Autore degli archivi: salfi

Comunicato – Incontro Nazionale Dogane/ex Aams dell’ 08/02/2018

 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

Incontro dell’ 8 febbraio 2018

Ieri si è svolto l’incontro, già programmato, con la Dott.ssa Cantilena su alcuni punti già all’ordine del giorno della precedente riunione di giorno 5 febbraio 2018.
Nello specifico, si è giunti alla firma dell’accordo FPSRUP 2016 “risorse disponibili” che permetterà di erogare a tutto il Personale dell’Agenzia il c.d. premio di performance e produttività di ufficio. La cifra media che verrà erogata al Personale tutto (dogane/monopoli), non prima del mese di maggio/giugno 2018, sarà di circa 2300/2400 euro lordi pro-capite. Saranno pagate anche le indennità inerenti agli incarichi di responsabilità e le indennità previste per legge. Si specifica che l’accordo FPSRUP per l’anno 2016 risulta unico per Dogane e Monopoli.
Riguardo, invece, agli incarichi valutabili nell’ambito delle procedure degli sviluppi economici con decorrenza 2016, si è proceduto ad un approfondito confronto su diverse e possibili situazioni riscontrabili nell’effettuazione della procedura. Si ricorda che gli allegati alle preintese sulle procedure Dogane e Monopoli del 23 giugno 2017 prevedevano una situazione, suddivisa in quattro cluster, in cui i primi due presentavano una individuazione tassativa dei “particolari incarichi” nell’ambito dell’esperienza professionale. Il confronto si è svolto, quindi, sulle situazioni descritte negli ultimi due cluster e riguardanti l’individuazione di particolari attività. Sulla tematica la Direzione del Personale si è riservata di approntare , quanto prima, una circolare esplicativa a tutte le Direzioni regionali/interregionali, che in diverse hanno già presentato dei quesiti in merito a specifiche situazioni da chiarire ai fini delle graduatorie definitive dei passaggi economici 2016. Si sottolinea che la Delegazione Confsal-Unsa ha posto anche il problema, nell’ambito dei particolari incarichi, di un possibile riconoscimento delle attività svolte dai cosiddetti “reggenti”: l’Amministrazione ha continuato, incomprensibilmente, a far riferimento ad una nota del 15 settembre 2010, indirizzata alle Direzioni regionali/interregionali, benché le situazioni siano poi mutate.
Altro punto all’ordine del giorno, tra le varie ed eventuali, ha riguardato l’apertura di un tavolo di confronto sulla mobilità regionale tra uffici delle doganali e dei monopoli e viceversa: in merito l’Amministrazione ha comunicato che sono pervenute in Agenzia, all’attualità, circa 89 istanze. Si evidenzia, pertanto, una problematica che richiede un eventuale accordo sulla “mobilità regionale”.
Per quanto riguarda la vexata quaestio delle festività infrasettimanali lavorate dai turnisti e non riconosciute ai fini del recupero, l’Agenzia ha comunicato che è proprio intendimento procedere ad una possibile soluzione mediante la “programmazione dei turni”.
Circa, poi, lo stato di agitazione del Personale doganale riguardante l’accesso ai dati PNR dei viaggiatori di voli aerei, già indetto dalle OO. SS. nazionali UNSA /CGIL/CISL/UIL, continua a rimanere in atto in quanto la vertenza non è ancora risolta nonostante l’impegno che queste sigle nazionali e il vertice dell’Agenzia continuano a profondere presso l’Autorità politica.

Il Coordinamento Nazionale del settore Dogane/Monopoli

Veltri/Fiorentino

Accordo stralcio fondo 2016 dogane_ monopoli

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – “Posizioni organizzative temporanee” – Aggiornamento

Si riporta l’allegata nota pervenuta in data 05/02/2018 da parte del Direttore del Personale, dott.ssa Cantilena, in merito all’aggiornamento delle Posizioni Organizzative Temporanee.

Prot.14662RU del 5 febbraio 2018 – Posizioni organizzative temporanee – Aggiornamento

Prot. 14662RU del 5 febbraio 2018 – Allegato

Comunicato  incontro Nazionale Dogane/ex Aams

 

Cari colleghi/e,

Ieri si è svolto il previsto incontro  sindacale  nazionale con la Direzione del Personale delle dogane. Non  sono state  definite le tematiche preventivate all’ordine del  giorno  quindi, a causa di alcuni approfondimenti,  la riunione è stata rinviata ad altra data.  L’amministrazione ci ha reso  una informativa verbale  sulla graduatoria relativa alla  mobilità volontaria nazionale  (giunta al 2° scorrimento) e a fronte di 409 posizioni utili ne sono state utilizzate 129, ma  saranno previsti  ulteriori scorrimenti.  Si è aperta la discussione  anche di una possibile mobilità volontaria regionale dogane/monopoli  e viceversa, ma la tematica in questione  è stata rimandata da parte dell’Amministrazione, per un passaggio  con il Direttore Kessler, circa le diverse ipotesi sorte nella discussione proprio in attesa della paventata riforma dell’Agenzia.
È stata anche rimandata la firma del FPSRUP – risorse disponibili – 2016 per ulteriori approfondimenti. Infine, anche il confronto sui criteri degli  incarichi di responsabilità  nell’ambito delle progressioni economiche  è stato rimandato al  giorno 8 p.v.

