Coordinamenti Nazionali Agenzie Entrate
Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione
All’ Ufficio Relazioni Sindacali e normativa del lavoro
Oggetto: Sanificazione degli uffici e imputazione delle relative assenze.
Le scriventi OO.SS. dopo aver letto con attenzione la comunicazione, giunta via mail, sull’imputazione delle assenze dovuta alla sanificazione degli uffici, condividono il presupposto che considera la necessità della chiusura dell’ufficio a seguito dei provvedimenti emergenziali ma non la differenziazione che codesta Agenzia fa nel giustificare le assenze a secondo se i lavoratori dovevano prestare servizio “in presenza” negli uffici o, diversamente, in modalità di lavoro agile poi anche introdotto come modalità ordinaria di lavoro ma “non esclusiva”.
Il presupposto condiviso, quindi, è che tale tipologia di chiusura degli Uffici ricade pienamente nella previsione di cui all’art. 19, comma 3, del D.L. n. 9/2020 che considera che le assenze derivanti dalle chiusure degli uffici imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge con esclusione della sola corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa (Buono pasto).
Va da sé, con tutta evidenza, che se l’ufficio è chiuso (a prescindere da quale siano le motivazioni) non può essere valutata l’esistenza che una parte di lavoratori, minima o elevata che sia, possa comunque essere considerata in attività lavorativa né tanto meno effettuare una discriminazione di trattamento tra tipologie di prestazione lavorativa se essa fosse prestata “in presenza” in ufficio, così come diffusamente (ma non esclusivamente) effettuata nella prima fase emergenziale, oppure in modalità agile (smart working, telelavoro, ecc.) svolto più diffusamente nella seconda fase emergenziale.
Ad ulteriore riprova, risulta altrettanto non coerente l’ipotesi proposta da codesta Agenzia nella citata mail informativa in quanto, con riferimento alle chiusure degli uffici deve definirne, con specifico provvedimento, anche il loro “mancato funzionamento” nei confronti dell’utenza. Ne consegue che non può essere discriminata neanche la stessa utenza tra chi si recherebbe in ufficio trovandolo chiuso e chi troverebbe il riscontro attraverso lavorazione in remoto da parte dei colleghi che presterebbero servizi.
In poche parole, se l’ufficio è chiuso lo è a tutti gli effetti!... nella specifica casistica la norma già richiamata di cui all’art. 19, c. 3 del D.L. n.9/2020 non fa certamente alcuna distinzione tra modalità diversificate di come può essere prestata l’attività lavorativa e certamente, quindi, non possono essere introdotti discriminazioni di sorta.
Del resto, richiamandosi ai principi generali espressi anche in seno alle interpretazioni ARAN, in particolare nella risposta fornita alla Corte dei Conti in data 26 aprile 2018, le Scriventi evidenziano che, in ogni caso, la citata tipologia rientra nella casistica in cui l’Ufficio resta chiuso per ordinanza prefettizia, sindacale o di altra autorità in grado di prescrivere la chiusura di un ufficio pubblico o che comunque l’assenza del personale non può che essere riferibile ad “eventi riconducibili al rischio di impresa” e, quindi, in entrambi i casi le assenze sono giustificate.
Pertanto, con la presente, le scriventi OO.SS. invitano codesta Agenzia a non discriminare, per i giorni di sanificazione, istituti diversi della modalità di prestazione dell’attività lavorativa e a considerare per tutti i lavoratori l’assenza giustificata con riconoscimento della retribuzione a tutti gli effetti di legge.
Si resta in attesa di cortese quanto celere riscontro.
Roma 9 aprile 2020
FP CGIL |
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SILVERI | CAVALLARO | SEMPREBONI | PATRICELLI |