COORDINAMENTO NAZIONALE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
Al Direttore Centrale del Personale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott.ssa Marina Cantilena
OGGETTO: testimonianze in tribunale. Trattamento di missione.
Sono pervenuti allo scrivente Coordinamento, da parte di Colleghi chiamati a testimoniare presso l’A.G. per le attività di polizia giudiziaria espletate, diverse segnalazioni in merito ai rimborsi delle spese sostenute. Tali rimborsi sarebbero riferibili sia a quanto dovuto dall’A.G. (tenuta rifondere i biglietti ferroviari di 2^ classe ovvero biglietti aerei in classe) sia a quanto dovuto dell’Amministrazione doganale in base all’ordinario trattamento di missione.
In pratica risulterebbe che l’A.G. (almeno per quanto riguarda il Tribunale di Civitavecchia) non paga da anni alcun rimborso per il trasporto, nemmeno in seguito ai solleciti dell’ Ufficio di appartenenza dei Colleghi
In definitiva tutte le spese che vengono sostenute dai Colleghi in parola per trasporti, pedaggi, parcheggi, eventuale pasto restano non rimborsate e, laddove le chiamate a rendere testimonianza sono diverse, esse gravano consistentemente sulle finanze dei Colleghi.
Le disposizioni di codesta Direzione del 17/01/2014 prot. 2107/RU prevedono che il Personale in trasferta deve essere preventivamente autorizzato dall’ufficio di appartenenza o sovraordinato e che “per lo svolgimento di attività istituzionali che si configurano come atti dovuti” tale provvedimento autorizzativo compete alla Direzione di appartenenza. Si evidenzia, pertanto, che l’incarico di missione per le attività ascrivibili ad “atti dovuti” è considerato attività in trasferta.
Ne consegue, quindi, un diritto al trattamento di trasferta da liquidare secondo le ordinarie regole dell’Agenzia, incluso il rimborso per le spese di viaggio, ove non corrisposte dall’Amministrazione della Giustizia, per l’utilizzo dei mezzi pubblici o per l’utilizzo del mezzo proprio. Si ravvisa che l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dovrebbe trovare fondatezza nei casi in cui l’utilizzo del mezzo pubblico non dovesse risultare agevole o insufficiente per raggiungere la destinazione. Il rimborso del mezzo privato, essendo la missione conseguente ad atti dovuti nell’ambito dell’antifrode, dovrebbe avvenire con le regole del rimborso chilometrico. Nella denegata ipotesi del non riconoscimento di tale tipologia di rimborso si dovrebbe comunque far ricorso ad un rimborso di spesa equivalente.
Si chiede, pertanto, a Codesta Direzione Centrale un intervento in merito a quanto rappresentato.
Si ringrazia
Roma, 18 maggio 2018
Il Coordinatore Nazionale
Agenzia Dogane e Monopoli
Federazione UNSA
Salvatore VELTRI