 

Il Coordinamento Nazionale del settore Dogane/Monopoli

Veltri/Fiorentino

DENTRO IL NUOVO CONTRATTO: Approfondimento n. 2

“Rapporto di lavoro: permessi, assenze e congedi”

Questo secondo approfondimento, dopo quello sulle Relazioni sindacali, prende in esame gli eventi e le casistiche che nel corso del rapporto di lavoro portano ad assentarsi ed elenca ciò che è regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Centrali e ciò che invece è regolato dai diritti generali.

È nell’ambito di queste macrocategorie che si articolano le varie tipologie di assenze:
– Ferie e festività;
– Permessi;
– Assenze per malattia e/o visite;
– Congedi;
– Aspettative
che sono regolate dal CCNL, articoli da 28 a 49, dove per ognuna si riscontrano causale e durata, aventi diritto e modalità di fruizione.
Il nuovo CCNL nel regolamentare alcune di queste categorie ha previsto maggiori o nuove tutele, in particolare ricordiamo:
– l’estensione della copertura economica integrale anche ai giorni successivi alle terapie salvavita e all’esclusione di tali giornate dal computo delle assenze per malattia;
– la previsione di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici senza decurtazioni economiche;
– i congedi per le donne vittime di violenza;
– l’estensione di diritti ai casi di unioni civili;
– introduzione dell’istituto solidaristico delle “ferie e dei riposi solidali”.

FERIE e Festività

Ogni dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito
Il numero delle ferie è legato all’articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
– 28 giorni se l’articolazione settimanale è su cinque giorni;
– 32 giorni se l’articolazione settimanale è su sei giorni.
Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione e per i primi 3 anni di servizio, il numero delle ferie è:
– 26 giorni se l’articolazione settimanale è su cinque giorni;
– 30 giorni se l’articolazione settimanale è su sei giorni.
Le ferie di norma devono essere godute entro ciascun anno solare; le ferie residue al 31 dicembre possono essere fruite:
– entro il mese di aprile dell’anno successivo in caso di motivate esigenze personali,
– entro il mese di giugno dell’anno successivo nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell’anno.
Le ferie non possono essere fruite a ore e nell’anno di assunzione o di cessazione la durata è determinata in proporzione ai mesi (dodicesimi) di servizio prestati; la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.
Le ferie non sono monetizzabili, fa eccezione il caso di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio all’atto della cessazione dal servizio nei limiti.

Il numero delle giornate di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia e infortunio, fatta salva l’ipotesi di assenza per malattia non retribuita.
A tutti i dipendenti, indipendentemente dall’anzianità di servizio, spettano 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare (L. 937/1977); qualora non fruite nell’anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, sono forfettariamente compensate in ragione di € 4,39 giornalieri lorde.
Infine, sono da considerare festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio.

FERIE e RIPOSI SOLIDALI

Ogni dipendente, su base volontaria e a titolo gratuito, può cedere quota parte delle proprie ferie e le 4 giornate di riposo di cui alla legge 937/1977.
Le ferie cedibili sono quelle eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire, ovvero:
– 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni;
– 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale su sei giorni.
Di norma quindi il numero massimo delle ferie cedibili è di 8 giornate per i dipendenti con più di tre anni di servizio; diverso il caso dei dipendenti neoassunti e nei primi tre anni di servizio per i quali il numero di giornate di ferie cedibili è di 6 giornate.
Nel caso delle quattro giornate di riposo per le festività soppresse (L. 937/1977), queste sono cedibili per intero.
La cessione delle ferie e dei riposi è impersonale.
I beneficiari di tali ferie e riposi ceduti da altri lavoratori sono dipendenti della stessa amministrazione con esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti e per particolari condizioni di salute, previa presentazione di adeguata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Si può beneficiare di tali ferie e riposi ceduti da altri dipendenti a condizione che il richiedente abbia esaurito le proprie ferie, le quattro giornate di riposo di cui alla legge 937/77, i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari (art. 32 CCNL) e utilizzato i riposi compensativi eventualmente maturati.
La domanda per fruire delle giornate di ferie e di riposo cedute da altri dipendenti è reiterabile e per ogni domanda il numero massimo di giornate utilizzabili è di 30.
Nel caso in cui le giornate di ferie e di riposi ceduti siano superiore alla richiesta, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
Il soggetto che regolamenta offerta e domanda di tali giornate è l’Amministrazione.

