AGENZIE FISCALI – Riforma Fiscale – “Appunto di Sintesi”

16 Marzo 2023

 

“APPUNTO DI SINTESI”

RIFORMA FISCALE

 

In questa settimana viene presentato nel Consiglio dei Ministri lo schema di Legge Delega della Riforma Fiscale. Seguirà l’iter parlamentare per la sua approvazione e successivamente l’adozione, entro 24 mesi, dei relativi Decreti Delegati.

Nei principi generali (di cui agli articoli 2 e 3) la delega acclara i principi nazionali di:

  • stimolare la crescita attraverso una migliore efficienza della struttura delle imposte ed una riduzione del carico fiscale;
  • nuove misure per contrastare l’evasione fiscale e l’elusione fiscale;
  • razionalizzare il sistema tributario attraverso una maggiore qualità della legislazione tributaria (testi unici e codificazione), interscambio tra banche dati, eliminazione dei micro-tributi;
  • semplificazione degli adempimenti dichiarativi.

Vengono acclarati i principi internazionali di:

  • migliore adeguamento del sistema tributario nazionale a quello “unionale” ed internazionale;
  • revisione della disciplina della residenza fiscale delle personae fisiche e giuridiche;
  • incentivi per nuovi investimenti con capitali esteri.

Tutto quanto sopra con l’obiettivo di una maggiore certezza del diritto.

L’articolo 4 si occupa dello Statuto dei Diritti del Contribuente con l’obiettivo di rendere il medesimo Legge Generale Tributaria. Nella delega si interviene tra l’altro su:

  • rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi;
  • valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
  • razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli interpelli;
  • previsione di una disciplina generale della invalidità degli atti impositivi e della riscossione;
  • potenziamento dell’esercizio dell’istituto dell’autotutela.

Nella Parte II dei Tributi, l’articolo 5 parla dell’IRPEF – L’equità orizzontale.

Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell’Irpef mira a semplificare il sistema ed a garantire l’equità orizzontale, tra l’altro, attraverso:

  • riduzione della pressione fiscale, nel breve periodo, con la transizione a tre scaglioni ed aliquote più basse, e come obiettivo di Legislatura, la “flat tax” per tutti;
  • revisione delle “tax expenditures”, oggi più di 600 voci e 165 miliardi di euro di spesa pubblica, con ipotesi di “forfetizzazione per scaglioni di reddito (inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive),
  • equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati;
  • estensione della “flat tax” incrementale anche ai lavoratori dipendenti.

Gli interventi riguarderanno tutte le categorie di reddito Irpef, REDDITI AGRARI – REDDITI DEI FABBRICATI – REDDITI DI NATURA FINANZIARI – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO – REDDITI D’IMPRESA – REDDITI DIVERSI, con la finalità di razionalizzare e semplificare l’intero sistema.

PER I REDDITI AGRARI

  • estensione del regime di imposizione su base catastale alle attività di coltivazione innovative (ad esempio, le “vertical farm”, micropropagazione);
  • aggiornamento annuale, con modalità facilitata e strumenti digitali, delle qualità e delle classi di colture.

PER I REDDITI DEI FABBRICATI

possibile estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non abitativi.

PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

  • raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in una unica categoria reddituale, soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione;
  • imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell’anno solare con la possibilità di riportare a nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli positivi;
  • eliminazione della tassazione sul maturato e mantenimento di tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari autorizzati (tassazione sul realizzato);
  • aliquota agevolata sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari;
  • imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza.

PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme ed i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai “fringe benefit”.

PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

  • eliminare la disparità di trattamento tra acquisti in proprietà e in leasing degli immobili strumentali;
  • riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore autonomo sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
  • riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

PER I REDDITI D’IMPRESA

  • regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a quella dell’IRES prevedendo, al momento del prelievo o alla distribuzione dell’utile, l’assoggettamento ad IRPEF al netto di detta tassazione;
  • incentivi fiscali per le spese relative agli investimenti qualificati, alla ricerca e sviluppo e all’incremento della base occupazionale.

PER I REDDITI DIVERSI

  • stabilizzazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili;
  • disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

L’articolo 6 si occupa di IRES – La nuova imposta a due aliquote.

Dal 1.01.2024 entrerà in vigore la GOBAL MINIMUM TAX, ovvero l’imposta globale minima per le multinazionali pari al 15% da cui l’esigenza di introdurre una nuova IRES in linea con il contesto internazionale ed idonea a rendere il nostro sistema fiscale maggiormente attrattivo.

Aliquota impositiva ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, ad investimenti qualificati e/o nuova occupazione (chi più assume ed investe meno paga). L’obiettivo è quello di:

  • favorire la capitalizzazione delle imprese stabili in Italia;
  • premiare, con la riduzione dell’imposta, chi investe in nuova occupazione e beni strumentali innovativi e/o qualificati in un breve arco di tempo.

Coerente razionalizzazione/eliminazione dei crediti d’imposta vigenti.

