Madre ricoverata per incidente, il figlio ha diritto al risarcimento per la sua assenza: nuova sentenza Cassazione

4 Ottobre 2025

Pubblicato il: 04/10/2025

Un figlio che cresce senza la madre, seppur per un periodo limitato, può vivere un dolore profondo quanto una ferita fisica. La domanda è se questo dolore sia risarcibile o meno. La risposta arriva dalla Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 25886 del 22 settembre 2025, ha riconosciuto che anche l’assenza forzata del genitore a seguito di un incidente stradale costituisce un danno giuridicamente rilevante.

La questione oggetto della pronuncia della Corte è derivata dalla richiesta di una donna e di suo figlio di ottenere un ristoro non solo per le lesioni fisiche riportate dalla madre, ma anche per il danno non patrimoniale patito dal bambino. Durante la degenza ospedaliera della donna, infatti, il figlio aveva manifestato squilibri e difficoltà riconducibili proprio all’assenza materna. Il tribunale di merito, tuttavia, aveva rigettato la domanda, sostenendo che non vi fosse prova “univoca” del legame tra la separazione e i disagi del minore, pretendendo dunque una certezza assoluta che, nel processo civile, non è richiesta. Proprio su questo punto la Cassazione è intervenuta con fermezza, definendo come “tautologica” la motivazione dei giudici territoriali, nonché viziata da un’impostazione eccessivamente rigida.

Gli Ermellini hanno chiarito che, in materia di responsabilità civile, non è necessario dimostrare il nesso di causalità con una prova scientifica. Il criterio da adottare è quello del “più probabile che non”, secondo cui il giudice deve scegliere, sulla base degli elementi raccolti, la ricostruzione che risulta maggiormente plausibile, anche qualora la percentuale di probabilità sia inferiore al 50%. In altre parole, non serve escludere ogni altra ipotesi, ma è sufficiente che l’assenza della madre rappresenti, tra tutte le cause ipotizzate, quella che trova la conferma probatoria più solida.

Un ulteriore chiarimento della Corte riguarda le situazioni di cosiddetta multifattorialità, ossia quando il disagio del minore potrebbe derivare da una pluralità di elementi concomitanti. Anche in questo scenario, il giudice non deve respingere la domanda, ma deve valutare quale – tra le varie cause prospettate – abbia ricevuto maggiore conferma a livello probatorio, applicando la regola della “prevalenza relativa”. In questo modo, il giudice tiene conto della complessità delle vicende umane, evitando che l’impossibilità di individuare una causa unica comporti un ingiusto diniego di tutela.

La portata dell’ordinanza è dunque di grande rilievo, dal momento che tutela i soggetti che subiscono danni indiretti e, in particolare, i minori, i quali possono soffrire in modo profondo per l’assenza prolungata di un genitore.
La Cassazione afferma con chiarezza che il dolore di chi resta, pur non avendo riportato lesioni fisiche, è un danno reale e meritevole di risarcimento e che non è affatto necessario raggiungere una prova certa e inconfutabile.


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