PERMESSI

In tale ambito troviamo:
Permessi retribuiti:
– 8 giorni all’anno per partecipare a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
– 3 giorni per ogni evento, fruibili entro sette gioni lavorativi dal decesso, in caso di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado, per il convivente ai sensi degli articoli 36 e 50 della legge 76/2016 (legge sulle unioni civili);
– 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro 45 giorni dalla data del matrimonio.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari:
– 18 ore di permesso retribuito nell’anno, concesse a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio:
▪ Non sono fruibili per frazione di ora;
▪ Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente stabilita -grazie al nuovo contratto- in 6 ore, anche se la giornata lavorativa è superiore.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge:
– 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Possono essere utilizzati anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili:
“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, si ha diritto ai 3 giorni per assistere persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
– donatori di sangue e di emocomponenti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione;
– donatori di midollo osseo, hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’èquipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.
– la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
Permessi orari a recupero:
– Nel limite massimo di 36 ore annue a domanda e previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio in cui si presta servizio;
– Non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero;
– Il recupero delle ore non lavorate deve essere effettuato entro il mese successivo;
– In caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Permessi per il diritto allo studio.
In aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione, sono concessi permessi retribuiti:
– Nel limite massimo individuale di 150 ore per ciascun anno solare;
– Nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato;
– Sono concessi:
▪ per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di

studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
– I permessi sono fruiti anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.

ASSENZE

In tale fattispecie si annoverano le:
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici:
-Siamo di fronte ad una novità del CCNL 2016-2018 che, senza fare richiami e pertanto non ponendosi in concorrenza con le previsioni di cui all’articolo 55-septies, c. 5-ter, del Dlgs 165/2001, riconosce specifici permessi per l’espletamento di tali visite. Tali permessi:
▪ Sono quantificati nella misura di 18 ore annuali;
▪ Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria;
▪ Se fruiti ad ore, non si subisce la trattenuta economica prevista per le assenze per malattia;
▪ Nella ipotesi di fruizione giornaliera la loro incidenza sul monte ore (18) è calcolata con riferimento all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella medesima giornata;
▪ L’assenza per tali permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura dove è avvenuta la visita o la prestazione;
▪ In caso di visita medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione della presenza presso la struttura sanitaria.
– Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, ai fini giustificativi della assenza dal servizio è sufficiente anche una unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa secondo cicli o un calendario stabilito.
– La possibilità di utilizzo di tali permessi non preclude la possibilità per il dipendente di utilizzare, in alternativa, i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi familiari e personali, i riposi connessi alla banca delle ore e i riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Assenze per malattia:
– In caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del posto è pari a 18 mesi e in tale periodo il trattamento economico è il seguente:
▪ Primi 9 mesi di assenza: 100% della retribuzione mensile fissa e continuativa. Per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi – in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente; in tale periodo sono computati la giornata del sabato e i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso;
▪ Successivi 3 mesi di assenza: 90% della retribuzione mensile fissa e continuativa;
▪ Ulteriori 6 mesi di assenza: 50% della retribuzione mensile fissa e continuativa.
– Superati i 18 mesi di assenza, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, per questo periodo non è prevista retribuzione.
– I primi 18 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
– Ai fini del calcolo dei 18 mesi si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.
– Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio di appartenenza. Il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, nelle seguenti fasce di reperibilità:
– Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
– Dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita:
– In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie:
– sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto,
– in tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico.
– Rientrano in tale disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
Il CCNL ha notevolmente migliorato le tutele per i dipendenti che vivono questa difficile situazione
Infortuni sul lavoro:
– In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, si ha diritto:
▪ Alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica;
▪ Per tutto il periodo, spetta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento economico accessorio. CONGEDI
È questa la categoria che include:
Congedi per le donne vittime di violenza:
– La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e per motivi connessi a tali percorsi, ha diritto ad astenersi dal lavoro:
▪ Per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, fruibili nell’arco di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione;
▪ Il trattamento economico spettante durante tale periodo di congedo è il seguente:
• l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
▪ I congedi possono essere fruiti su base oraria o giornaliera.
– La lavoratrice, qualora lo richieda, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è nuovamente trasformato a tempo pieno a richiesta della lavoratrice.
– La lavoratrice vittima di violenza di genere può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Il

trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente è disposto entro quindici giorni, qualora vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.
Congedi dei genitori:
Uno dei capitoli che si intreccia particolarmente con il CCNL è quello relativo alle assenze per “Maternità e Congedi parentali” di cui al Dlgs 151/2001, dove troviamo:
– l’astensione obbligatoria per maternità (o congedo di maternità);
– l’astensione facoltativa (o congedo parentale) della lavoratrice e del lavoratore;
– il congedo di paternità;
– i permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante;
– i riposi giornalieri (o permessi per allattamento);
– i congedi per malattia del figlio;
dove sono indicate le tutele “minime” e, dalla legge, sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Infine abbiamo:
– i congedi sperimentali per il padre lavoratore (art. 4, c. 24, L.92/2012, per la proroga al 2018 art. 1, c. 354, L. 232/2016).
Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal paragrafo precedente.
Successivamente al congedo per maternità o di paternità, fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001 (Congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita (a differenza del settore privato), secondo le modalità di cui al paragrafo precedente. ASPETTATIVE
Non escludendo quanto previsto da normative generali, in tale ambito contrattuale sono previste:
aspettativa per motivi familiari e personali:
– per esigenze personali o di famiglia, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa:
▪ per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;
▪ senza retribuzione;
▪ senza decorrenza dell’anzianità;
▪ fruibile anche frazionatamente;
▪ ai fini del calcolo del triennio si considerano i tre anni precedenti la richiesta in corso;
▪ qualora tale aspettativa viene richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, pur non essendo retribuita e non essendo utile ai fini del calcolo dell’anzianità, è utile ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero:
– a tale fattispecie può ricorrere il dipendente il cui coniuge presta servizio all’estero;
– il periodo di aspettativa è senza assegni;