Nella delega sono inoltre previste disposizioni, in linea con le previsioni comunitarie, volte a:

  • semplificazione e revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie;
  • riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali anche attraverso il recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE.

Gli articoli 7 e 8 si occupano dell’IVA e dell’IRAP

IVA

  • razionalizzazione del numero e delle aliquote, nonché della disciplina delle operazioni esenti, secondo i criteri UE al fine di prevedere una maggiore omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni ed i servizi similari;
  • revisione della disciplina della detrazione;
  • semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi;
  • razionalizzare e semplificare la disciplina del gruppo IVA

IRAP

graduale superamento, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti attraverso l’introduzione di una sovraimposta con base imponibile corrispondente a quella IRES (per garantire i livelli di finanziamento della spesa sanitaria).

L’articolo 9 della delega prevede ulteriori misure:

  • revisione delle disposizioni fiscali della CRISI d’IMPRESA, con particolare riferimento all’estensione della irrilevanza delle sopravvenienze attive e della deducibilità delle perdite su crediti, nonché transazione fiscale (attualmente limitata ai soli giudiziali);
  • superamento della disciplina delle società di comodo;
  • ravvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (i.e., ammortamenti, opere, forniture e servizi ultrannuali, crediti in valuta, interessi di mora, ecc.);
  • revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili (i.e., autovetture);
  • revisione della fiscalità di vantaggio anche attraverso il coordinamento con la disciplina UE;
  • semplificazione e razionalizzazione della fiscalità del Terzo Settore.

L’articolo 10 prevede misure di semplificazione e razionalizzazione delle altre imposte indirette attraverso:

  • razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi mediante revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile,
  • estensione dell’autoliquidazione anche per l’imposta di successione e per l’imposta di registro;
  • semplificazione della disciplina dell’imposto di bollo e dei tributi speciali nell’ottica di una sempre più avanzata dematerializzazione dei documenti e degli atti;
  • sostituzione dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un TRIBUTO UNICO, eventualmente in misura fissa;
  • riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
  • semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi ed efficientamento dei sistemi di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.

Nell’articolo 11 – Disciplina Doganale sono previste misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina doganale:

  • armonizzazione della disciplina doganale a quella UE;
  • completamento del processo di telematizzazione delle procedure per migliorare l’offerta dei servizi alle imprese che effettuano operazioni di import ed export;
  • potenziamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli” al fine di coordinare le diverse Amministrazioni che, a seconda dei casi, devono intervenire nella specifica operazione doganale;
  • armonizzazione dell’istituto della controversia doganale con il procedimento di revisione dell’accertamento doganale.

L’articolo 12 – le Accise prevede:

  • rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo l’utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili;
  • revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica collegando il predetto valore ai quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati (anziché sullo storico);
  • introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori sulla base della loro affidabilità e solvibilità finalizzata alla concessione di benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di esonero, parziale o totale, dall’obbligo della prestazione delle cauzioni a garanzia dell’accisa dovuta;
  • revisione della disciplina dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti finalizzata alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.

Dei Tributi Regionali si occupa l’articolo 13

La delega prevede la definitiva attuazione del federalismo fiscale regionale attraverso:

  • accelerazione del processo di autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario mediante la sostituzione dei trasferimenti statali con la compartecipazione al gettito IRPEF e l’attribuzione della compartecipazione al gettito IVA in base al luogo effettivo di consumo, ovvero il luogo in cui avviene la cessione dei beni (principio della territorialità);
  • razionalizzazione dei tributi regionali mediante la trasformazione di alcuni tributi propri derivati (istituiti con legge dello Stato) in tributi propri regionali (istituiti con legge regionale) e semplificazione degli adempimenti tributari e la possibilità di introdurre con proprie leggi l’accertamento esecutivo e la definizione agevolata.

L’articolo 14 – Tributi Locali della delega prevede un nuovo sistema fiscale per i Comuni, Province e Citta Metropolitane attraverso:

  • consolidamento dell’autonomia finanziaria e la possibilità di gestire in autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate;
  • piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione territoriale;
  • riordino dei tributi locali e semplificazione degli adempimenti, anche mediante compensazione;
  • introduzione di forme di cooperazione che privilegino l’adempimento spontaneo degli obblighi tributar, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni;
  • sistema sanzionatorio più proporzionale;
  • attribuzione del gettito IMU dei fabbricati D ai Comuni riducendone i trasferimenti erariali.

Dei Giochi si occupa l’articolo 15 che prevede il riordino e l’aggiornamento delle disposizioni oggi vigenti.

In particolare:

  • conferma del modello organizzativo di settore, regime concessorio e autorizzativo;
  • misure volte a tutelare i soggetti più vulnerabili (i.e., contenimento degli importi di giocata e di vincita, formazione continua per gestori ed esercenti, certificazione per apparecchi di gioco, ecc.);
  • adeguate forme di concertazione tra Stato, Regioni ed Enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco;
  • riordino delle reti di raccolta del gioco (a distanza e fisico), per razionalizzare territorialmente e numericamente i luoghi fisici di offerta;
  • disciplina sulla trasparenza dei soggetti che controllano le società concessionarie;
  • regole per i titoli abilitativi, autorizzazioni e controlli, garantendo ai comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale.

