente riservata all’eventualità di declinare, nello specifico, le modalità di erogazione dei servizi tassativamente definiti per legge, nonché la potestà contrattuale che, diversamente, è riservata alla contrattazione di livello superiore a quello della singola amministrazione;
  3. di poter rientrare, come descritto in direttiva tra le “imprese che svolgono attività industriali e commerciali” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 per il semplice fatto che per le residuali attività, non prettamente istituzionali, che in teoria l’Agenzia può svolgere in campo “commerciale e industriale” è assegnataria del codice “ATECO 84”…

Tutto ciò non può che fornire un quadro confuso che alimenta modalità organizzative in assoluta contrapposizione con il seppur faticoso percorso seguito in queste ultime settimane che aveva portato a una più chiara definizione di quali fossero le attività dell’Agenzia indifferibili da svolgere con la necessaria presenza in ufficio e quelle comunque da svolgere in lavoro agile.

Per quanto sopra esposto, le Scriventi diffidano codesta Agenzia, a tutti i livelli decisionali, dal dare seguito alla citata direttiva ove non fossero rimosse le descritte illegittimità.

Si invita, quindi, codesta Agenzia a chiarire nell’immediato la portata e i limiti della direttiva.

Si diffidano, altresì, i direttori regionali e provinciali dal modificare le direttive precedentemente fornite dall’Agenzia su modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa e, in particolare, il direttore regionale della Lombardia dal riaprire gli uffici chiusi per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione.

Roma 25 marzo 2020  

FP CGIL

CISL FP UIL PA CONFSAL-UNSA FLP

BOLDORINI

SILVERI CAVALLARO SEMPREBONI PATRICELLI