– l’aspettativa viene disposta qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistono i presupposti per un suo traserimento nella località in questione;
– l’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo in cui il coniuge presta servizio all’estero;
– l’aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
altre aspettative da disposizioni di legge:
Alle aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato, che restano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, si aggiungono:
– I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso – della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57 della legge n. 448/2001.
– Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 40, se utilizzata allo stesso titolo.
Le norme comuni sulle aspettative:
– L’intervallo temporale fra due aspettative, anche se richieste per motivi diversi, deve essere di almeno quattro mesi di servizio attivo;
– Tale limite temporale minimo non si applica nel caso di:
▪ Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
▪ Per cariche sindacali;
▪ Per volontariato;
▪ Nel caso di assenze di cui al Dlgs n. 151/2001;
▪ Nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente previsto da disposizioni legislative.
– Al termine dell’aspettativa il mancato rientro in servizio è causa di risoluzione del rapporto di lavoro;
– Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell’aspettativa, l’amministrazione, con un preavviso di dieci giorni, invita il dipendente a riprendere servizio; la mancata ripresa del servizio entro tale termine è causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
In generale, è utile ricordare che alle disposizioni contrattuali, qualora queste non siano esclusive o integrative di norme che demandano al CCNL la regolamentazione, si aggiungono le casistiche previste e regolamentate dalle leggi.
A questo lavoro, per il quale auspichiamo il Vostro gradimento, seguiranno altri, anticipandovi che il prossimo verterà sui trattamenti economici.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

 

Link all’articolo integrale sul sito della Federazione Unsa

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – accordi sottoscritti con le OO.SS. delle aree professionali il 2 febbraio scorso

 

Si pubblicano gli accordi sottoscritti con le OO.SS. delle aree professionali il 2 febbraio scorso, relativi a:

  • Stabilizzazione posizioni di distacco
  • Criteri di ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2015
  • Intesa programmatica 2018.

accordo_stabilizzazione_distacchi_2.2.2018

ipotesi_accordo_FPSRUP_2015_2.2.2018

verbale_intesa_programmatica_2018_2.2.2018

allegati_ipotesi_accordo_FPSRUP_2015_2.2.2018

AGENZIA DELLE ENTRATE – Firmato il FPSRUP 2015 e firmata la stabilizzazione per i distaccati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Firmato il FPSRUP 2015 e firmata la stabilizzazione per i distaccati