La Parte Terza della delega fiscale si occupa dei Procedimenti e delle Sanzioni.

In particolare l’articolo 16 procedimenti dell’Amministrazione Finanziaria e adempimenti dei contribuenti rileva che per creare un nuovo rapporto tra Fisco e Contribuente è necessario partire da una revisione dei procedimenti dell’Amministrazione Finanziaria e da una semplificazione dell’intero sistema.

Nello specifico:

  • esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di inadempimenti formali o di minore gravità:
  • razionalizzazione degli obblighi dichiarativi riducendo i relativi adempimenti;
  • maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, dichiarativi e di versamento con particolare attenzione per quelli in scadenza nel mese di agosto;
  • semplificazione della modulistica e incentivazione dell’utilizzo delle dichiarazioni precompilate ampliandone la platea;
  • previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dell’invio, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, delle comunicazioni e degli inviti, delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie;
  • implementazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini.

L’articolo 17 (procedimenti accertativi) mira a rivoluzionare il procedimento accertativo incentrandolo sulla TAX COMPLIANCE VOLONTARIA, tenuto anche conto della quantità di dati (i.e., fatturazione elettronica, dichiarazioni, precompilate, ecc.) già a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.

Gli interventi saranno volti a:

  • prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
  • concentrare l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale;
  • perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo, anche con un maggior coinvolgimento dei professionisti, e l’implementazione delle seguenti misure:
  • istituzione del concordato preventivo biennale;
  • rafforzamento della cooperative compliance.

Per i soggetti di minore dimensione il concordato preventivo biennale darà la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all’incrocio delle banche dati, dall’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti più grandi la cooperative compliance sarà rafforzata attraverso la riduzione delle soglie per l’entrata nel regime, la certificazione del sistema di controllo dei rischi fiscali, i maggiori meccanismi premiali, anche ai fini sanzionatori e la riduzione dei tempi per l’accertamento.

La delega prevede una semplificazione del procedimento di riscossione (articolo 18), con particolare riguardo a:

  • progressivo superamento del ruolo;
  • accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate;
  • estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell’azione di recupero;
  • eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi.

 Per i procedimenti del contenzioso (articolo 19) è prevista la revisione del contenzioso tributario:

  • abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione;
  • previsione di ulteriori meccanismi di deflazione del contenzioso nei vari gradi di giudizio;
  • comunicazione delle decisioni al termine dell’udienza.

Per la revisione del processo telematico tributario:

  • miglioramento del processo telematico;
  • possibilità, anche per una solo delle parti, di richiedere la discussione da remoto.

Per le Sanzioni (articolo 20), in merito agli aspetti comuni delle sanzioni amministrative penali:

  • realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali;
  • revisione del rapporto tra processo penale e tributario:
  • riduzione delle sanzioni in presenza dell’adozione di un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali.

Sanzioni Penali

revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati

Sanzioni Amministrative

  • maggiore proporzionalità delle sanzioni rispetto alle condotte contestate, fermo restando la maggiore rilevanza in presenza di comportamenti fraudolenti;
  • revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle continuazioni.

Per le Accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

  • maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale;
  • revisione dell’entità delle sanzioni (maggiore proporzionalità);
  • introdurre il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accise sui tabacchi e le relative sanzioni;
  • riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di tabacchi lavorati.

Per le Dogane

  • adeguamento delle sanzioni ai principi UE di effettività e proporzionalità;
  • revisione del sistema sanzionatorio in materia di contrabbando e di illeciti amministrativi.

Infine, l’articolo 21 della delega è dedicato alla redazione dei materiali e alla relativa codificazione ovvero all’elaborazione di Testi Unici (entro 12 mesi) ed alla codificazione del Diritto Tributario (entro 24 mesi).

Testi Unici

  • razionalizzazione e raggruppamento per settori omogenei delle norme vigenti, con relativo coordinamento con la normativa UE;
  • abrogazione delle disposizioni incompatibili e/o non più attuali;

Codificazione

Parte generale sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale:

  • statuto dei diritti del contribuente e soggetti passivi;
  • dichiarazione, accertamento e riscossione;
  • sanzioni e contenzioso:

Parte speciale contenente la disciplina delle singole imposte.

Su materiale in bozza pubblicato su diversi siti specializzati, compreso lo schema di legge delega.

Quanto sopra suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito delle decisioni politiche assunte in sede deliberativa CdM.

Roma, 16 marz0 2023

Il Coordinatore Nazionale CONFSAL-UNSA AGENZIE FISCALI

Valentino Sempreboni

APPUNTO SU RIFORMA FISCALE
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