Nuovo CCNL Funzioni Centrali,
FACCIAMO CHIAREZZA SULLE VISITE SPECIALISTICHE
“infondati i comunicati di FLP e USB“
FLP e USB forse pensano che un tema così delicato e sentito quale quello della salute potrebbe funzionare nella psicologia dei lavoratori per prendere qualche voto in più alle RSU.
Cerchiamo ora di ricostruire l’evoluzione della normativa, facendo un po’ di chiarezza.
Nel 2011 fu introdotto dal legislatore il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) che ordinava: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” Quindi il dipendente per la prestazione per le visite specialistiche poteva continuare a utilizzare sia i permessi brevi, sia permessi retribuiti, sia permessi per malattia (ad es. artt. 20, 21 e 18 del CCNL Ministeri), nei casi ci fossero i presupposti. Con la legge n. 125 del 30 ottobre del 2013, venne nuovamente modificato come segue il comma 5-ter: ”Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e’ giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Nel 2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio, interpretando la legge n.125 del 2013, impartii disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni fornendo i seguenti chiarimenti “a seguito dell’entrata in vigore della novella, (legge n.125 del 2013) per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, (ovvero le 18 ore previste dall’art18 del CCNL 2002/ 2005) secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi
(come i permessi brevi o la banca delle ore)” . Il TAR del Lazio, con sentenza n. 5714/2015, ha annullato la circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica, dichiarandola illegittima, “in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti “. Quindi era obbligatorio per legge regolamentare contrattualmente tale istituto per evitare ulteriori interventi restrittivi da parte del legislatore.
Il nuovo art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle 18 ore previste dal precedente CCNL, ne introduce ulteriori 18 “ per l’espletamento di visite e terapie”, che utilizzate a ore non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia.
Infatti il comma 15 del nuovo CCNL recita “Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.”
Per ulteriore chiarezza ricordiamo che è sempre possibile utilizzare “l’assenza per malattia per ‘espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, come disposto dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001, nei casi previsti dall’art 35 del CCNL:
– comma 11, nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto
– comma 12 nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie;
– comma 14, nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro.
In sintesi il nuovo CCNL prevede più tutele rispetto al precedente CCNL e armonizza le modifiche legislative intervenute durante i 9 anni di blocco contrattuale.
Questi sono i fatti !
Le argomentazioni dei sindacati non firmatari (al momento) del CCNL Funzioni Centrali sono invece solo populismo e allarmismo creato ad arte per alimentare malcontento e racimolare qualche voto alle prossime RSU !
Roma, 18 febbraio 2018
Il Segretario Generale
Massimo Battaglia
Testo integrale comunicato Massimo Battaglia