Nel tardo pomeriggio del 2 febbraio 2018 è stato firmato, presso la DC Personale, l’Accordo per la ripartizione del salario accessorio per l’anno 2015. L’importo complessivo delle somme è pari a € 155.695.438,00, in calo rispetto all’anno precedente di circa il 10% tenuto conto che una parte del monte è stato utilizzato per sovvenzionare i passaggi di fascia economica. Le voci che compongono il Fondo, per l’ultima volta conteggiate separatamente tra Entrate e Territorio, hanno visto un decremento della sottovoce relativa alla performance individuale ed un incremento della voce relativa alla performance organizzativa collegata al raggiungimento degli obiettivi. La delegazione UNSA-SALFI ha proposto alcune modifiche dell’accordo precedente, tra cui:
1) Stanziamento di somme per il processo Voluntary Disclosure;
2) Soluzione della problematica collegata all’inserimento a MUV delle attività di verifica svolte in ufficio;
3) Abolizione del comma che nega il riconoscimento del salario accessorio ai colleghi destinatari di una sanzione disciplinare pari o superiore a quella dell’art. 67 c. 2 CCNL.
Sul primo argomento si è condivisa la valorizzazione del lavoro svolto per le V. D., alle quali è stato attribuito un cluster pari a 1,7. Tenuto presente che questa valorizzazione corrisponde al punteggio attribuito alle ore impiegate nelle verifiche di medie dimensioni, che è il valore più alto riconosciuto nelle DP, abbiamo ritenuto soddisfacente il risultato raggiunto.
Sull’argomento MUV verifiche, sebbene sia stato sottolineato che la nota di dicembre 2017 non influisce sui conteggi degli anni precedenti, si è condivisa l’opportunità di determinare, in un tavolo che si terrà nei prossimi giorni, la giusta valorizzazione dell’attività di verifica. Entrambe le parti, infatti, hanno riconosciuto la forte specificità ed il connesso disagio di quel servizio, a prescindere che sia svolto in ufficio o all’esterno.
La maggiore contrapposizione si è manifestata sul terzo punto trattato. Abbiamo ribadito con forza all’Amministrazione che negare il salario accessorio ai lavoratori destinatari di sanzioni disciplinari, quali un semplice richiamo scritto, costituisce violazione di un principio di diritto per il quale non si può introdurre una sanzione non prevista positivamente dalle norme. Una siffatta disposizione non si rinviene in nessun contratto e non è adottata da nessuna Amministrazione. La stessa ARAN, nel rispondere ad un quesito posto da una P.A., ha affermato che introdurre una previsione di tal guisa equivale ad introdurre un’ ulteriore sanzione rispetto a quelle previste e ciò è vietato. La parte pubblica, all’esito della discussione, affermando (inspiegabilmente) che non condivideva di modificare l’accordo per gli anni pregressi, si è impegnata formalmente a modificare per gli anni dal 2018 in avanti tale previsione preservandola solo alle ipotesi sanzionatorie di maggiore gravità.
Infine si è ritenuto opportuno, d’accordo con la Parte Pubblica, equiparare i parametri utilizzati per la valorizzazione dei rimborsi IVA con quelli dei rimborsi IRAP/IRES.
Nella trattazione del secondo punto all’ordine del giorno si è concordato di procedere alla stabilizzazione dei distacchi con decorrenza iniziale antecedente al 1 febbraio 2015. Inoltre si è fissata la data del 31/01/2019, come termine massimo, per procedere ad un prossimo accordo di stabilizzazione.
Riteniamo che si siano fatti dei passi avanti nella direzione di un miglioramento dell’accordo sul Salario Accessorio, soprattutto per il prossimo futuro. Riteniamo che, al contempo, ulteriori passi avanti fossero alla portata del tavolo e non sono stati fatti. La firma dell’UNSA-SALFI all’accordo, alla fine di una lunga giornata di contrattazione, è giunta soprattutto per evitare a 40.000 dipendenti di non vedersi retribuite lavorazioni svolte oltre 26 mesi prima.

LA DELEGAZIONE CONFSAL-UNSA (SALFI) Gennaro Vitiello – Daniele Geria
IL COORDINATORE NAZIONALE Valentino Sempreboni

DOGANE – NOTA CONGIUNTA

Segreterie Nazionali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Sig. Ministro dell’Economia e delle finanze
Prof. Pier Carlo Padoan

Al Sig. Ministro degli Interni
On. Marco Minniti

Al Direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Giovanni Kessler

Interveniamo nuovamente sulla problematica già oggetto di comunicato, appena due giorni fa, in relazione al decreto PNR, in quanto non giungono notizie rassicuranti dal fronte governativo circa l’inserimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra le autorità competenti a conoscere e gestire i dati relativi ai viaggiatori.
Come già fatto presente, questa decisione depotenzierebbe notevolmente le attività di contrasto agli illeciti ed alla criminalità, anche terroristica, che da anni le dogane italiane portano avanti presidiando i varchi di entrata e di uscita aeroportuale.
Riteniamo questa eventualità non solo molto grave ma anche incomprensibile, tenuto conto dei brillanti risultati ottenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in questi anni, risultati che hanno contribuito a tenere alti i livelli di sicurezza del nostro Paese.
Queste OO.SS., come noto, hanno già dichiarato in proposito lo stato di agitazione di tutto il personale delle dogane ed è chiaro che, nel caso si dovesse addivenire nelle prossime ore ad una decisione nel senso non auspicato, sarebbe inevitabile chiamare il personale ad una forte mobilitazione.
Ciò comporterebbe inevitabilmente il blocco delle turnazioni non contrattate, delle attività prestate in straordinario e con l’azionamento delle altre misure legislativamente e contrattualmente previste.
Come è intuibile, sono a rischio le procedure di sdoganamento in tutti i porti, gli aeroporti ed i centri di sdoganamento merci.
Confidiamo, pertanto, in un ripensamento nel senso auspicato, delle linee di impostazione del documento governativo in itinere.

 

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri

Questione “buoni pasto” – Richiesta di intervento

Si pubblica la nota inviata in data odierna ai Direttori del Personale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all’annosa questione della spendibilità dei buoni pasto

 

 

Prot. 61 del 01/02/2018

Al Direttore del Personale
dell’Agenzia delle Entrate
dott. Aldo Polito

Al Direttore del Personale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
dott.ssa Marina Cantilena

Oggetto: Questione “buoni pasto”. Richiesta di intervento

Egregi Direttori,
in relazione ai “buoni pasto”, continuano a pervenire al Coordinamento Agenzie Fiscali della Federazione CONFSAL-UNSA numerosissime segnalazioni, da diversi territori, circa la scarsa possibilità di “spendita” dei buoni in questione se non della impossibilità del loro utilizzo, di fatto “carta straccia”.
Inutile dire che si è a conoscenza di criticità nelle procedure di affidamento del servizio di emissione, anche in relazione ad interventi della magistratura amministrativa e relativi contenziosi.
Ma è altrettanto evidente che la Scrivente è interessata alla risoluzione, la più sollecita possibile, della problematica in essere, alla luce delle negative ricadute sui colleghi che non possono, in concreto e all’attualità, contare su questo importante strumento di “ristoro”, collegato con l’orario di lavoro.
Per quanto sopra, si invitano le SS.VV. ad operare ogni utile intervento di competenza finalizzato a fare in modo che il diritto “contrattuale” venga sostanzialmente garantito.

Con i più cordiali saluti

 

IL COORDINATORE NAZIONALE
Valentino SEMPREBONI

AGENZIA DELLE ENTRATE 2017 – I Risultati raggiunti ed i nuovi Servizi offerti

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
2017
I Risultati raggiunti ed i nuovi Servizi offerti

In data odierna presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate, il Direttore avv. Ruffini, alla presenza del Presidente del Consiglio  on. Gentiloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze prof. Padoan, nonché di tanti esponenti della politica e delle amministrazioni, ha illustrato i complessivi risultati dell’attività dell’Agenzia per il 2017.
Alla manifestazione è stata invitata la Federazione Confsal-Unsa ed il Coordinamento Agenzie Fiscali, che ha partecipato con il Coordinatore Nazionale Sempreboni.
Il Comunicato Stampa ed il Quadro riepilogativo dei risultati sono consultabili sul nostro sito “coordinamento.salfi.it” ai link in fondo a questo articolo.
Il Direttore Ruffini e l’Autorità Politica hanno sottolineato con forza l’impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori in servizio nell’Agenzia, in qualità ed in quantità, al fine di porre la struttura in condizione di poter rispondere al meglio alle esigenze del Sistema Paese, anche nelle relazioni internazionali, nonché dei contribuenti.
Quanto sopra “testimonia” la strategicità della struttura e delle funzioni da essa svolte, e quindi l’importanza che la stessa sia costantemente “attenzionata” sul versante degli investimenti in risorse umane e risorse finanziarie.
A parere del Coordinamento Unsa-Salfi, questa attenzione da parte della Politica non è parsa affatto sufficiente nel recente passato, viste le note vicende e relativi riflessi sul personale (perdita del comparto specifico, costante riduzione del finanziamento del salario accessorio, tagli da “spending review” sugli uffici e quant’altro), tutto ampiamente noto alla categoria, unitamente agli sforzi della Rappresentanza dei lavoratori rivolti a compensare le rilevate ricadute negative, in un quadro normativo fortemente squilibrato, naturalmente a danno dei lavoratori in generale e dei dipendenti pubblici in particolare, con un sovraccarico maggiore sui lavoratori in servizio nelle Agenzie Fiscali.
Con i più cordiali saluti

IL COORDINATORE NAZIONALE

Valentino SEMPREBONI

 

Allegati: Report Risultati Agenzia 2017 Scheda sintetica Agenzia

AGENZIA DEL DEMANIO – Incontro del 31.01.2018. Inizia al trattativa per il rinnovo del CCNL

La CONFSAL-UNSA (SALFI) ha incontrato nel pomeriggio di oggi la Direzione del Personale dell’Agenzia del Demanio, per un aggiornamento su alcune tematiche e per la predisposizione di un primo calendario di incontri per il rinnovo del CCNL/Epe Demanio, quale seguito dell’incontro tenutosi con il Direttore ing. Reggi che ha assicurato sia la disponibilità economica aggiuntiva per i miglioramenti retributivi tabellari ed accessori, anche in relazione alla stabilizzazione delle somme in autofinanziamento legati ai risparmi di spesa (ex comma 165), sia la disponibilità dell’Agenzia a discutere di tutti i temi contrattuali, nessuno escluso e, quindi, correlate regole, nell’ottica di un aggiornamento e miglioramento del complessivo vigente quadro delle disposizioni contrattuale di natura privatistica che permetta, a tutto il personale ed all’intera struttura operativa, di meglio affrontare le sfide future legate agli strategici obiettivi assegnati dal Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In prima battuta, l’Agenzia ha illustrato al tavolo gli esiti del Secondo bando della sperimentazione del Lavoro Agile (il documento è visionabile cliccando su questo link).
Le richieste di adesione per questo nuovo bando, rispetto ai posti disponibili, evidenzia, come sottolineato dal Coordinatore Nazionale, innanzitutto l’interesse verso queste forme di lavoro agile (per meglio dire telelavoro domiciliare) da parte di tutto il personale, senza distinzione di genere, di livello e di situazioni personali, con una particolare concentrazione, e non potrebbe essere diversamente, nella fascia 31 – 45 anni (per la presenza di figli minori e di difficoltà logistiche).
Ma il diverso tasso partecipativo riferito alle singole strutture territoriali e centrali, rileva, sempre per il Coordinatore Nazionale, una situazione che, pur legata ad aspetti geografici, segnala problematiche di stress e/o di disagio di tanti colleghi, meritevoli della massima attenzione sul versante della conciliazione vita quotidiana – lavoro, da affrontarsi anche sull’aspetto dell’orario di lavoro e relativa flessibilità.
Pur essendo una attività sperimentale, il livello di adesione segnala anche la necessità/opportunità che l’Agenzia affronti la tematica del “lavoro agile” anche su altri versanti ed aspetti, come del resto già fatto nel recente passato, alla luce del progresso tecnologico che offre un ampio spettro di opzioni, come già declinato in altre importanti strutture aziendali, nazionali ed internazionali.
In merito alle attività riguardanti il rinnovo del CCNL/Epe, è stato predisposto un calendario serrato di incontri negoziali (7.02 – 15.02 – 16.02 – 21.02 – 7.03 – 8.03) nei quali verranno affrontate le diverse delicate tematiche, dal congedo genitori – diritto allo studio – permessi Legge n. 104/92 (7.02) all’orario di lavoro – banca delle ore – part/time – permessi (15.02), dal welfare – costituzione rapporto di lavoro – tipologie contrattuali (16.02) al sistema della disciplina – trasferte (21.02), dalle relazioni industriali (7.03) alla parte economica – sviluppo professionale – inquadramenti (8.03). A seguire ulteriori incontri. Inizia, quindi, il percorso di rinnovo che, sulla base della indicazioni della nostra piattaforma, deve portare concreti e positivi risultati per tutti i colleghi demaniali.
Al termine della riunione è stato chiesto da diverse sigle, compresa la nostra, un approfondimento in materia di RUP, alla luce delle indicazioni provenienti dall’Autorità per Anticorruzione. Anche questa particolare questione verrà quanto prima portata al tavolo.

Vi terremo informati.

Il Coordinatore Nazionale per il Demanio – Confsal/Unsa

Valentino Sempreboni

ENTRATE – Convocazione OO.SS. delle aree professionali

Le organizzazioni sindacali delle aree professionali sono convocate venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 14.00, presso la Direzione Centrale del Personale, in Via Giorgione,  159 – piano 8° – stanza 814, sul seguente ordine del giorno:

  • Criteri di ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2015;
  • Stabilizzazione posizioni di distacco

Vi terremo, come sempre, aggiornati sull’esito dell’incontro

Agenzia delle Entrate – Linee di pianificazione 2018 – 2020 – Le risorse, umane e finanziarie, continuano a diminuire.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Linee di pianificazione 2018 – 2020
Le risorse, umane e finanziarie, continuano a diminuire.

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Direzione del Personale, la riunione sulle linee di Pianificazione 2018 – 2020, alla presenza del Direttore dell’Agenzia avv. Ruffini, del dott. Polito e del dott. Telesca.

Il documento “Linee di Pianificazione 2018-2020” sarà pubblicato sul nostro sito “coordinamento.salfi.it” appena sarà definitivo, in relazione ad alcune richieste di integrazione fatte dalle OO.SS. al tavolo.

Correlate all’Atto di Indirizzo triennale del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le linee di pianificazione “declinano” la politica fiscale del nostro Paese che secondo l’Autorità politica deve continuare a modificare l’equilibrio del rapporto tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, rafforzando, in particolare, l’azione di dialogo preventivo e finalizzando la complessiva azione della “macchina fiscale” alla cooperazione, attraverso la trasparenza e la fiducia reciproca. Tutto ciò anche rispetto alle raccomandazioni di OCSE e FMI sulla prevenzione dei rischi di evasione ed elusione fiscale, nonché sulla riduzione del contenzioso.

Le aree di intervento sono i Servizi, con una accentuazione dell’azione di miglioramento, e la Prevenzione ed il Contrasto, con un riequilibrio che punta l’attenzione soprattutto all’azione preventiva. Particolare attenzione ai rimborsi, attraverso uno sforzo di lavorazione sul magazzino e sui tempi.

Fermo restando che, a parere dell’Agenzia, non si osservano maggiori carichi di lavoro rispetto al passato, il Coordinamento UNSA-SALFI ha evidenziato con forza la criticità in materia di risorse umane, in relazione all’accentuazione del trend di riduzione delle risorse stesse, vista la previsione di uscita di n. 3.300 unità nel triennio, oltretutto, diretta conseguenza dell’elevata età media del personale in servizio, soprattutto nelle regioni meridionali.

A data attuale, i limiti vigenti sul turn over, per effetto degli interventi di “spending review”, nonostante le autorizzazioni già rilasciate con i DPCM 1.12.2016 e 10.10.2017, che permetteranno l’assunzione di circa 677 unità, attraverso la programmata attività di reclutamento concorsuale, nella misura di 140 funzionari per il 2018 e 510 per il 2019, oltre alla rimanente quota legata al ricollocamento per legge del personale proveniente dagli Enti coinvolti nella ristrutturazione, a parere dell’UNSA, incidono, in generale, negativamente sul piano del rapporto tra obiettivi assegnati e correlate risorse umane impegnate.

Come già espresso in altre occasioni, l’azione di “spending review”, si è innestata su strutture come quella dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver innalzato i livelli di efficienza, efficacia e di economicità della propria azione, oggi si trovano in una delicata situazione operativa che richiede interventi “derogatori”, sia in termini di risorse umane sia in termini finanziari.

In questo contesto, l’UNSA ha, ulteriormente, ribadito la non condivisione dell’esito degli interventi legislativi di fine anno in merito alla perdita dello specifico comparto di contrattazione (tra l’altro, l’intervenuta abolizione del comparto è ritenuta una criticità dalla stessa Agenzia), mentre appare critica, dal punto di vista della rappresentanza dei lavoratori, la soluzione adottata sulle figure pre-dirigenziali ovvero il riconoscimento alle Agenzie Fiscali della possibilità di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità, di elevata professionalità e particolare specializzazione attraverso il Regolamento di Agenzia.

Una soluzione che ha “scorporato” questa importante tematica dal più ampio “pacchetto fisco”, oggetto nel tempo di un confronto con le OO.SS che non si è tradotto in un coerente intervento normativo di sistema, nonché relativa declinazione contrattuale.

Sul tema delle figure di responsabilità (che richiama le Posizioni Organizzative contrattuali), l’UNSA ha chiesto un confronto ampio, anche in relazione alla riorganizzazione territoriale dell’Agenzia, nell’ambito di un tavolo permanente.

“Obiettivi” e “Piani” richiamano, necessariamente ed inevitabilmente, la costante riduzione delle risorse economiche a supporto del salario accessorio dei colleghi, ormai scollegato dalle prestazioni, sia per qualità che per quantità delle medesime, nonché il notevole ritardo dei tempi di riscossione, che aggrava il deterioramento del rapporto prestazioni-controprestazioni. Interventi di sistema, normativi e non, si rendono sempre più urgenti.

Con i più cordiali saluti

DOGANE – NOTA CONGIUNTA

Al Direttore del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Roma

Segreterie Nazionali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

AI LAVORATORI DOGANALI

Come noto la Direttiva UE 2016/681 detta i principi ed i criteri rispetto ai quali -attraverso l’utilizzo dei dati del codice di prenotazione (PNR passenger name record)dei passeggeri dei voli aerei – adottare una valida prevenzione dei reati di terrorismoe di altri reati gravi.
Peraltro l’elenco dei reati gravi è riportato nell’allegato II dellaDirettiva (UE) 2016/681 e prevede, tra l’altro, il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il riciclaggio, il traffico illecito delle specie di flora e fauna protette, il traffico illecito dei beni culturali, la contraffazione, il traffico illecitodi materie nucleari e radioattive, il traffico di veicoli rubati.
Tutte queste violazioni costituiscono parte preponderante delle attività extratributarie delegate dalle norme europee all’azione di prevenzione e contrasto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In tal senso ci è parsa davvero inaccettabile la eventualità che nel provvedimento normativo di recepimento della direttiva venga prevista la esclusione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra le Autorità nazionali che hanno accesso sistema di prenotazione dei vettori aerei,sterilizzando in sostanza l’attività dei colleghi che quotidianamente si impegnano nella lotta agli illeciti perpetrati dalla criminalità che sposta merci e capitali attraversando le frontiere.
E’ appena il caso di ricordare che i dipendenti delle Dogane e dei Monopoli rivestono la qualifica di Ufficiali, oltre che di Polizia Tributaria, anche di Polizia Giudiziaria, con poteri specifici nell’ambito degli spazi doganali che sono punti di entrata e di uscita dal territorio dell’Unione Europea.
Una norma così scritta priverebbe, di fatto, i Lavoratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di uno strumento fondamentale di lavoro, un lavoro che non può essere disgiunto dall’azione di intelligence e analisi dei rischi legati, nella fattispecie, proprio all’utilizzo dei dati sugli spostamenti e sulla tipologia dei viaggiatori.
Inoltre la norma si porrebbe in netto contrasto con il riconoscimento UE dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale “autorità doganale” deputata all’effettuazione dei controlli necessari sulla movimentazione transfrontaliera di merci, persone e capitali con riferimento anche alle altre norme collegate. La missione dell’Agenzia resta pertanto strettamente connessa alle attività tributarie ed extratributarie che invece rimarrebbero menomate per le attività di riferimento in caso di esclusione dall’accesso dei dati del PNR, visto che molti dei traffici di confine sono legati ai vettori aerei.
I Lavoratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono pronti a contrastare con tutti i mezzi e con tutte le modalità previste una decisione miope del legislatore che andasse a privare di un fondamentale strumento di analisi tutti i colleghi impegnati giornalmente nella lotta ai reati gravi e al terrorismo, con grave nocumento per il Paese che si vedrebbe sottratte dal campo professionalità altamente specializzate e di provata esperienza.
Da oggi abbiamo così deciso di proclamare unitariamente lo stato di agitazione del personale, riservandoci, nei prossimi giorni, di indire iniziative di lotta anche attraverso il blocco del lavoro straordinario in tutte le sedi di confine.
Roma 30 gennaio 2018

 

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNSA

Iervolino

Fanfani

Procopio

Veltri